CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 562

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - AMADU - STOCHINO - BARDANZELLU - PERU - PIRAS

il 27 settembre 2013

Governo del territorio regionale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

A distanza di oltre ventidue anni dall'approvazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la presente proposta di legge nasce dalla volontà di fornire risposte efficaci ai problemi di sviluppo sostenibile del territorio regionale, innovando e aggiornando la vecchia disciplina urbanistica della Sardegna e per garantire un più efficace ed efficiente governo del territorio.

Per assicurare una migliore tutela dei diritti del cittadino, la presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione e si articola in modo di:
- semplificare l'intera azione procedimentale;
- garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa.

L'aggiornamento delle disposizioni di pianificazione si fonda sui seguenti punti, individuati come fondamentali:
a) identificazione dei ruoli degli enti pianificatori, con eliminazione di qualsiasi ente intermedio tra Regione e comune, in particolare le province e le comunità montane; conseguentemente i comuni sono chiamati ad una maggiore responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure e operano, attraverso le disposizioni della presente legge, assicurando la certezza dei tempi, anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio assenso;
b) una più corretta definizione dei ruoli di enti pianificatori/gestori quali consorzi industriali, autorità portuali, autorità aeroportuali, enti parco, ecc.;
c) allineamento e coordinamento della procedura di approvazione del piano urbanistico comunale (PUC) con quella della valutazione ambientale strategica (VAS); resta in capo alla Regione la procedura di verifica di coerenza dei PUC in quanto è necessario verificare la congruenza dei piani comunali rispetto allo strumento pianificatore regionale;
d) individuazione e definizione delle varianti sostanziali e non sostanziali e delle conseguenti procedure semplificate di approvazione di quelle poco significative (cartografiche, recepimento di strumenti sovraordinati, ecc.);
e) introduzione di un sistema duale che, per i grandi comuni, impone come obbligatorio il Piano strutturale (PUCG) e il Piano operativo (PUOC) e lascia ai piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, la possibilità di scelta, in modo da non imporre complicazioni a quelli dotati di scarse risorse;
f) semplificazione dei contenuti e delle procedure per i PUC dei piccoli comuni;
g) per la definizione dei contenuti dei PUC, introduzione di direttive in particolare per le aree urbanizzate e per quelle da urbanizzare;
h) definizione dei rapporti e coordinamento con tutti i piani di settore (acustico, emergenza, illuminazione, piano di utilizzo dei litorali (PUL), ecc.);
i) definizione, identificazione dei contenuti, procedura di approvazione, vigenza ed eventuale decadenza della pianificazione attuativa;
j) rapporto della legge urbanistica con direttive, decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/A del 20 dicembre 2003, ecc., ed in generale con fonti normative di rango diverso;
k) definizione dei criteri generali di perequazione, crediti volumetrici e compensazione;
l) introduzione di un regolamento edilizio, tipo quello regionale, con poche e limitate possibilità di scostamento, da parte dei comuni, nelle definizioni più ricorrenti (calcolo volumi, superfici, altezze ecc.);
m) introduzione del principio di riduzione del consumo di suolo e definizione della metodologia per la sua individuazione;
n) introduzione di premialità fiscali per i comuni più virtuosi in luogo di quelli meno bravi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Finalità e principi generali della pianificazione

Capo I
Principi

Art. 1
Principi

1. La presente legge detta la disciplina concernente il governo del territorio regionale, tutela e promuove lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane che producono effetti diretti e indiretti sul territorio della Sardegna, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto della conservazione e riproducibilità delle risorse naturali anche mediante un minore consumo di territorio, e garantisce un uso egualitario delle risorse comuni.

2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e in attuazione dell'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):
a) disciplina le attività di governo del territorio regionale secondo le norme della presente legge, di intesa con i comuni e in modo da assicurare modalità di pianificazione condivise e tra loro coerenti;
b) sottopone la pianificazione paesaggistica regionale ad intesa con il Ministero per i beni e le attività colturali (MIBAC), secondo gli indirizzi previsti dagli articoli 133 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni.

