CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 588
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - CUCCUREDDU - DEDONI - SANNA Matteo - MULAS - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Christianil 26 novembre 2013
Incremento autorizzazione di spesa determinata per gli anni 2013-2015 nella tabella D allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013). Integrazione del fondo regionale non autosufficienza per il programma "Ritornare a casa"
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 1, ha istituito il programma "Ritornare a casa", destinato al finanziamento di progetti personalizzati finalizzati a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario, promuovendone la deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio.
Il programma si è caratterizzato, fin dalla prima annualità, come un programma orientato a sviluppare la domiciliarità dei servizi alle persone in difficoltà a favore della famiglia e del contesto di vita, con il sostegno di una rete organizzata e funzionale di servizi sociali e sanitari, confermandosi negli anni, come una risorsa fondamentale per le situazioni di non autosufficienza particolarmente gravi, garantendo la continuità dell'intervento e la capacità di dare risposta in tempi rapidi all'utenza.
Nel corso degli anni il programma è stato oggetto di modifiche legislative che ne hanno migliorato la funzionalità e gli obiettivi, grazie al rafforzamento delle procedure integrate di valutazione dei bisogni all'interno dei percorsi delle Unità di valutazione territoriale e attraverso il coinvolgimento dei comuni nella responsabilità economica della gestione dei progetti.
In particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 5 febbraio 2008 ha stabilito che i comuni, attraverso uno specifico accordo tra ANCI e Regione, garantiscano con fondi propri la copertura di una quota parte dei progetti. La deliberazione della Giunta regionale n. 28/12 del 19 giugno 2009 ha specificato in dettaglio i termini dell'accordo, precisando che il finanziamento a carico dei comuni ammonta ad una quota pari al 20 per cento del finanziamento riconosciuto dalla Regione.
Il numero dei progetti finanziati è passato da circa 1.000, del 2009, a 1.541 del 2012, determinando un aumento dell'onere a carico dei comuni per la copertura delle spese per la realizzazione del programma.
Il numero di progetti ammessi nel 2013, alla data del 30 settembre, è pari a 1.776.
Nel corso del 2012 e 2013 i comuni della Sardegna hanno rappresentato, con segnalazioni formali all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le difficoltà a far fronte con i fondi dei propri bilanci alla quota di compartecipazione di cui trattasi. Con nota del 5 giugno 2013 l'ANCI stessa ha comunicato l'esigenza di supporto rispetto alle richieste dei comuni.
Riconosciuto lo stato di difficoltà economica degli enti coinvolti in questo momento di forte crisi, e preso atto della necessità di continuare a garantire lo stesso livello di assistenza alle famiglie come negli anni precedenti, si propone di far fronte con fondi regionali, esclusivamente per il 2013, alla quota di compartecipazione. Come chiaramente rappresentato all'ANCI Sardegna, durante i numerosi incontri sull'argomento, l'intervento della Regione per la copertura della quota comunale deve essere limitato al presente anno e i comuni devono, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2005, garantire attraverso una puntuale programmazione della spesa la partecipazione prevista in materia ed oggetto di specifico accordo ANCI-Regione che si intende confermato per gli anni successivi al 2013.
La quota di cofinanziamento a carico dei bilanci comunali per l'anno 2013 è stimata come da tabella seguente:
Importo
Totale quota comunale al 30.09.2013
euro 5.853.132,03
Totale quota comunale stimata al 31.12.2013
euro 2.146.867,97
Totale quota comunale
euro 8.000.000,00
Si fa presente che la dotazione di euro 20.000.000 stanziata nel bilancio regionale per l'anno 2013 (legge regionale n. 12 del 2013, articolo 1, comma 10) per il programma "Ritornare a casa", è appena sufficiente per coprire la quota di finanziamento a carico della Regione. Pertanto, la dotazione non garantisce la copertura finanziaria della quota comunale di 8.000.000 di cui alla tabella precedente.
Si propone, quindi, che la quota di cofinanziamento dei comuni, esclusivamente per il solo anno 2013, sia a carico del bilancio regionale e che, ai fini della copertura della stessa, il Consiglio regionale autorizzi per il programma "Ritornare a casa" l'incremento di spesa di euro 8.000.000.
Le risorse finanziarie necessarie sono rese disponibili ricorrendo al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) che prevede, per l'anno 2013, previo parere della Commissione consiliare competente, l'autorizzazione a prelevare dal Fondo sanitario regionale sino all'importo di euro 10.000.000 ad integrazione della dotazione del Fondo per la non autosufficienza qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, la stessa risulti carente.
Per dare attuazione al suddetto disposto normativo è tuttavia necessario che il Consiglio regionale disponga un incremento dell'autorizzazione di spesa pari ad euro 8.000.000 per il programma "Ritornare a casa", rispetto a quanto previsto nella tabella D di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2013.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Incremento autorizzazione di spesa per il programma "Ritornare a casa"1. L'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione del programma "Ritornare a casa" (articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), determinato nella tabella D allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) è incrementata di euro 8.000.000.
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante prelevamento dal Fondo sanitario regionale come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2013.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).