CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 572

presentata dai Consiglieri regionali
PISANO - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 23 ottobre 2013

Norme per la tutela e la valorizzazione del "casu marzu" e di altri prodotti agro-alimentari
tradizionali della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La notizia riportata qualche anno fa con grande clamore da tutte le agenzie di stampa secondo la quale nel celeberrimo almanacco del Guinness dei primati, edizione 2009, venne assegnato al "casu marzu" il non invidiabile titolo di "the most dangerous cheese" che viene prodotto e mangiato nel nostro pianeta, non ha visto una reazione adeguata alla gravità di affermazioni così scellerate sotto ogni punto di vista, ma soprattutto capaci di arrecare un danno irreversibile alla varietà e ricchezza del nostro straordinario patrimonio alimentare.

È chiaro che non è stato valutato appieno l'enorme danno di immagine che questo riconoscimento da guinness ha arrecato alla nostra Isola.

Si tratta di una palese ingiustizia che il nostro sistema turistico non può sopportare, anche perché totalmente in contraddizione con le vigenti disposizioni di tutela dei prodotti locali agro-alimentari di particolare pregio e meritevoli di valide azioni di salvaguardia della lavorazione e della produzione.

Ingiustizia ancora più evidente se si considera che il "casu marzu" è incluso, infatti, nell'elenco dei prodotti agro-alimentari tradizionali della Regione suscettibili di tutela nazionale, al quale fanno compagnia altri 155 prodotti di straordinaria tipicità sarda, la cui ultima revisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006.

Per tutti i 156 prodotti inclusi nell'elenco è detto espressamente che la produzione può essere tutelata anche in deroga alle norme standard previste da regolamenti nazionali e comunitari per la produzione di alimenti.

L'elenco allegato al decreto ministeriale del 20 luglio 2006 è inoltre, per la Regione, identico a quello approvato con il precedente decreto del 18 luglio 2000 e pubblicato nel supplemento n. 130 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, pubblicato in conformità del disposto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, in quanto la nostra Regione non ha inteso modificare o aggiornare il precedente elenco con l'ultimo sesto aggiornamento.

Questa semplice considerazione apparirebbe sufficiente per comprendere che la genuinità e la tradizionalità alimentare del "casu marzu" sono riconosciute ormai da anni e quindi non si giustifica la superficialità con la quale è stato compilato il volume 2009 dell'almanacco del Guinness dei primati che attribuisce al nostro pregiato e apprezzato formaggio la palma del "formaggio più pericoloso del mondo".

Non è bastata l'autorevole e rigorosa voce scientifica della Facoltà di veterinaria dell'Università agli studi di Sassari per rassicurare l'editore del diffusissimo Guinness world records 2009 a rettificare una indicazione così errata e dannevole per la nostra Regione.

La scienza difende la genuinità del "casu marzu" il cui inconfondibile gusto forte e pieno di emozioni deriva da una fermentazione naturale e non ha mai fatto male a nessuno nella millenaria storia gastronomica della Sardegna.

Il processo microbiologico non porta a rischi alimentari di alcun genere: le larve contenute nel "casu marzu" derivano dalle uova depositate dalla mosca del formaggio, la "Piophila casei", e queste non possono sopravvivere nello stomaco perché è dimostrato che l'acidità le uccide.

I produttori del "casu marzu" conoscono bene, da una tradizione che si tramanda ormai da millenni, le regole sanitarie che devono seguire per evitare che si possano avere contaminazioni batteriche: la Piophila casei deve dimorare in ambienti tali da non poter venire a contatto con altri alimenti contaminati o sorgenti batteriche. Se questo, malauguratamente, avvenisse il prodotto sarebbe immediatamente identificabile come "guastu" dagli esperti produttori, proprio per la diversa colorazione che assumerebbe e per l'odore non tipicamente profumato che emanerebbe.

Con la presente legge la Regione intende porre un punto cardine nei principi della salubrità e garanzia dei prodotti tipici della nostra alimentazione, promuovendo progetti di ricerca per lo studio dei sistemi di eliminazione del rischio di contaminazione batterica, assicurando la permanenza della Piophila casei in un ambiente sterile prima di essere immessa nella sala di stoccaggio delle forme di formaggio pecorino destinate alla deposizione delle uova e alla successiva trasformazione in "casu marzu".

La Regione è chiamata a predisporre annualmente un programma di interventi, di progetti e di azioni regionali e locali per promuovere la conoscenza e la diffusione delle caratteristiche peculiari e uniche della nostra tradizione gastronomica, come uno dei più importanti volani del nostro sistema turistico.

Alcune vere rarità gastronomiche del settore dei formaggi come: su "casu marzu", il famoso formaggio con i vermi, "su callu de crabittu", la crema di latte fermentato nello stomaco dei capretti, o su "casu axedu", una specie di yogurt più compatto fatto con il latte di pecora o di capra, sono delle prelibatezze che dobbiamo difendere in ogni modo, perché meglio di altri prodotti rappresentano la nostra peculiarità gastronomica.