3. La presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza, mediante l'attribuzione ai comuni di tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente conferite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione.

4. La presente legge si ispira ai principi della semplificazione, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino. I comuni e le loro forme associative e la Regione attuano, attraverso le disposizioni della presente legge, la responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure, assicurando la certezza dei tempi, anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio assenso.

 

Art. 2
Finalità

1. I comuni, le loro forme associative e la Regione, sulla base delle disposizioni della presente legge, esercitano la funzione della pianificazione mediante l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
b) adeguamento della pianificazione territoriale ai principi di tutela e valorizzazione del paesaggio come immagine dell'attività territoriale di confluenza tra città e campagna e come nuova risorsa identitaria;
c) tutela dell'integrità fisica e dell'entità culturale del territorio, con la riduzione della pressione urbana degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali;
d) condivisione dei comportamenti e delle scelte sociali in relazione alla storia locale e all'appartenenza al territorio;
e) conseguimento dei più elevati livelli di qualità architettonica, edilizia ed insediativa e della diffusione dell'attività edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica delle abitazioni;
f) sviluppo di un sistema equilibrato e policentrico di aree urbane, promuovendo altresì la massima integrazione tra le diverse vocazioni territoriali della Regione;
g) promozione, in considerazione degli elevati livelli di interdipendenza degli enti locali nella gestione del governo del territorio, della pianificazione sovracomunale, al fine di incentivare l'attuazione di politiche comuni;
h) protezione e tutela dei valori e delle identità storico-culturali degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti e la continuazione, dove possibile, degli usi tradizionali dei tessuti edilizi, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, dei centri minori dell'interno a rischio di spopolamento, nel rispetto e nella valorizzazione del loro significato irripetibile;
i) promozione della qualità architettonica nei nuovi interventi e suo sostegno nella convergenza con il valore economico aggiunto quale obiettivo fondamentale dell'azione;
j) tutela dei territori costieri, del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
k) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico.

 

Art. 3
Soggetti e strumenti della pianificazione

1. Sono soggetti della pianificazione territoriale e urbanistica: i comuni, singoli o associati e la Regione; essi approvano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. In particolare:
a) il comune, sia singolo che associato, è titolare della funzione della pianificazione territoriale non espressamente attribuita ad altri livelli;
b) la Regione assicura, mediante le procedure e le competenze stabilite dalla presente legge, che la pianificazione si svolga in modo organico al fine di assicurare un armonico sviluppo dell'intero territorio regionale.

3. Sono strumenti di pianificazione per il governo del territorio:
a) a livello comunale:
1) i piani urbanistici comunali e sovracomunali, quali strumenti di livello strategico, aventi contenuto configurativo del territorio comunale;
2) i piani attuativi, quali strumenti di livello operativo aventi funzione conformativa della proprietà;
b) a livello regionale:
1) il Documento di programmazione territoriale (DPT);
2) il Piano paesaggistico regionale (PPR);
3) gli atti di indirizzo e coordinamento.

 

Art. 4
Perequazione e compensazione

1. Le previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica sono concretamente realizzate, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, anche attraverso i criteri della perequazione e della compensazione urbanistica, territoriale e paesaggistica al fine di:
a) assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei corrispondenti oneri tra i proprietari inclusi in un certo ambito in modo indipendente dalla destinazione specificamente assegnata ad ogni singola area;
b) consentire e agevolare la cessione di diritti edificatori su altre aree aventi analoga destinazione;
c) consentire, nell'ambito sovracomunale, un'equa compensazione dei diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica ed economica, con particolare riferimento a quei territori particolarmente svantaggiati sotto il profilo economico dall'attuazione delle disposizioni della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale;
d) favorire interventi di riqualificazione urbana e di recupero di aree degradate o dismesse, nonché promuovere l'edilizia bioclimatica ed il risparmio energetico.

 

Art. 5
Partecipazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio sono assicurati, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge:
a) la concertazione, con le associazioni economiche e sociali, sugli obbiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, sui contenuti degli strumenti;
e) il coinvolgimento dei cittadini, dei soggetti portatori di interessi diffusi e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.

2. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti concernenti la pianificazione, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

 

Art. 6
Modalità di pianificazione concertata

1. I comuni possono promuovere accordi territoriali di copianificazione per coordinare la predisposizione degli strumenti di governo del territorio che, in considerazione della sostanziale omogeneità territoriale e ambientale e interdipendenza economica delle loro principali caratteristiche, richiedano una considerazione unitaria delle variabili di intervento ipotizzabili.

2. Gli accordi di copianificazione possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo istituito dalla Regione, la cui dotazione è stabilita con legge finanziaria, a cui gli enti locali possono accedere purché cofinanzino per almeno il 30 per cento l'investimento necessario.

 

Art. 7
Accordi di programma

1. I soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica possono stipulare con altri soggetti pubblici accordi di programma che, anche in variante ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, siano finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori produttivi, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi aventi l'obiettivo primario della crescita economica e produttiva del territorio interessato, della salvaguardia del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e occupazionale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche.

2. Il soggetto proponente l'accordo di programma predispone, oltre al progetto relativo alla variante proposta, uno studio di fattibilità contenente:
a) la convenienza economico-sociale degli interventi;
b) la relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica;
c) la programmazione pluriennale degli interventi.

3. Il soggetto proponente l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2 attiva, ai sensi del comma 1, la procedura per la stipula dell'accordo di programma che consiste nell'accordo unanime delle amministrazioni partecipanti. I soggetti privati proponenti partecipano senza diritto di voto.

4. La proposta di accordo di programma e gli elaborati sono depositati presso le sedi dei soggetti ed enti partecipanti all'accordo per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data dell'accordo sullo studio di fattibilità, con avviso pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione regionale.

5. Entro la scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni tutti gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali rappresentanti interessi diffusi e i singoli cittadini direttamente coinvolti dagli effetti dell'accordo.

6. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni è convocata la conferenza preordinata all'approvazione dell'accordo di programma. Questa avviene dando conto delle osservazioni e proposte alternative, eventualmente presentate.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Art. 8
Valutazione ambientale strategica degli strumenti di governo del territorio

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, pertanto, è intesa come strumento per dare impulso ad un nuovo modello di pianificazione orientato alla sostenibilità ambientale.

2. Nei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali e sovracomunali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 34/33 (Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale). Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS i piani e i programmi:
a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti ricadenti nel campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi di quanto stabilito dagli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012;
b) per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ambientale, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

3. La VAS è redatta esclusivamente al fine di valutare l'incidenza delle nuove scelte di pianificazione rispetto al contesto territoriale e urbano preesistente.

 

Art. 9
Sistema informativo territoriale regionale

1. Il sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione delle carte tematiche da utilizzare negli strumenti di governo del territorio, consente la valutazione e la conoscenza degli strumenti della pianificazione territoriale e la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge e in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

2. Il SITR rappresenta la piattaforma unitaria dei comuni e della Regione in materia di governo del territorio, di monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la banca dati per il coordinamento delle informazioni utili alla gestione dei tributi, del catasto, delle risorse idriche ed energetiche della Regione.

3. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente: dette basi informative contengono dati e informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

4. I comuni e gli enti pubblici interessati collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito del sistema, della base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche e geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie catastali e storiche;
b) le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.

5. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo. Esso è gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

6. Il SITR redige ogni anno un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni che viene trasmesso al Consiglio regionale in occasione della proposta di manovra finanziaria regionale.

7. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al sistema informativo, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio riguardanti: piani urbanistici comunali, piani attuativi, autorizzazioni paesaggistiche delegate, concessioni edilizie, convenzioni e informazioni relative a concessioni di opere pubbliche. Ad analogo conferimento possono procedere, altresì, gli altri enti pubblici che ne dispongano l'invio, sulla base di specifici accordi con la Regione.

8. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
b) le condizioni e le modalità per lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata;
c) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e alla diffusione dell'informazione geografica.

