CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 571

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - SECHI - ZUNCHEDDU - CUGUSI - CORDA

il 16 ottobre 2013

Disposizioni regionali in materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge trova fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 10 ottobre 2011, la quale, chiamata a pronunciarsi rispetto alla competenza esclusiva statale in materia di gioco d'azzardo, ha statuito che la competenza dello Stato è da considerarsi esclusiva, per ciò che attiene a quanto in argomento, solo in materia di "ordine pubblico e sicurezza", di fatto lasciando libera la potestà legislativa delle regioni allorquando l'ambito di intervento attenga a profili di natura differente.

Fatta questa premessa d'obbligo, la necessità di intervenire al fine di arginare, per quanto possibile, questa piaga sociale oramai è improcrastinabile.

Infatti, il trend di crescita del gioco autorizzato nella nostra Regione (nonché nel territorio nazionale) è preoccupante ed indubbiamente attribuibile, anche, agli impulsi generati dalle manovre economiche. Non c'è stato anno in cui l'esecutivo nazionale non abbia introdotto nuove offerte di gioco d'azzardo pubblico, "stuzzicando" la curiosità delle fasce più deboli, vittime della speranza di una vincita facile.

È naturale che l'attrattiva del gioco d'azzardo trovi, soprattutto, terreno fertile nelle zone più depresse, ove il livello occupazionale è basso e ove la prospettiva di una vincita facile trova maggiore riscontro.

Secondo i dati della Consulta nazionale fondazioni antiusura, il gioco d'azzardo è, anche, la maggiore causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia. È opportuno evidenziare come, mentre la giurisprudenza si è fatta carico della complessità dei problemi che il gioco l'azzardo pone, in particolare nell'attuale congiuntura economica per le pesanti ripercussioni sulle tasche delle famiglie, ed anche tenendo conto del rischio più che attuale del controllo monopolistico della criminalità organizzata su ogni aspetto del "gambling", la legislazione adottata dal Governo nazionale si muove invece nel senso della più totale liberalizzazione dell'azzardo, con ripercussioni devastanti sulle finanze nonché sulla salute dei soggetti dediti al gioco d'azzardo.

Per tali ragioni, data la rilevanza del fenomeno nella Regione, si pone la necessità di intervenire nei limiti riconosciuti dalla legislazione statale e con il conforto della giurisprudenza, al fine di arginare il fenomeno e dare supporto ai soggetti affetti da ludopatia.

Infatti, l'obiettivo di tale proposta è proprio quello di promuovere e regolamentare l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito per prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza patologica, ed assicurare il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti andando a salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili.

La presente proposta di legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della legge, nell'ambito e rispetto delle competenze regionali in materia. L'articolo 2 si occupa di fornire le definizioni di gioco d'azzardo, GAP e sale da gioco. L'articolo 3 individua i soggetti destinatari della presente proposta di legge, ossia coloro che, incapaci di resistere all'impulso di giocare, hanno un comportamento che compromette le relazioni personali, familiari e lavorative. L'articolo 4 prevede delle agevolazioni a favore dei titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle. L'articolo 5 prevede il sostegno, da parte della Regione, a favore delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo. L'articolo 6 individua la collocazione delle sale da gioco prevedendo il divieto della loro apertura nella vicinanza dei cosiddetti siti sensibili, stabilendo, altresì, un insieme di obblighi in capo ai gestori delle sale da gioco. L'articolo 7 prevede l'istituzione dei marchio "Slot free - Regione Sardegna" che verrà rilasciato dalla Regione ai gestori che decidono di non installare dispositivi di gioco presso i loro locali. L'articolo 8 regolamenta le iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio. L'articolo 9 prevede l'approvazione di un piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, al fine di promuovere interventi di prevenzione mediante, anche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili, nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale. L'articolo 10 prevede le sanzioni connesse alle violazioni di cui all'articolo 6 da parte dei gestori prevedendo una sanzione amministrativa nella misura da euro 5.000 ad euro 10.000. L'articolo 11 è la norma finanziaria.

Corre l'obbligo di precisare che la presente proposta di legge ha mutuato schemi legislativi già proposti in altre regioni d'Italia (Lazio, Toscana, ecc.) stante la condivisione dei precetti ivi previsti e l'obiettivo comune perseguito.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza in armonia con i principi costituzionali e con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea. La Regione, inoltre, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP attraverso la promozione e l'informazione riguardo ai rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

2. La Regione valorizza e promuove politiche di partecipazione e informazione e realizza iniziative con queste finalità in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), i servizi per le dipendenze (Serd), le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche, e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
b) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza, e come questa è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";
c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

 

Art. 4
Agevolazioni dei comuni e limitazioni

1. I comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

 

Art. 5
Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie.

 

Art. 6
Limitazioni, obblighi dei gestori delle sale da gioco e divieto di pubblicità

1. Non è ammessa l'apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

3. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

 

Art. 7
Marchio regionale "Slot free -
Regione Sardegna"

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale "Slot free - Regione Sardegna", di seguito denominato marchio.

2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, le caratteristiche ideografiche del marchio e i criteri e le modalità di concessione in uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa e le modalità d'uso del marchio.

 

Art. 8
Formazione del personale operante nelle
sale da gioco

1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

 

Art. 9
Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;
b) interventi di formazione di cui all'articolo 8 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con le ASL e con i servizi per le dipendenze e con gli enti locali, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;
e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 5 e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

 

Art. 10
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 10.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.

2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

 

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con il fondo relativo ai nuovi oneri legislativi.