La presente legge, oltre a riconoscere la specificità dei nostri prodotti apprezzati in tutto il mondo, individua delle azioni, sostenute da contributi e agevolazioni, per la costituzione di consorzi denominati "strade dei sapori antichi della Sardegna", costituiti dall'apporto di soggetti pubblici e privati articolati territorialmente in un ambito che individua specifici itinerari turistici enogastronomici.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione riconosce e promuove:
a) il ruolo strategico dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici come risorsa centrale del sistema per lo sviluppo integrato turistico nel territorio della Sardegna e la necessità di tutelare e valorizzare ogni forma di sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto agro-alimentare e la promozione dell'immagine della Sardegna in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
b) l'importanza della valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari della gastronomia tradizionale che rappresentano un elemento unico della forza attrattiva culturale e paesaggistica rivolta alla destagionalizzazione dei flussi turistici e degli specifici vantaggi competitivi locali che essi rappresentano.

 

Art. 2
Tutela dei prodotti agro-alimentari tradizionali

1. La Regione autonoma della Sardegna difende, tutela e valorizza i processi di lavorazione, di produzione e di commercializzazione dei seguenti prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici della storia e della propria cultura gastronomica:
a) fra i formaggi tipici:
1) "casu marzu", formaggio marcio o formaggio con i vermi;
2) "casu axedu - frua merca";
3) "callu de crabittu";
b) fra le paste fresche e i prodotti della panetteria:
1) "civraxiu";
2) "pani carasau", carta da musica;
3) fregola;
c) fra le carni tipiche:
1) "porceddu", porchetto o suinetto da latte;
2) "crabittu", capretto da latte;
3) "cordula", corda;
4) "trattalia", coratella;
d) fra i vegetali:
1) "gureu aresti" - cardo selvatico;
2) "sparau" - asparago selvatico;
e) fra le bevande tipiche:
1) acquavite, "fil'e ferru", "abbardente".

 

Art. 3
Sistema dei finanziamenti

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione è autorizzata a predisporre un Piano regionale per la tutela e promozione dei prodotti agro-alimentari tradizionali di cui all'articolo 2 e destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale o locale aventi come obiettivo generale il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo della attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale della Sardegna.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, l'innovazione organizzativa del processo di produzione, il sostegno integrato al territorio ed allo sviluppo delle comunità rurali mediante azioni di diversificazione economica, di promozione della qualità dei prodotti e dei servizi alle imprese agricole e agro-alimentari e alla produzione rurale.

 

Art. 4
Valutazione dei progetti

1. Alla valutazione dei progetti provvede un apposito nucleo di valutazione formato dal dirigente del servizio competente in materia di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari che lo presiede, da due professori universitari rispettivamente dell'Università di Cagliari e di Sassari, nominati dai rispettivi rettori e dal capo del Servizio di igiene dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

Art. 5
Vetrine per la promozione dei prodotti agro-alimentari tradizionali

1. Al fine di favorire la reclamizzazione e diffusione dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici, di cui all'articolo 2, sono istituite apposite "vetrine dei prodotti agro-alimentari tipici" e appositi "spazi riservati per la degustazione", anche con la partecipazione delle associazioni dei produttori e la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei centri turistici, della distribuzione commerciale e della ristorazione, per le spese di impianto, allestimento e funzionamento fino all'importo di 10.000 euro per anno.

 

Art. 6
Progetti di marketing

1. Per l'attuazione di progetti di marketing di durata triennale riguardanti i prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici della Sardegna, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole e artigiane produttrici.

 

Art. 7
Export agro-alimentare

1. Al fine di favorire la costituzione di un consorzio regionale per l'esportazione di prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avviamento, di impianto e primo funzionamento.

 

Art. 8
Strade degli antichi sapori della Sardegna

1. La Regione è autorizzata a finanziare l'istituzione di consorzi di soggetti pubblici e privati denominati "Strade degli antichi sapori della Sardegna", articolati in rilevanti itinerari enogastronomico-turistici, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici e di qualità, di cui all'articolo 2.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1 è necessaria la partecipazione di oltre il 50 per cento di aziende produttrici dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici di cui all'articolo 2.

3. Gli interventi annuali proposti dai consorzi di cui al comma 1, si riferiscono prioritariamente alle seguenti azioni:
a) creazione della specifica segnaletica promozionale e di reclamizzazione;
b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade degli antichi sapori della Sardegna finalizzati ad una informazione specifica;
c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "Strade degli antichi sapori della Sardegna";
d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale.

 

Art. 9
Marchio di qualità

1. La Regione istituisce un marchio di qualità unico regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici di cui all'articolo 2, con l'indicazione specifica del prodotto di riferimento, quale strumento diretto dello sviluppo del settore del patrimonio culturale della agro-gastronomia di maggior richiamo turistico.

2. La Regione, di concerto con i soggetti produttori e del sistema turistico regionale, riconosce e assegna ai prodotti di cui all'articolo 2 il marchio di qualità unico di cui al comma 1.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione del marchio unico di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 annui per il quadriennio 2013-2016.

2. A decorrere dall'anno 2013 le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.
in aumento

UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti (cap. SC06.1155)
2013 euro 5.000.000
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo speciale per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2013 euro 5.000.000
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000