9. A tali fini ciascuna pubblica amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

10. Tutti i cittadini interessati e le pubbliche amministrazioni accedono al sistema informativo regionale, attraverso il sito della Regione "www.sardegnaterritorio.it".

 

Titolo II
Pianificazione urbanistica comunale

Capo I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale e Piano urbanistico comunale generale

Art. 10
Pianificazione territoriale comunale

1. La pianificazione comunale si attua mediante il Piano urbanistico comunale generale (PUCG). Esso è lo strumento di livello strategico della pianificazione comunale che delinea le fondamentali scelte di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, recependo e specificando le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi degli altri livelli di pianificazione e governo del territorio.

2. Il PUCG è valido a tempo indeterminato, costituisce la carta unica del territorio ed è l'esclusivo riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia.

3. Il PUCG in particolare:
a) contiene il quadro conoscitivo territoriale elaborato in coerenza con le specifiche del Sistema informativo territoriale regionale;
b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, ne indica le soglie di criticità, fissa i limiti e le condizioni per le trasformazioni sostenibili ed elabora una carta di sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio alle trasformazioni, in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato;
c) contiene un'analisi della popolazione e dello sviluppo demografico e individua il fabbisogno abitativo riferito ad un arco di tempo decennale, prevede la dotazione minima complessiva per servizi, opere, servizi pubblici d'interesse pubblico, reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare;
d) classifica il territorio comunale secondo le previsioni contenute negli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 46, ne individua gli ambiti definendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e ne stabilisce gli obiettivi sociali e ambientali, individua gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione;
e) individua le attività produttive da delocalizzare in aree più idonee mediante apposita convenzione, anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
f) individua, sulla base della disciplina regionale quadro in materia di commercio, i criteri urbanistici ed edilizi per la localizzazione delle strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate;
g) prevede la specifica normativa d'uso del territorio destinato all'insediamento delle attività produttive industriali di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno);
h) recepisce i livelli di tutela e di vincolo di inedificabilità totale dei territori costieri compresi in una profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, nonché gli ulteriori livelli di tutela e le relative esclusioni contenute all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di aree tutelate per legge.

4. Il PUCG è composto da:
a) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio;
b) le relative relazioni tecniche che inquadrano la pianificazione vigente e descrivono il territorio comunale dal punto di vista insediativo e della dotazione di servizi ed infrastrutture;
c) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il piano urbanistico comunale (PUC), la relazione urbanistica generale contenente, inoltre, una valutazione sulla compatibilità paesaggistica delle trasformazioni previste e i documenti comprovanti la VAS di cui all'articolo 8;
d) le norme tecniche di attuazione;
e) il piano di utilizzo dei litorali per i comuni costieri;
f) il regolamento edilizio.

 

Art. 11
Criteri generali per l'adozione dei regolamenti
edilizi

1. La Regione introduce un regolamento edilizio tipo, al quale tutti i comuni devono attenersi, con poche e limitate possibilità di scostamento. A tal fine:
a) la Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentire un univoco e necessario coordinamento con le norme tecniche d'attuazione del PUCG;
b) per i fini di cui alla lettera a), la Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia agli enti locali uno schema di deliberazione; entro i sessanta giorni successivi gli enti locali trasmettono una relazione contenente eventuali osservazioni;
c) decorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera b), la Giunta regionale adotta la deliberazione che contiene le controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate.

2. Il regolamento edilizio contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, le norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici, cromatici (riservando un'apposita sezione del regolamento al piano del colore) e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

3. Il regolamento edilizio è valido a tempo indeterminato e, inoltre, comprende:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie di calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC.

 

Art. 12
Disposizioni programmatiche

1. I piani urbanistici dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti impongono come obbligatorio il PUCG e il piano urbanistico operativo comunale (PUOC) e prevedono dotazioni territoriali da destinarsi all'edilizia sociale e residenziale pubblica non inferiori al 10 per cento della complessiva previsione volumetrica di soddisfacimento del fabbisogno abitativo. È facoltà dei comuni prevedere percentuali superiori in ragione dei rispettivi fabbisogni e della specifica consistenza demografica.

