CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 587
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - CUCCUREDDU - DEDONI - SANNA Matteo - MULAS - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Christianil 26 novembre 2013
Modifica del termine previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, prevede all'articolo 5 (Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro), comma 1, primo periodo, che " La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali.".
Il medesimo comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013 prevede, al secondo e terzo periodo, che "L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse province sarde, delle unioni dei comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei titoli di servizio posseduti dal predetto personale.".
L'Amministrazione regionale ha dato attuazione ai disposti normativi sopra citati adottando, con deliberazione della Giunta regionale n. 20/16 del 22 maggio 2013, direttive applicative all'Agenzia regionale per il lavoro la quale, sulla base delle direttive stesse, ha avviato i processi di assunzione ed i conseguenti comandi presso le pertinenti amministrazioni al fine di garantire, come nella ratio dei disposti stessi, la continuità dell'esercizio delle funzioni da esse svolte in materia di servizi per il lavoro.
Il complesso procedimento attuativo ha necessariamente richiesto e richiede tuttora un notevole impegno da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Alla data odierna residuano ancora alcune situazioni caratterizzate da problematicità la cui risoluzione molto probabilmente richiederà un tempo che traslerà il completamento dell'attuazione delle disposizioni predette agli inizi del prossimo anno 2014.
In ogni caso, poiché il tempo necessario per la risoluzione delle problematiche inerenti ad una stabilizzazione del funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, CSL, e strutture pubbliche omologhe, appare incompatibile con il termine del 31 dicembre 2013 previsto dal comma 1, primo periodo dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013 quale data di cessazione dei contratti da stipularsi dall'Agenzia regionale per il lavoro, si rende indispensabile sostituire ex tunc detto termine con un termine più adeguato che si reputa possa utilmente essere fissato al 30 giugno del prossimo anno 2014.
La modifica ex tunc di tale termine comporterà l'aggiornamento al 30 giugno 2014 del termine del 31 dicembre 2013 recato nei contratti di assunzione già stipulati dall'Agenzia regionale per il lavoro prima dell'emanazione della norma proposta all'approvazione del Consiglio regionale e che la presente relazione accompagna, nonché la fissazione del termine del 30 giugno 2014 nei contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della norma stessa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 20131. Ai fini della compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), il termine del 31 dicembre 2013 in esso previsto é sostituito con il termine del 30 giugno 2014.
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2013, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2013 in materia di ammortizzatori sociali).
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).