CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 570
presentata dalla Consigliera regionale
LUNESUil 16 ottobre 2013
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di certificazione e di rintracciabilità dei prodotti biologici sardi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'agricoltura biologica ha rappresentato uno dei primi esempi di certificazione di filiera: ogni fase del processo produttivo è controllata e certificata fino al consumatore finale.
La normativa europea rimanda alle autorità nazionali il potere di regolamentare sul proprio territorio il sistema di controllo. In Italia la certificazione dei prodotti da agricoltura biologica è affidata a organismi privati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Un comitato di valutazione verifica che l'organizzazione dell'ente garantisca l'imparzialità, che il personale ispettivo sia qualificato e non legato da rapporti professionali anche indiretti con le aziende controllate, che disponga di dotazioni tecniche, strutture informatiche e organizzative efficienti.
Gli organismi di controllo (OdC) hanno il compito di verificare che tutte le diverse fasi di produzione e trasformazione avvengano nel rispetto delle regole stabilite e sottoscritte dagli operatori.
Ogni operatore che intende coltivare, allevare, trasformare, immettere sul mercato prodotti biologici, notifica il proprio impegno alla regione di riferimento. Inoltre, ogni azienda sceglie liberamente, ma obbligatoriamente, un organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale e redige una descrizione completa dell'unità produttiva con tutte le misure concrete che intende utilizzare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica (sistema di qualità).
L'organismo di controllo, durante la visita ispettiva aziendale-amministrativa (tenuta dei registri e documenti) e in loco (consistenza dei magazzini, coltivazioni in campo), verifica il sistema di certificazione proposto.
Ogni anno l'agricoltore è tenuto a comunicare il programma di produzione (vegetale e animale) e a registrare di volta in volta su appositi documenti l'acquisto di materie prime, la vendita dei prodotti realizzati e tutte le operazioni colturali effettuate.
L'organismo di controllo esegue, annualmente, almeno una visita completa all'unità di produzione e può prelevare campioni per effettuare analisi di verifica sull'eventuale presenza di sostanze non autorizzate nei terreni e sulle derrate alimentari: i suoi prodotti, se riconosciuti conformi, vengono poi evidentemente certificati.
Al termine della procedura, dalla sua azienda uscirà un prodotto che potrà etichettare direttamente (o potrà essere etichettato, se viene venduto per la trasformazione), secondo quanto previsto dai regolamenti, con il riferimento all'agricoltura biologica. Ogni spostamento dagli standard stabiliti fa perdere il diritto all'utilizzo del termine biologico per tutta la produzione o per il lotto incriminato.
Nel caso di infrazione ripetuta, l'ente certificatore revoca all'operatore il diritto di produrre o commercializzare prodotti indicati come biologici. Le stesse norme valgono anche per i trasformatori e gli importatori delle materie prime biologiche.
Tanto precisato, al fine di assicurare la qualità dei prodotti biologici e del processo produttivo biologico-alimentare, la Regione favorisce gli operatori biologici sardi nell'adozione della pratica della rintracciabilità dei propri prodotti biologici. La rintracciabilità è un'innovazione di natura tecnico-organizzativa, una tecnica di raccolta e di gestione di dati per produrre informazioni e il flusso del prodotto è accompagnato dal flusso delle informazioni poste sul prodotto stesso. In particolare la rintracciabilità si identifica con la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Data la novità di questa tecnica, l'approccio seguito nella sua adozione è in generale ancora incompleto, impreciso, talvolta discutibile ma, in tutti i casi, esso costituisce un'importante testimonianza di quanto sia ormai profondamente radicata la sensibilità al problema della soddisfazione delle nuove esigenze del consumatore. Per il sistema delle imprese agroalimentari biologiche della Regione, la rintracciabilità può essere, infatti, considerata una tappa ulteriore dell'evoluzione dei rapporti tra produttori-fornitori e cliente-distribuzione-consumatore, ed una importante occasione per il perfezionamento dell'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica. I sistemi di rintracciabilità porteranno necessariamente forme di coordinamento verticale dell'intera catena dell'offerta, capaci di promuovere la riduzione dei costi di produzione e di approvvigionamento, e la differenziazione e il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
Per un adeguato sistema di rintracciabilità è essenziale la capacità di gestire in modo armonico le tipiche funzioni del processo informativo:
- la funzione della raccolta, attraverso apposite procedure di registrazione della vita del prodotto, delle informazioni che sono richieste da parte di ogni impresa che partecipa al programma di rintracciabilità; le informazioni da raccogliere sono quelle che permettono di descrivere e di conoscere, per ogni singolo prodotto agricolo, sia l'insieme dei parametri che influenzano la specificità delle caratteristiche del prodotto alimentare sia le procedure di controllo, le verifiche ed i relativi risultati;
- la funzione della gestione delle informazioni, al fine di consentire ai singoli operatori di rispondere ad ogni richiesta, proveniente dai clienti (fornitori, imprese, acquirenti, consumatori finali).Tutto questo può essere realizzato concretamente solo grazie alle moderne tecnologie dell'informazione e, quindi, è necessario che le imprese della catena dell'offerta alimentare si associno a partner tecnologici specializzati nelle tecnologie dell'informazione.