2. Al fine di evitare i maggiori costi per l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ai proprietari che aderiscono alla cessione volontaria delle aree all'amministrazione comunale, possono essere riassegnate, in luogo degli indennizzi di legge, quote delle volumetrie ricadenti in area urbanizzata complessivamente realizzabili nello specifico piano di attuazione, comunque non superiori al 50 per cento del totale.

 

Art. 13
Strumenti della pianificazione urbanistica
comunale

1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale.

2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante:
a) i PUCG, articolati in disposizioni strutturali e in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni;
b) i PUOC.

 

Art. 14
Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali

1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali, indicate dalla pianificazione regionale, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate e i vincoli derivanti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:
a) a delineare i cardini dell'assetto territoriale del comune;
b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
c) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale attraverso:
1) la ricognizione delle vicende storiche che hanno portato all'attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell'equilibrio dei sistemi ambientali;
2) l'articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;
3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso:
3.1) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall'articolo 59;
3.2) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all'articolo 59, individuando le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei punti 1, 2 e 3, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili.

3. Il PUCG provvede, di norma, a disciplinare, con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici di cui all'articolo 59 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale e dell'assetto urbano esistente.

4. Le disposizioni strutturali del PUCG determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite demolizioni e ricostruzioni o ridefinizione funzionale, delimitando le dimensioni massime ammissibili, le quantità di spazi necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per l'esercizio delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, nonché le utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione delle previsioni, secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione e all'edificazione di nuove zone ed aree.

5. Le disposizioni strutturali del PUCG definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative.

6. Il PUCG contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti dall'articolo 59, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare l'organizzazione territoriale e l'assetto esistente.

 

Art. 15
Contenuti del PUCG - Disposizioni
programmatiche

1. Le disposizioni programmatiche del PUCG ne specificano le disposizioni strutturali, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:
a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC;
b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali sono compiuti i relativi adempimenti;
c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità d'attuazione delle trasformazioni;
d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni;
e) le destinazioni d'uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d'uso ammissibili e le incompatibilità assolute;
f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive;
g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;
h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC;
i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.

2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a contributo concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, il comune, tenuto conto delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti al comma 1, lettera f), ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in conformità ai criteri metodologici ed ai parametri indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune include nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, gli interventi indicati al comma 1, lettera f).

4. La formazione dei PUOC è obbligatoria per:
a) le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali;
b) le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana;
c) le zone di nuova urbanizzazione.

 

Art. 16
Specifica efficacia delle disposizioni
programmatiche

1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l'attuazione delle stesse, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui gli aventi titolo richiedano la concessione edilizia.

2. Qualora i titolari di concessione edilizia per l'effettuazione delle trasformazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera d), non procedano all'esecuzione delle stesse entro i termini previsti dalla concessione e ferma restando la possibilità di provvedimento motivato di proroga della concessione stessa, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui i titolari di concessione versino in un'unica soluzione gli oneri di urbanizzazione, ove per questi sia prevista una rateizzazione. Il comune riattiva il procedimento espropriativo allorquando le trasformazioni previste non siano comunque realizzate.

 

Art. 17
Conferenza di pianificazione

1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUCG o di varianti al PUCG, il comune adotta un documento preliminare d'indirizzo del PUCG, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale;
b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all'intero territorio comunale;
c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed abusiva;
d) la relazione sull'evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;
e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;
f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;
g) la cartografia, in scala adeguata dell'assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi della proposta di piano.

2. Al fine di acquisire il parere della Regione sulla compatibilità degli indirizzi del PUCG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica della Regione, il sindaco del comune interessato convoca, per gli obiettivi di cui all'articolo 5, una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al sindaco, gli Assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza si conclude nel termine di trenta giorni.

