CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 569

presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - SABATINI

il 10 ottobre 2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa)

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge ha per oggetto modifiche e integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa).

La legge n. 32 del 1985 ha istituito il Fondo per l'edilizia abitativa, che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui individuali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero della prima casa di civile abitazione, attraverso i finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati.

L'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono nell'attuale crisi economica uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale. Tale situazione è resa particolarmente acuta dalle difficoltà incontrate dalle famiglie, ed in particolare dalle giovani coppie, nella sottoscrizione di mutui con istituti di credito per l'acquisto della prima abitazione, e dai caratteri del mercato immobiliare italiano in locazione, dove l'offerta di abitazioni private, con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie, supera largamente l'offerta pubblica.

Con la presente proposta di legge vengono introdotte alcune modificazioni al testo vigente in materia.

La principale di queste modifiche è quella che riguarda la rimozione di alcuni vincoli all'accesso ai benefici come quello che impediva a un figlio beneficiario di donazione o vendita da parte di un genitore di usufruire dell'accesso al mutuo agevolato. Con tale modifica si favorirà nel futuro la naturale formazione di nuove famiglie attraverso atti di donazione o vendita di immobili da parte dei genitori, o comunque degli ascendenti in linea retta, ai quali potranno essere applicati per intero i benefici del fondo per l'edilizia abitativa. Altra modifica sostanziale riguarda i requisiti soggettivi fra i quali è introdotta la possibilità di documentare residenze o attività lavorative anche in un comune limitrofo, posto ad una distanza non superiore ai 25 chilometri stradali. Con questo provvedimento si cerca di alleggerire la concentrazione abitativa sui centri abitati principali del territorio regionale spesso per loro stessa natura sede di lavoro per grandi moltitudini di persone, e si cerca perciò di favorire l'insediamento nei centri nell'hinterland delle grandi città.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 32 del 1985

1. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le parole "nucleo familiare" sono sostituite con "interessato".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 32 del 1985

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al punto 2 la frase "fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di indicare, ai sensi del successivo articolo 9, ambiti d'intervento intercomunali" è sostituita con la seguente: "ovvero in un comune distante dalla sede dell'attività lavorativa non oltre i 25 chilometri stradali";
b) al punto 3 è aggiunto il seguente periodo: "in deroga a tale previsione, è comunque ammesso ai benefici della presente legge il componente del nucleo familiare beneficiario di un atto di donazione o di vendita da parte di un ascendente; in tal caso entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda, deve essere documentato da parte dell'interessato il rispetto di quanto previsto al punto 2.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 32 del 1985

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1985 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Nel caso di recupero di immobile localizzato in centro storico, ovvero di demolizione e ricostruzione sempre nell'ambito della delimitazione del centro storico, si prescinde dai limiti di cui ai commi 2 e 3.".