La necessità di legiferare questa proposta di legge nasce dal fatto che la Regione intende creare un'opportunità per tutte le imprese, agevolando, attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di rintracciabilità di filiera certificati da enti terzi.
In questo contesto i ruoli del soggetto pubblico e di quelli privati appaiono ben distinti.
Sono, infatti, compito e diritto degli operatori di prodotti biologici la scelta del modello di rintracciabilità, del modo con cui renderlo operante e la definizione degli strumenti da utilizzare; all'amministrazione pubblica spetta il compito di accompagnare, con aiuti finanziari, il sistema imprenditoriale.
La prima parte della presente proposta di legge è dedicata al sistema dell'erogazione, da parte della Regione, di contributi agli operatori biologici sardi per le spese sostenute dagli stessi per il controllo e la certificazione del processo produttivo dei loro prodotti biologici, mentre la seconda parte è dedicata ai sistemi di rintracciabilità dei prodotti biologici agricoli ed alimentari la cui adozione da parte degli operatori biologici sardi è sostenuta dalla Regione al fine di garantire la sicurezza dei loro prodotti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
CertificazioniArt. 1
Sostegno al controllo e alla certificazione1. La Regione, al fine di assicurazione la qualità dei prodotti biologici e del processo produttivo biologico alimentare tra gli operatori biologici sardi iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), provvede all'erogazione di contributi relativi al rimborso delle spese sostenute dai medesimi per il controllo e la certificazione del processo produttivo, comprese le eventuali spese per analisi esclusivamente finalizzate alla certificazione del prodotto biologico.
2. Il contributo per operatore biologico è riferito all'attività di controllo e certificazione da parte dell'organismo di controllo (OdC) effettuata nel corso dell'anno successivo all'annualità di riferimento.
Art. 2
Accesso ai contributi1. Per poter accedere ai contributi, il beneficiario deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici, nelle sezioni produttori, trasformatori e raccoglitori di prodotti spontanei soggette ad attività di controllo e certificazione svolta da un OdC autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 1995 ed in possesso dell'attestato di conformità rilasciato dall'OdC entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
b) non essere soggetti ad alcun provvedimento sanzionatorio emesso dall'OdC per infrazioni rilevate nell'anno di riferimento e non essere sospesi o esclusi dall'elenco regionale degli operatori biologici per infrazioni rilevate nell'annualità di riferimento;
c) essere iscritti nell'elenco degli operatori licenziatari di prodotti certificati, di cui all'allegato III, punto 6, del decreto legislativo n. 220 del 1995 (fa fede l'elenco aggiornato dall'OdC al 31 dicembre dell'anno di riferimento);
d) vendere e/o conferire alla trasformazione l'intera produzione certificata biologica, per la quale deve essere appositamente presentata copia della documentazione commerciale (fatture e/o documenti equipollenti), ovvero certificato di prodotto rilasciato dall'OdC.
