CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 591
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DIANA Giampaolo - SOLINAS Antonioil 4 dicembre 2013
Norme integrative in materia di bonifica dei siti contaminati
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La problematica della bonifica dei siti inquinati è tra le più complesse nell'ambito degli interventi di recupero e di ripristino ambientale.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tema delle bonifiche è stato affrontato con un articolato sistema di procedure operative e amministrative stabilite dagli articoli 242 e seguenti del titolo V del decreto.
Nel caso specifico di aree potenzialmente contaminate di ridotte dimensioni, l'articolo 249 del decreto prevede l'applicazione di procedure semplificate di intervento, come da allegato 4 alla parte IV. La semplificazione rispetto all'iter ordinario, con la produzione da parte del responsabile della contaminazione di un solo elaborato progettuale, di fatto non determina una riduzione dei tempi per la realizzazione della bonifica e/o ripristino ambientale del sito. Inoltre il legislatore non ha previsto il tempo entro il quale tale documento debba essere presentato, né tantomeno realizzato. Tale incompletezza normativa rende incalcolabile il tempo di attuazione dell'iter per le procedure semplificate, che non dovrebbe comunque superare il tempo previsto nella procedura ordinaria.
In ambito regionale, con legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), è stata disposta per i comuni della Sardegna la delega di specifiche funzioni relative all'approvazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati. Nonostante la normativa regionale abbia assicurato una continuità giuridica nell'avvio dei numerosi procedimenti di bonifica, dai dati relativi alla durata temporale degli iter amministrativi in Sardegna emerge la difficoltà nella conclusione della bonifica del sito contaminato in tempi ragionevolmente sostenibili. Inoltre, il decreto legislativo, non prevedendo alcuna sanzione in caso di mancato rispetto degli adempimenti e/o dei tempi prescritti, non fornisce agli organi competenti adeguati strumenti per far rispettare il principio comunitario fondamentale "chi inquina paga".
Relativamente a un numero elevatissimo di procedimenti registrati in Sardegna pari a circa 650, come elaborato dal Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), si contano rari casi di procedimenti amministrativi chiusi con relativa certificazione di avvenuta bonifica del sito e conseguente restituzione agli usi. Nonostante la notevole presenza di punti vendita di carburanti che seguono l'iter normativo in procedura semplificata, la maggior parte dei procedimenti sono bloccati nelle fasi iniziali delle attività, con un ritardo che ha origine, oltre che nella lentezza della macchina amministrativa, anche in una certa inerzia dei soggetti responsabili della contaminazione alimentata dalla succitata carenza normativa in termini di tempistica e di strumenti sanzionatori da parte delle autorità competenti.
L'Amministrazione regionale non ha ancora ottimizzato le modalità più adatte per costruire un iter procedurale snello e omogeneo, conforme alla norma su tutto il territorio regionale. L'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riserva alle regioni, nel rispetto della normativa statale vigente, la possibilità di redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione di progetti di bonifica e di messa in sicurezza del sito contaminato.
La presente legge è finalizzata a standardizzare la procedura per l'espletamento delle indagini sui siti contaminati, dalla fase di caratterizzazione alla certificazione di avvenuta bonifica, nella logica di una vera semplificazione amministrativa, con la redazione di linee guida tecnico-procedurali che consentano di definire una più attenta e puntuale lettura delle disposizioni statali.
Gli indirizzi di coordinamento si applicano, in particolar modo, alle procedure semplificate, con l'indicazione delle disposizioni procedurali e relativa tempistica, nell'intento di colmare le carenze nella normativa nazionale.
Articolato
La proposta di legge consta di quattro articoli.
Nell'articolo 1 vengono definiti gli ambiti di applicazione, ossia le procedure operative e amministrative previste dagli articoli 242 e 249 del titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nell'articolo 2 si richiamano le competenze della Regione in materia di bonifica dei siti contaminati e si rinvia alla Giunta regionale l'elaborazione delle linee guida e degli indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati, entro novanta giorni dalla data di approvazione della legge. Tali linee di indirizzo devono essere il più precise possibile per unificare e rendere omogenee sul territorio regionale le modalità di applicazione delle procedure amministrative.
Nell'articolo 3 si delineano i contenuti generali delle linee guida, specificando le modalità applicative della parte IV, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la relativa modulistica nel rispetto dei tempi previsti per l'iter procedurale dal decreto.
All'articolo 4 si definiscono le sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi in cui i soggetti responsabili della contaminazione di un sito non rispettino le tempistiche procedurali a loro carico, previste dalle linee guida di cui all'articolo 3.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure operative e amministrative previste dall'articolo 242 del titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e alle procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni previste dall'articolo 249 del titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, e riportate nell'allegato 4 alla parte IV del medesimo decreto.
Art. 2
Competenze della Regione1. La Giunta regionale, al fine di unificare e rendere omogenee sul territorio regionale le modalità di applicazione delle procedure inerenti la bonifica dei siti contaminati di competenza regionale approva, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le "Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati".
2. Gli enti coinvolti nei procedimenti di bonifica di siti contaminati sono tenuti al rispetto delle linee guida regionali di cui al comma 1.
Art. 3
Contenuti delle linee guida1. Le linee guida specificano le modalità applicative della parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la relativa modulistica, coordinando i vari livelli procedimentali che si inseriscono nella disciplina del procedimento. In particolare, disciplinano:
a) attività istruttorie;
b) procedure di notifica;
c) misure di prevenzione e indagini preliminari;
d) piano di caratterizzazione;
e) validazione dei risultati;
f) analisi di rischio sito-specifica;
g) progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente, relative varianti, realizzazione per lotti funzionali, modalità di calcolo delle fideiussioni bancarie a garanzia dell'attuazione degli interventi;
h) aree contaminate di ridotte dimensioni: campi di esclusione dell'applicazione delle procedure semplificate, disposizioni procedurali con relativa tempistica, e modalità di collaudo;
i) accertamento di avvenute contaminazioni da parte degli organi competenti (articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
j) procedure per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati (articolo 248 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
k) banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica (anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica ex articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
l) monitoraggio dei progetti di bonifica dei siti pubblici.
Art. 4
Sanzioni1. L'inosservanza delle tempistiche procedurali a loro carico, previste dalle linee guida di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti responsabili della contaminazione di un sito, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 da determinare sulla base della gravità dei ritardi rilevati.