CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 575

presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - SABATINI

il 25 ottobre 2013

Disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Dalle statistiche diffuse dal sistema informativo INAIL-ISPESL-Regioni sull'andamento infortunistico a livello nazionale, si evidenzia che il settore delle costruzioni, dopo quello agricolo, è quello che registra, malgrado una contrazione del fenomeno negli ultimi anni, gli indici di frequenza e gravità più elevati.

Assumono rilievo particolare gli incidenti dovuti a "cadute dall'alto di persone o gravi" poiché rappresentano la prima causa di morte nel settore edile. Nei lavori che si svolgono in quota, a un'altezza superiore ai 2 metri da un piano stabile, il rischio di caduta assume un'importanza legata alle conseguenze sul lavoratore, con lesioni permanenti e nei casi più gravi la morte. Da qui, l'obbligo per il legislatore di emanare disposizioni che impongono al datore di lavoro un'idonea valutazione dei rischi e ai lavoratori una corretta formazione e informazione sul rischio di cadute dall'alto.

La normativa nazionale ha affrontato il tema sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e il decreto legislativo n. 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nel periodo 2005-2008, a livello nazionale, il settore delle costruzioni ha registrato 564 infortuni mortali, 85 nel sud e nelle isole, di cui 285 hanno riguardato cadute di persone dall'alto e 111 cadute di gravi dall'alto. Nel periodo 2006-2008 in Sardegna, nello stesso settore, si sono registrati 2.796 infortuni gravi, un numero molto elevato se rapportato ai 55.000 addetti del settore.

Il bilancio infortunistico del 2010 ha registrato per la Sardegna una riduzione degli infortuni del 4,3 per cento e del 34,1 per cento nei casi mortali. Gli infortuni gravi denunciati nell'Isola sono stati 31, dei quali 25 collegati all'attività lavorativa e 9 per cadute dall'alto (settore agricoltura e costruzioni). Nel 2011 il trend positivo si è confermato, ma dovrebbe essere valutato in relazione alla crisi economico-finanziaria in atto.

In base agli ultimi dati aggiornati all'agosto 2013 (Osservatorio sicurezza sul lavoro), la Sardegna si pone al 10° posto nella graduatoria dei morti sul lavoro in base all'indice di incidenza, con un numero di casi uguale a 10, su un totale di occupati pari a 595.257. Triste primato spetta alla Provincia di Oristano, prima in Italia nella graduatoria in base all'indice di incidenza, con un totale, di 4 casi mortali nei primi 8 mesi del corrente anno.

L'intesa Stato-regioni e province autonome n. 63 del 29 aprile 2010, con la quale si è approvato il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, parte integrante del Piano sanitario nazionale, prevede che le regioni adottino il proprio piano regionale di prevenzione e mettano a regime, in particolare, le attività di sorveglianza previste dal piano nazionale. Stabilisce, inoltre, che la Regione trasmetta, entro il 31 marzo 2012 e 2013, idonea documentazione delle attività svolte, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, alla direzione operativa del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

Il Piano regionale di prevenzione 2010-2012 della Sardegna individua, come priorità di rischio, il settore delle costruzioni e indica strategie di intervento basate sia sull'aumento dei controlli nei cantieri che sull'assistenza tecnica alle imprese e ai coordinatori della sicurezza. Il piano si compone di un Quadro strategico e di un Piano operativo, quest'ultimo articolato in 18 programmi/progetti tra i quali quello della sicurezza in edilizia.

La presente norma intende recepire la normativa nazionale e, in particolare, la fattispecie contemplata nel decreto legislativo n. 81 del 2008 al titolo IV, capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota), prevedendo idonee misure relative alla realizzazione dei lavori in quota in tutti i settori di attività, pubblici e privati. È necessario quindi recepire e accertarsi che in ogni cantiere, in particolare in quelli dove si effettuano lavori in quota, siano adottate, dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione, tutte quelle misure di prevenzione idonee a limitare il rischio di infortuni.

La legge fa riferimento alle linee guida elaborate dall'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro).

La proposta di legge consta di sette articoli.

Articolo 1 - Finalità

Nell'articolo 1 viene definita la finalità della presente legge, volta a disciplinare, con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008, la materia della prevenzione dei rischi degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Nell'articolo 2 vengono definiti in particolare gli ambiti di applicazione, ossia le attività pubbliche e private previste dall'articolo 105 del capo II del titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Rientrano tra queste i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in qualsiasi materiale, comprese linee e impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, forestali. Tale normativa si estende anche alle attività non contemplate da idonea normativa.

