CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 580

presentata dai Consiglieri regionali
PISANO - DEDONI - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 14 novembre 2013

Norme di riordino dei Servizi per l'impiego, territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro
e servizi all'impiego)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Come noto, per effetto dell'emanazione delle seguenti disposizioni legislative nazionali e regionali è, da tempo, intervenuta, per la parte che lo Stato non si è riservata, una ricollocazione, nell'ambito istituzionale della Regione e delle province, delle competenze in materia di lavoro e servizi all'impiego che la legge regionale n. 20 del 2005 ha, poi, novativamente ridisciplinato disegnando una architettura dispositiva estremamente articolata caratterizzata da numerose e complesse interrelazioni istituzionali:
1. decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
2. decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norme di attuazione della Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione stessa in materia di lavoro e servizi all'impiego);
3. legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego);
4. legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

L'architettura della legge regionale n. 20 del 2005 è particolarmente complessa e disegna un'importante articolazione decisionale, programmatoria ed operativa in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro e di disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro.

Per quanto attiene al Sistema dei servizi per il lavoro, l'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005 individua quali soggetti istituzionali, attori necessari del sistema stesso, i centri servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15. È da notare che i primi sono territorializzati per disposizione di legge con attribuzione alla Regione della formulazione di indirizzi alle province ed a queste ultime del compito della loro istituzione e funzionamento, mentre per quanto riguarda la seconda, la legge regionale in parola non ha previsto indicazioni specifiche.

In realtà il frutto delle esperienze sinora vissute nell'attuazione della legge regionale n. 20 del 2005, richiama pressantemente, con particolare urgenza, la necessità di rendere più efficiente ed efficace il fulcro operativo di questo quadro normativo fondamentale in materia di lavoro.

L'ipotesi che l'allegata proposta di legge regionale profila, appare di importanza irrinunciabile per dare concreta e piena attuazione alle finalità perseguite alla legge regionale n. 20 del 2005. La modifica consiste, infatti, nel riappropriarsi, da parte della Regione, delle competenze in materia di lavoro e di servizi per l'impiego a suo tempo trasferite alle province (ormai abolite o quantomeno private di molte competenze) che la Regione attribuisce all'Agenzia regionale per il lavoro, creando in tal modo quell'ente unico che si occupa di politiche attive del lavoro capace, quindi, di dare risposte concrete e reali, ma soprattutto univoche per tutto il territorio della Regione.

Contestualmente al trasferimento delle competenze e dei servizi si attua il passaggio delle risorse umane e strumentali dei centri servizi per il lavoro (oggi uffici provinciali), che diventano strutture territorializzate dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Questo consentirà all'Agenzia regionale per il lavoro, di riorganizzarsi per la sua territorializzazione, assorbendo le professionalità esperte nella materia stessa maturate nel corso di anni di lavoro svolto nell'ambito dei centri dei servizi per il lavoro provinciali, e nell'eventualità fosse necessario supplire i vuoti organizzativi dei centri stessi, di acquisire, con le necessarie procedure sul mercato del lavoro, personale già qualificatamente esperto in materia di servizi per il lavoro.

La presente proposta di legge prevede che la territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro avvenga dinamicamente e, cioè, che non si congeli nella cristallizzazione di un assetto immutabile, insensibile alle esigenze di adeguamento e/o di razionalizzazione che possano presentarsi nel tempo.

La proposta dà corso, coerentemente, al processo di riforma innescato dal referendum del maggio del 2012 che ha sancito, dopo l'approvazione della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), direttamente, l'abrogazione delle 4 nuove province istituite nel 2003 e, indirettamente, delle altre 4 cosiddette "storiche".

Essa concretizza in tal modo la prima organica esperienza di adeguamento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, riallocando i servizi per l'impiego nella più armonica dimensione regionale, dando una risposta alla domanda di razionalizzazione, semplificazione e riduzione della spesa pubblica regionale, ma soprattutto alla esigenza di uniformare le procedure e gli standard operativi dei servizi per il lavoro, nonché di garantire pari trattamento e opportunità ai cittadini in cerca di lavoro in tutto il territorio regionale.

La proposta si estrinseca sostanzialmente in quattro articoli. Nel primo vengono indicati gli articoli e i singoli commi abrogati, nel secondo vengono individuate le modifiche all'interno dei vari articoli mentre nel terzo sono evidenziate le integrazioni e le aggiunte di commi ai diversi articoli presi in esame. Il quarto articolo è riferito alla norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2005

1. Nella legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono abrogati:
a) gli articoli 6, 8 e 10;
b) la lettera h) del comma 4 dell'articolo 14;
c) i commi 2 quater e 2 quinquies dell'articolo 15.

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. Il soggetto istituzionale, attore necessario del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, è l'Agenzia regionale per il lavoro (ARL) che si articola territorialmente nei centri dei servizi per il lavoro (CSL). L'ARL e i CSL sono normati, rispettivamente, dagli articoli n. 15 e n. 14 della presente legge.".

3. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"a) al principio della sussidiarietà tra la Regione, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"c) predispone, sentita l'Agenzia regionale per il lavoro, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree;".

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"h) definisce i criteri generali per l'individuazione, degli ambiti territoriali di riferimento dei centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione;".

3. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale e locale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali;".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro istituisce la Commissione regionale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali; ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. La Commissione è composta:
a) dal Direttore dell'Agenzia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, a livello regionale;
d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative, di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali;
e) da un medico del lavoro scelto tra quelli del sistema ASL regionale.".

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, la Commissione costituisce comitati tecnici territoriali, da individuarsi all'interno del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5. I comitati tecnici sono composti da:
a) un funzionario appartenente all'Agenzia regionale;
b) un esperto del settore sociale e un medico legale;
c) un rappresentante dei datori di lavoro;
d) un rappresentante dei lavoratori;
e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.".

4. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dai seguente:
"8. L'Agenzia regionale per il lavoro predispone il regolamento, contenente le norme relative al funzionamento della Commissione, che viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.".

5. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"9. L'Agenzia regionale per il lavoro presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sugli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005

1. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dall'Agenzia regionale per il lavoro;".

2. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituta dalla seguente:
"a) definisce e individua le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;".

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"1. L'Agenzia regionale per il lavoro, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), nonché della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), si organizza territorialmente acquisendo nel proprio assetto le strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro" già istituite dalle province ai sensi della presente legge, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. I Centri dei servizi per il lavoro hanno il compito di gestire, ciascuno per il proprio territorio:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti all'Agenzia regionale per il lavoro dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modifiche e integrazioni;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.".

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"4. L'Agenzia regionale per il lavoro, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantisce in particolare:
a) l'anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) l'accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7;
c) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
d) l'attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
e) l'attivazione dell'offerta di lavoro, in particolare attraverso l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
f) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
g) i servizi per l'avviamento al lavoro e lo sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di gestione diretta, assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro nel rispetto delle attribuzioni spettanti alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.".

2. Il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2 bis. Sono attribuite all'Agenzia regionale per il lavoro le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello regionale e territoriale in materia di lavoro, nonché di erogazione di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.".

3. Il comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2 ter. L'organizzazione nel territorio della Regione dell'Agenzia regionale per il lavoro, nonché l'organizzazione e la suddivisione degli ambiti territoriali dei singoli centri servizi per il lavoro sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera h).".

 

Art. 8
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro, la Regione eroga all'Agenzia regionale per il lavoro, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all'attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.".

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentita l'Agenzia regionale per il lavoro.".

 

Art. 9
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, e di convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei diversamente abili presso le cooperative sociali di cui all'articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori diversamente abili gravi, secondo le modalità previste nei piani presentati dall'Agenzia regionale per il lavoro.".

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"2. Su proposta dell'Agenzia regionale per il lavoro possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"4. L'Agenzia regionale per il lavoro partecipa alla programmazione regionale anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio tramite i propri centri dei servizi per il lavoro.".

2. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituto dal seguente:
"6. La Regione, per il tramite dell'Agenzia regionale per il lavoro, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse e attivate nel rispetto della normativa vigente.".

 

Art. 12
Integrazioni alla legge regionale n. 20 del 2005

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. L'Agenzia garantisce la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo n. 297 del 2002.
7 ter. L'Agenzia espleta le funzioni di cui al presente articolo garantendo l'integrazione con le altre funzioni di competenza di altri enti locali, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
7 quater. L'Agenzia regionale per il lavoro, oltre alle funzioni già individuate nel presente articolo e tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11:
a) programma e realizza lo sviluppo dei servizi per il lavoro;
b) promuove, a livello regionale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale:
1) delle donne;
2) degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale;
3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale;
4) dei lavoratori immigrati;
5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
6) dei lavoratori posti in mobilità;
c) promuove forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizi e opere a vantaggio della collettività;
d) promuove programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;
e) sperimenta, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema; sperimenta, altresì, servizi per favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
f) programma e organizza i servizi per il lavoro, per il tramite dei CSL, sue articolazioni territoriali, secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
g) predispone il piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11;
h) effettua l'analisi tecnica ed approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito regionale;
i) svolge attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse territoriale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2005, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Oltre a quello già in ruolo, è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro il personale incardinato nelle province a tempo indeterminato, in tutti i ruoli compresi quelli dirigenziali, attualmente in servizio presso i Settori lavoro delle province.
3 ter. È data facoltà ad altro personale delle province di chiedere il trasferimento all'Agenzia regionale per il lavoro.
3 quater. Al personale trasferito sono riconosciute a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso le province, nonché quella maturata a suo tempo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3 quinquies. Il medesimo personale conserva, altresì, il trattamento economico fisso e continuativo acquisito alla data del trasferimento.
3 sexies. Le operazioni di passaggio del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle province all'Agenzia sono completate entro il 31 dicembre 2013.".

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, sono valutate in euro 5.000.000 annui per il quadriennio 2013-2016.

2. A decorrere dall'anno 2017 le spese previste per l'attuazione della presente legge, sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2013-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB. S02.03.004
Spese correnti relative all'attività dell'Agenzia regionale del lavoro
2013 euro 5.000.000
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000

in diminuzione

UPB S02.03.006
Trasferimento agli enti locali per interventi di politiche attive del lavoro - Spese correnti
2013 euro 5.000.000
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000