 

Art. 18
Adozione e verifica del PUCG

1. Il comune predispone ed adotta il PUCG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente e, entro quindici giorni, lo deposita presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni, qualora esistenti, in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani editi nell'Isola e nel portale del sito istituzionale della Regione "www.sardegnaterritorio.it".

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni al PUCG adottato. Nello stesso termine il comune può effettuare consultazioni sul PUCG con enti pubblici ed organizzazioni rappresentative di categorie interessate.

3. Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio comunale, con atto motivato, accoglie o respinge le osservazioni presentate e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del PUCG.

4. Il PUCG adottato è trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio per essere sottoposto, entro il termine di sessanta giorni, alla verifica di coerenza con esclusivo riferimento alle disposizioni della pianificazione regionale.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, in relazione alla complessità dell'istruttoria o al fine di acquisire in un'unica soluzione integrazioni documentali. Il termine di sospensione a causa della complessità istruttoria, riprende a decorrere trascorsi quarantacinque giorni dalla data di interruzione o dal giorno di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il PUCG è successivamente approvato con delibera del consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

7. Il PUCG approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico e ha validità a tempo indeterminato.

8. L'approvazione del PUCG e delle varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso compatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

 

Art. 19
Aggiornamento e variazione del PUCG

1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PUCG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni contenute nel PUCG, il comune procede all'aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PUCG, con le procedure previste dall'articolo 18, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

2. Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del PUCG sono corredate da apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici, unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità delle varianti introdotte alle tipologie di cui al comma 1.

 

Art. 20
Efficacia del PUCG

1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 19. Le disposizioni concernenti interventi subordinati all'acquisizione pubblica di immobili privati o comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della durata di cinque anni.

 

Art. 21
Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 18, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori).

 

Art. 22
Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli

1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali.

2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei geologi; la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della Regione anche se non inclusi negli elenchi delle località sismiche.

 

Capo II
Piani urbanistici operativi comunali (PUOC)

Art. 23
Contenuti del PUOC

1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta del PUCG.

2. I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante esproprio o con l'applicazione del comparto edificatorio di cui all'articolo 29.

 

Art. 24
Divieto di PUOC in variante

1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) la variazione non superiore al 10 per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;
c) la precisazione dei tracciati viari;
d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);
f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
g) le modifiche alle modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978;
h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del PUOC.

2. In sede di adozione del PUOC contenente le modifiche di cui al comma 1, il comune esplicita le motivazioni delle stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l'assenza di incremento del carico urbanistico.

3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il comune provvede all'adozione della variante al PUCG ai sensi dell'articolo 19.

 

Art. 25
Soggetti abilitati a redigere il PUOC

1. I PUOC sono redatti:
a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;
b) a cura e spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG; i proprietari proponenti devono rappresentare, in base all'imponibile catastale, almeno il 75 per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato;
c) a cura e spese delle società di trasformazione urbana; i comuni, anche con l'eventuale partecipazione della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e successive modificazioni;
d) a cura e spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera b), sempreché il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici;
e) a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura e spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
f) a cura e spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte presentate dai proprietari.

 

Art. 26
Formazione e adozione dei PUOC

1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall'articolo 25, comma 1, lettere b) e c), ovvero d'ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall'articolo 25, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della stessa.

2. Entro quindici giorni dall'adozione, lo schema di PUOC ed i relativi elaborati sono depositati, per venti giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema del PUOC è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali esistono vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione.

3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani editi nell'Isola e nel portale www.sardegnaterritorio.it del sito istituzionale della Regione. Il comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC.

5. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con atto motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del PUOC.

6. Entro quindici giorni dall'adozione il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico e dell'avvenuta adozione è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani editi nell'Isola e nel portale www.sardegnaterritorio.it del sito istituzionale della Regione.

 

Art. 27
Efficacia dei PUOC

1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate.

2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini dell'acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni sono effettuate entro il termine di cui al comma 1.

