CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 589

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - ZUNCHEDDU - SECHI - CUGUSI

il 27 novembre 2013

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di novembre 2013

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente norma, costituita da 5 articoli comprensivi della norma finanziaria e della disposizione di entrata in vigore del provvedimento, ha la finalità di organizzare gli interventi regionali, anche di spesa, ad integrazione di quelli disposti dallo Stato già nella dichiarazione fatta dal Governo dello stato di emergenza dovuto alla gravissima calamità naturale subita dai territori di diverse province della Sardegna. La proposta ricalca la legge approvata nel 2008 in occasione degli eventi alluvionali verificatisi soprattutto nel territorio del Comune di Capoterra, comprensiva delle modificazioni funzionali alla sua piena e celere applicazione e alla tempestiva operatività degli strumenti individuati. La proposta stanzia 100 milioni di euro aggiuntivi a quelli stanziati nei provvedimenti del Governo e in quelli in fase di esame nella manovra di bilancio dello Stato. Attribuisce la competenza nella predisposizione e gestione degli interventi al Presidente della Regione, richiamando la più alta responsabilità politica di governo alla verifica puntuale del funzionamento di ogni iniziativa adottata.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di euro 100.000.000 a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, con gli atti conseguenti alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, contenente la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna".

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali, ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e alle infrastrutture.

3. Una quota, non superiore a euro 500.000, dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri interessati dagli eventi alluvionali oggetto della presente legge al fine di individuare gli interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico da attuarsi anche attraverso le risorse statali e comunitarie del Fondo sviluppo e coesione (ex fondi FAS) e dei fondi strutturali non spesi e riprogrammabili di cui agli anni 2007-2013, per la definitiva messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione anche valutando la possibilità di piani di delocalizzazione degli immobili a maggior rischio idrogeologico, soprattutto quelli limitrofi ai corsi d'acqua caratterizzati da diffuse e consistenti urbanizzazioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.

5. Le direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti per materia. Le direttive stabiliscono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera c) del comma 2, fatti salvi i parametri di aiuto stabiliti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, entro i seguenti limiti d'importo:
a) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, e per un importo massimo non superiore a euro 25.000;
b) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili, compreso il danno alle autovetture, sino all'importo di euro 15.000; tale contributo è determinato in base alle perdite subite, risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali; la Regione provvede, per ciascun comune ed entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'erogazione cumulativa dei contributi con uno o più mandati di pagamento collettivi, intestati ai creditori presso l'istituto bancario della tesoreria regionale;
c) finanziamenti a fondo perduto per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di servizi e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari e attrezzature, fino al massimo di euro 30.000.

 

Art. 2
Contributo di solidarietà istituzionale

1. A valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1, ai familiari delle vittime dell'alluvione è riconosciuto il contributo di solidarietà istituzionale previsto dall'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

 

Art. 3
Ripartizione dei finanziamenti

1. Lo stanziamento di euro 100.000.000 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le UPB, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli assessorati, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.

2. Il Presidente della Regione, sentito il commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, approva un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza.

3. Il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative UPB.

4. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le deroghe eventualmente disposte dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000.000 per l'anno 2014, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.01.003
Spese di rappresentanza
2014 euro 5.500.000

UPB S04.06.008
P.O. 2007-2013 (FESR ) – Interventi a tutela e difesa del suolo – Asse IV
2014 euro 58.500.000

UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 5.000.000

UPB S01.03.010
Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS
2014 euro 36.000.000

in aumento

UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali - Investimenti
2014 euro 100.000.000

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).