Art. 3
Cause d'esclusione e casi particolari1. Sono esclusi dal beneficio dei contributi di cui all'articolo 1 coloro che:
a) effettuino l'intervento per il quale richiedono il rimborso fuori dal territorio regionale;
b) abbiano in corso, per il medesimo intervento, provvedimenti di concessione di aiuti derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali.2. Nel caso in cui l'operatore operi a livello interregionale, la spesa ammessa a contributo è proporzionale alla quota ottenuta dalle unità dell'azienda operanti nell'ambito della Regione.
3. Nel caso di totale assenza di produzione o di mancato conferimento dell'intera produzione certificata con l'indicazione del metodo da agricoltura biologica, per comprovate cause non riconducibili alla volontà diretta dell'operatore biologico (purché ricompreso nell'elenco dei licenziatari di cui al punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo n. 220 del 1995), quali danni a seguito di calamità naturali, incendi, e altre cause contemplate dall'articolo 48 del regolamento (CE) della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, si procederà comunque, in via eccezionale, al rimborso del contributo versato all'OdC, qualora lo stesso rimborso non sia ricompreso in altri benefici erogati dall'Amministrazione.
Capo II
RintracciabilitàArt. 4
Finalità1. La Regione sostiene l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti biologici agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.
Art. 5
Definizione1. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) sistema di rintracciabilità: la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto biologico agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;
b) unità consumatore: l'unità minima dell'atto d'acquisto;
c) filiera biologica agro-alimentare: l'insieme delle imprese agricole che seguono il metodo biologico che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto biologico agro-alimentare.
Art. 6
Progetti ammessi a contributo1. La Regione concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità per:
a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unità consumatore;
b) segmenti di filiera realizzati che individuino in dette fasi l'origine della materia prima.2. I progetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla norma dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) in materia di rintracciabilità. Tale conformità è attestata da parte di organismi accreditati, secondo le norme EN 45012 o EN 45011, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.
Art. 7
Produzioni di qualità regolamentata1. Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute secondo le seguenti normative:
a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche e integrazioni;
b) regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e successive modifiche e integrazioni;
c) regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e successive modifiche e integrazioni.2. Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 1 la Regione concede contributi, in relazione alle fasi sottoposte a certificazione, esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.
3. Sono considerate di qualità le produzioni vitivinicole a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT) ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini).
Art. 8
Contributi1. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui agli articoli 6 e 7, non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile. Essi sono in ogni caso contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione europea e non superare la cifra di 1.000 euro per progetto.
2. Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti non elencati all'allegato f) dell'articolo 32 del Trattato d'istituzione della Comunità europea, nonché per le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, l'importo massimo totale del contributo non supera i 300 euro.
Art. 9
Beneficiari1. Possono ottenere i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 le imprese agricole biologiche singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:
a) raccolta di prodotti agricoli spontanei;
b) produzione di prodotti agricoli e alimentari;
c) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari;
d) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari.2. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad uno dei soggetti indicati al comma 1.
Art. 10
Priorità1. Nell'ambito delle richieste di contributo è data priorità ai progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda agricola all'unità consumatore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:
a) prevedono l'utilizzo di una quota prevalente di produzioni agricole ottenute in Sardegna;
b) garantiscono una ricaduta adeguata e duratura dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto sulle imprese agricole;
c) prevedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.
Art. 11
Spese ammissibili1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese per:
a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino a un massimo del 30 per centro della spesa complessiva ammissibile;
e) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilità;
d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammissibile;
f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile;
g) attività mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa ammissibile;
h) test finalizzati al sistema di rintracciabilità, fino a un massimo del 5 per cento della spesa ammissibile; i test devono essere eseguiti da laboratori accreditati;
i) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o centri accreditati;
j) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità.2. Le spese previste al comma 1, lettere a) e b), non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale della spesa ammissibile.
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1, qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 12
Esame comunitario1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) previo avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea.
Art. 13
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 500.000 per l'anno 2013 e in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2013-2015:
in aumento
UPB S06.04.011
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - spese correnti
2013 euro 500.000
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti
2013 euro 500.000
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000