 

Art. 28
Contenuti e particolare efficacia dei PUOC

1. I PUOC hanno i contenuti e l'efficacia:
a) dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13 della legge n. 1150 del 1942;
b) dei piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942;
c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), e successive modificazioni;
d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge n. 457 del 1978;
f) dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
g) dei programmi integrati d'intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa statale e regionale.

2. Ciascun PUOC può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l'efficacia di più piani o programmi tra quelli previsti al comma 1.

3. Il PUOC individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.

 

Art. 29
Attuazione dei PUOC mediante comparti
edificatori

1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.

2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, oppure riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni del PUOC.

3. Per la costituzione del consorzio di cui al comma 2 è richiesto il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, il 75 per cento del valore dell'intero comparto.

4. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, consegue la piena disponibilità del comparto interessato mediante l'espropriazione, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei proprietari non aderenti.

5. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, conseguita la piena disponibilità del comparto, stipula apposita convenzione con il comune per l'esecuzione delle trasformazioni previste nel PUOC. Stipulata tale convenzione, i singoli proprietari aderenti al consorzio possono richiedere al comune gli atti abilitativi ad effettuare le singole trasformazioni in conformità al piano urbanistico ed alla convenzione medesima.

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, il comune procede all'espropriazione del comparto ai sensi della normativa vigente.

7. Per l'assegnazione del comparto espropriato ai sensi del comma 6, il comune, previa verifica della possibilità di cedere il comparto al prezzo di esproprio più le spese relative ai soggetti espropriati che avevano prestato il proprio consenso alla costituzione del consorzio, ai sensi del comma 3, indice una gara, aperta a tutti, al prezzo base corrispondente al prezzo di esproprio aumentato delle spese relative. I nuovi proprietari si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare le previsioni di piano da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio.

 

Art. 30
Relazione sullo stato della pianificazione
urbanistica comunale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del PUCG, con particolare riferimento alle iniziative ed interventi in corso e a quelli previsti, ma non ancora avviati.

 

Art. 31
Delega al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica

1. Le amministrazioni comunali, individuate sulla base delle condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, sono delegate al rilascio, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 146, dell'autorizzazione paesaggistica finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti nel PUCG approvato ai sensi dell'articolo 18.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1 e ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni trasmettono l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali che, entro trenta giorni dal ricevimento, comprensivi anche di eventuali richieste di integrazioni, provvedono alla conferma, all'annullamento o alla formulazione degli eventuali rilievi. Decorsi i termini, il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia.

 

Art. 32
Piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale

1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti sono redatti e proposti a cura dei consorzi in conformità con l'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. Nei comuni dotati di PUCG adeguato alla previsione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera g), i piani di cui al comma 1 e le relative varianti, sono approvati dai comuni seguendo le procedure previste per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Nelle more dell'adozione del PUCG o dell'adeguamento dello stesso alla normativa di livello regionale, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti, sono approvati dai comuni su proposta dei consorzi seguendo le procedure previste per l'approvazione dello strumento urbanistico comunale.

 

Art. 33
Piani di utilizzo dei litorali

1. Il piano di utilizzo dei litorali (PUL) disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997) e regolamenta la fruizione ai fini turistici e ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero.

2. Il PUL adottato, predisposto secondo criteri di cui all'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 46 é approvato secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e 3.

 

Art. 34
Misure di salvaguardia e cautelari

1. Dalla data di adozione del PUCG fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre due anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche.

 

Art. 35
Piano dei servizi

1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, i corridoi ecologici e le opere viabilistiche nonché una razionale distribuzione sul territorio comunale di un sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.

2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

3. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

4. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

 

Art. 36
Sportello urbanistico

1. I comuni singoli o associati, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), possono istituire lo sportello urbanistico per le trasformazioni territoriali quale ufficio competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni competenti a pronunciarsi sugli strumenti urbanistici attuativi e sulle attività edilizie oggetto di concessione edilizia o di denuncia d'inizio attività.

2. Lo sportello urbanistico, inoltre, presta consulenza e supporto tecnico agli uffici comunali. In tal caso l'ufficio è dotato di adeguate figure professionali.

