CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 568

presentata dai Consiglieri regionali
STOCCHINO - SALIS - ARBAU - MARIANI - BEN AMARA

il 9 ottobre 2013

Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso cooperative
di autorecupero e autoriparazione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La finalità della presente proposta di legge è quella di favorire l'accesso ed il diritto alla casa alle cittadine e ai cittadini che non hanno la possibilità di accedervi attraverso il mercato privato della locazione o dell'acquisto.

Lo strumento previsto, l'autocostruzione associata e l'autorecupero, può divenire un'ottima misura integrata di housing sociale e dare una risposta concreta all'emergenza abitativa.

L'autorecupero, inoltre, consente il riutilizzo di un patrimonio già destinato a finalità diverse senza dovere ricorrere alla costruzione di nuova edilizia abitativa e, spesso, a migliorare luoghi, come i centri storici, talvolta snaturati dai cambi di destinazione d'uso a fini commerciali o di servizi e, altre volte, dalla espulsione delle fasce sociali storicamente presenti nell'edilizia "minore" del centro delle città.

Ristrutturare e riadattare immobili pubblici già esistenti si inserisce, inoltre, in un processo di autentica valorizzazione del patrimonio pubblico; uno scopo in contrasto con quelle teorie che spingono per una svendita di tutto quanto sia posseduto dalle pubbliche amministrazioni.

Attraverso l'autocostruzione associata e l'autorecupero, le amministrazioni possono intervenire con tempestività e con costi pressoché nulli per risolvere gravi problemi sociali quali quelli derivanti dalla domanda di abitazioni dei giovani, delle giovani coppie e degli immigrati, categorie sociali che, ormai, non trovano risposta dall'edilizia residenziale pubblica tradizionale per la carenza di alloggi e per la mancanza di finanziamenti pubblici adeguati alla loro realizzazione e possono, altresì, rispondere ai bisogni di spazio a favore del volontariato o dell'associazionismo impegnato nel sociale.

In Sardegna ci troviamo di fronte a condizioni di vera e propria emergenza nelle aree metropolitane dei due principali centri urbani, uno scenario simile a quello che è possibile riscontrare nel resto dei capoluoghi italiani. Da troppi anni non vengono più destinate risorse all'edilizia popolare; anche in Sardegna, i prossimi interventi riguarderanno una ristretta platea di comuni. Un contesto che, complice la prolungata congiuntura, ha portato ad un aumento degli sfratti per morosità o delle occupazioni di immobili pubblici e privati.

Nelle città, specie in quelle maggiori e a carattere metropolitano, spesso ci troviamo in presenza di "tanta gente senza casa e di tante case senza gente". Queste case sono talvolta scuole dismesse, uffici abbandonati, palazzi in disuso per la frenesia edificatoria degli anni passati e, talvolta, sono veri e propri stabili fatiscenti. Va detto, inoltre, che, anche sulle aree e centri periferici, la nuova modalità di costruzione che vorremmo vedere approvata permetterebbe una "azione partecipata di riqualificazione" del territorio.

L'impatto dell'articolato sui centri storici dei paesi della Sardegna non può essere tralasciato; l'abbandono di tantissimi immobili, magari realizzati con tecniche di costruzione tradizionali, è fatto notorio.

Riteniamo, dunque, che questa proposta di legge abbia un carattere spiccatamente sociale e, proprio per questo, si coniughi con una chiara scelta urbanistica volta al risparmio di suolo o ad un uso di questo in forma governata e razionale e, contenendo le spinte speculative, contribuisca a non disperdere l'identità sociale dei luoghi storici delle città, dei paesi e dei borghi.

Questa proposta, inoltre, privilegiando lo spirito di autopromozione dei gruppi sociali, responsabilizza gli stessi rispetto all'uso di un patrimonio pubblico destinato a soddisfare bisogni e diritti fondamentali, alimenta lo spirito di solidarietà del mondo cooperativo e avvia un processo solidale di integrazione tra cittadini italiani e stranieri.

L'autocostruzione associata e l'autorecupero, sono processi di produzione che hanno come protagonista il futuro occupante dell'abitazione e che sviluppano pratiche rivolte alla formazione tecnica, alla costruzione collettiva ma, soprattutto, all'integrazione e alla coesione sociale.

L'autocostruzione associata all'autorecupero favorisce la collaborazione tra famiglie e gruppi sociali nell'acquisizione delle abitazioni anziché metterli in concorrenza. Dinamiche che, tra le altre cose, sono in grado di dare risposte alle piccole imprese edili, aziende sempre più colpite dalla crisi e dal crollo della domanda di nuovi immobili.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione, le province, i comuni, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area), le società controllate o partecipate dalla Regione e tutti gli enti strumentali e le agenzie facenti parte dell'apparato burocratico regionale individuano immobili o terreni, di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati, da acquisire al fine di utilizzarli per attività sociale di autocostruzione o autorecupero in forma associata.

2. Per quanto attiene agli edifici è data priorità agli immobili inutilizzati ed in evidente stato di abbandono, a quelli ubicati nei centri storici e in evidente stato di degrado o fatiscenti e, comunque, all'interno degli abitati, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, al fine di recuperarli in concorso con cooperative di autorecupero e autocostruzione per destinarli a residenza o attività sociali.

3. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 hanno la facoltà di acquisire al proprio patrimonio anche immobili posseduti dallo Stato.