Articolo 3 - Definizione e tipologia di intervento

Nell'articolo 3 si precisa che per "lavoro in quota" si intende un lavoro svolto ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. In riferimento al decreto si contemplano come principali sistemi di sicurezza dal rischio di cadute dall'alto di persone e/o gravi, i sistemi di ancoraggio permanenti. Laddove queste misure di protezione collettive non possano essere garantite, per problemi di qualsivoglia natura, si ricorre a dotare i lavoratori di idonea protezione di sicurezza individuale a norma UNI EN 795/2002.

Articolo 4 - Definizioni

Nell'articolo 4 vengono riprese le definizioni specifiche, in coerenza con l'articolo 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Sono "cantieri temporanei o mobili" i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il "committente" è colui per il quale si realizza l'opera, si distinguono le fasi di progettazione dell'opera e della sua realizzazione, individuando esattamente la persona responsabile, nonché il responsabile della redazione del piano operativo di sicurezza.

Articolo 5 - Attività di controllo e responsabilità

Nell'articolo 5 vengono individuate le attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza del lavoratore nei lavori in quota e i responsabili nelle diverse fasi operative, ossia nella progettazione e realizzazione dell'opera.

Articolo 6 - Competenze della Regione

Nell'articolo 6 si rinvia alla Giunta regionale l'elaborazione delle linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Tali linee di indirizzo devono essere il più precise possibile nei diversi ambiti atti a garantire la sicurezza dei lavoratore.

Articolo 7

Definisce la competenze dei comuni che verificano il rispetto delle linee di indirizzo contenute nell'articolo 6 in sede di esame delle richieste dei titoli abilitativi previsti dalla normativa regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attesa di una normativa organica sulla prevenzione e sicurezza, disciplina la materia relativa alla prevenzione dei rischi degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, nei cantieri temporanei o mobili, di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività pubbliche e private previste dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e ad ogni altra attività lavorativa svolta in quota anche quando non espressamente richiamata da normative specifiche.

 

Art. 3
Definizione e tipologia di intervento

1. Per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore, e/o il grave, al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

2. In tutti gli interventi di lavoro in quota nei diversi settori, edile, impiantistica tecnica, energetica o simili, sia nel caso di nuove attività che nella manutenzione o ampliamento di attività esistenti, è garantita la sicurezza dal rischio di cadute dall'alto, di persone e/o gravi, attraverso sistemi di ancoraggio permanenti.

3. Qualora non sia possibile garantire misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione individuale a norma UNI EN 795/2002.

 

Art. 4
Definizioni

1. Per le finalità della presente legge, in coerenza con l'articolo 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intende per:
a) "cantiere temporaneo o mobile": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del citato decreto legislativo;
b) "committente": il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c) "responsabile dei lavori": il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera;
d) "coordinatore per la progettazione": il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) "coordinatore per l'esecuzione dei lavori": il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f) "piano operativo di sicurezza": il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato;
g) "impresa affidataria": l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

 

Art. 5
Attività di controllo e responsabilità

1. Il coordinatore per la progettazione dell'opera è responsabile, durante la fase progettuale, della redazione di un fascicolo del piano di sicurezza e di coordinamento e di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

2. I requisiti di sicurezza sono contenuti in una attestazione del progettista da allegare alla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione di inizio lavori, in cui sono indicati i punti previsti per l'installazione dei dispositivi di ancoraggio e l'indicazione della via di accesso al lavoro in quota, come da normativa e da linee guida dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Resta in capo al responsabile dei lavori il controllo della corretta installazione dei dispositivi di sicurezza e del loro regolare utilizzo, nonché la formazione degli addetti.

 

Art. 6
Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, al fine di consentire un efficace controllo sulla redazione degli atti di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva una deliberazione contenente le linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto. Esse specificano i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento, le indicazioni da riportare nel fascicolo sulle informazioni utili ai fini della prevenzione, definizioni, specifiche tecniche, dispositivi e ancoraggi, precisazioni su ambiti di operatività, buone prassi da seguire, normative tecniche di riferimento.

 

Art. 7
Competenze del comune e normativa transitoria

1. Il comune competente, in sede di esame delle richieste dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa regionale e nel rispetto dei termini di cui agli articoli 20 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 6. I termini del procedimento di rilascio del titolo abilitativo e, in ogni caso, l'effettivo inizio dei lavori, sono sospesi fino all'esito positivo di tale riscontro.

2. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 6, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.