4. Amministrazioni e società individuano, con procedure ad evidenza pubblica, organismi privati intenzionati a finanziare gli interventi previsti dagli articoli seguenti.

 

Art. 2
Procedura per l'assegnazione

1. Le amministrazioni e le società di cui all'articolo 1 emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare o dei terreni atti alla nuova costruzione.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:
a) gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;
b) i terreni idonei alla nuova costruzione o nella possibilità di essere resi rapidamente edificabili e compatibili con gli strumenti urbanistici territoriali;
c) il progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;
d) i tempi per la cantierabilità e la conclusione dei lavori di recupero;
e) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a carico dell'ente proprietario e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e di autocostruzione;
f) i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, o dei terreni da edificare, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4;
g) i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5;
h) il regime giuridico applicabile al contratto di locazione con i soci assegnatari, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3;
i) eventuali edifici che, all'atto dell'approvazione della presente legge, risultino occupati per finalità abitative, e che possono, quindi, essere assegnati agli occupanti associati in cooperativa, attraverso specifico atto amministrativo e conseguente stipula della convenzione di cui all'articolo 3.

 

Art. 3
Convenzione

1. I rapporti tra ente proprietario dell'immobile e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da specifica convenzione il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono in ogni caso di competenza dell'ente proprietario i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed in particolare a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai, il rifacimento delle facciate, la riparazione o sostituzione dei serramenti esterni, il rifacimento e/o l'adeguamento alla vigente normativa degli impianti nonché agli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.

3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero e autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni gli impianti tecnologici interni alle abitazioni, compresa la loro messa a norma e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.

4. La cooperativa svolge attività di cantiere per una parte determinante dell'intero ciclo edilizio, comunque in misura non inferiore al 60 per cento del totale, ed è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di sua competenza con particolare riferimento ai materiali e alle modalità di messa in opera.

5. Nel caso di azione edilizia per residenza in affitto gli oneri anticipati dai soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni da versare per un periodo proporzionale all'investimento realizzato.

6. La convenzione specifica le condizioni con cui deve essere redatto il contratto di locazione tra i soci della cooperativa e la proprietà dell'immobile.

 

Art. 4
Tipologia e requisiti delle cooperative

1. Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione possiedono i seguenti requisiti:
a) essere formate da soci, di numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, con reddito comprovato per nucleo familiare non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e che non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, presso le camere di commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o autocostruzione;
c) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
d) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero e/o l'autocostruzione come finalità principale e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci;
e) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa esclusiva o principale nei suddetti comuni o la disponibilità a trasferire la residenza entro un anno dalla consegna dell'alloggio;
f) dimostrare una capacità tecnico realizzativa propria, anche attraverso l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio dell'autocostruzione e dell'autorecupero o nella costituzione e gestione di cooperative sociali miste tra cittadini italiani e stranieri.

 

Art. 5
Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale

1. Le tecniche di autorecupero e autocostruzione sono conformi allo standard dei luoghi dove è collocato l'immobile, si svolgono nella totale compatibilità con i regolamenti di legge in materia edilizia e si ispirano ai principi di ecocompatibilità dei manufatti e della tipologia architettonica.

2. Sono preferite nell'assegnazione dell'immobile da recuperare o del terreno da assegnare quelle cooperative in grado di garantire l'impiego di tecnologie ecocompatibili e l'utilizzazione di tecniche di costruzione in grado di preservare il patrimonio immobiliare tradizionale su cui sono chiamate ad intervenire.

 

Art. 6
Ruolo dei comuni

1. Le amministrazioni comunali di facilitano e favoriscono il rapporto delle cooperative con i propri apparati burocratici individuando strutture di assistenza tecnica, facilitando gli iter amministrativi per il rilascio delle concessioni edilizie, delle dichiarazioni di inizio attività (DIA), delle segnalazioni certificate inizio attività (SCIA) e promuovendo il progetto in ambito territoriale.

2. È facoltà dei comuni attivare quanto stabilito dal comma 1 attraverso la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria degli inquilini o del mondo della cooperazione.

 

Art. 7
Assegnazione degli immobili

1. La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare o il terreno destinato alla nuova costruzione, entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, predispone la graduatoria dei soci secondo i criteri contenuti nel proprio statuto e la comunica all'ente proprietario. La cooperativa comunica alla proprietà dell'immobile, entro lo stesso termine, i nomi dei soci assegnatari.

2. Al termine dei lavori gli enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f).

 

Art. 8
Ruolo della Regione e finanziamento

1. La Regione promuove e divulga il progetto sociale partecipato sul territorio, e svolge un'azione di monitoraggio sulla realizzazione tecnico-operativa, oltre che sulla formazione delle cooperative, valutando la rispondenza ai requisiti indicati.

2. La Regione segue la comunicazione e la facilitazione sociale mirata alla creazione e all'accompagnamento dei gruppi o cooperative di autocostruzione, facilita inoltre l'accesso al credito delle cooperative agendo in collaborazione con la SFIRS Spa.

3. La Regione facilita e contribuisce alla stipulazione, con compagnie assicurative territoriali o nazionali, di convenzioni destinate alle cooperative di autorecupero e autocostruzione.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui all'UPB S05.03.010, cap. SC05.0836 (Fondo regionale per l'edilizia abitativa ex legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32).