3. Lo sportello urbanistico, qualora sia dotato di figure di adeguata competenza e professionalità può, altresì, esercitare, alle condizioni dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, le funzioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attribuite, ai sensi dell'articolo 31, alla competenza dei comuni.

4. Le istanze presentate alla struttura tecnica comunale, ovvero allo sportello urbanistico, sono esitate entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione. Se l'istanza consiste nel rilascio di un titolo abilitativo edilizio ed è corredata da autocertificazione da parte di un tecnico abilitato attestante la conformità con gli strumenti della pianificazione, decorsi quarantacinque giorni senza l'espressione formale dell'assenso o del diniego, possono essere avviati i lavori. Le istanze di cui al presente comma sono da intendersi limitate a quelle inerenti la sola richiesta di concessione edilizia e non sono estendibili all'approvazione di strumenti urbanistici generali o piani attuativi, loro varianti e agli impianti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il responsabile dello sportello urbanistico, con motivata relazione al sindaco competente, ogni sei mesi dà conto delle ragioni che hanno determinato il silenzio assenso. Tale procedura non si applica per i profili attinenti gli interventi per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI).

5. Nei casi previsti dal presente articolo, la concessione edilizia è richiesta quando, in sede istruttoria, l'amministrazione comunale abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente è parte di piano attuativo vigente, o in assenza di piano attuativo, quando l'intervento richiesto ricada in zona sottoposta dal Piano urbanistico al completamento edilizio, ovvero sia interamente dotata delle opere di urbanizzazione.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

 

Capo III
Pianificazione sovracomunale

Art. 37
Ambito di applicazione e contenuto

1. La pianificazione sovracomunale tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da elevata contiguità insediativa ovvero ricadenti negli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, può essere effettuata qualora comprenda o un numero di comuni non inferiore a quattro o un numero di comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 5.000 abitanti.

2. La pianificazione sovracomunale si realizza mediante l'adozione e approvazione, ai sensi dell'articolo 39, di un Piano urbanistico sovracomunale, avente i contenuti di cui al titolo II, capo I, e che interessi i territori dei comuni contermini ricompresi nell'ambito considerato.

3. L'utilizzo della pianificazione sovracomunale:
a) assicura priorità nell'attribuzione dei finanziamenti regionali a favore degli enti locali, con particolare riferimento a quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità riferiti all'ambito sovracomunale;
b) assicura la priorità nell'attuazione degli interventi di compensazione paesaggistica nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 18;
c) consente l'utilizzo delle tecniche di perequazione e compensazione urbanistica e territoriale riferite al territorio sovracomunale interessato.

4. La Regione, inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale:
a) è autorizzata a concedere, ai comuni che utilizzano le modalità di cui al comma 2, contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale;
b) assicura, nella predisposizione degli strumenti regionali di pianificazione per il governo del territorio, l'utilizzo degli atti della pianificazione sovracomunale approvati o adottati, con particolare riferimento all'individuazione delle tematiche trasversali, quali le dotazioni infrastrutturali e produttive, il dimensionamento delle capacità insediative e residenziali, la tutela ambientale, riferite agli ambiti oggetto di pianificazione.

 

Art. 38
Procedure di approvazione

1. I comuni di cui all'articolo 37, comma 1, possono esercitare la funzione della pianificazione sovracomunale mediante l'attribuzione di delega, con atto approvato da tutti i consigli comunali interessati, della funzione della pianificazione sovracomunale alle forme associative degli enti locali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005.

2. La giunta comunale, per i fini di cui al comma 1, elabora una bozza di convenzione che contiene le indicazioni sui limiti, modalità, vigilanza e durata dell'attribuzione della delega della funzione pianificatoria sovracomunale. Tale convenzione è successivamente approvata dai consigli comunali dei comuni interessati.

 

Capo IV
Perequazione e compensazione

Art. 39
Perequazione e compensazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale previsti nella pianificazione urbanistica e che interessano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. A tal fine, il PUCG individua le aree a destinazione edificatoria e attribuisce loro, attraverso l'approvazione del PUOC, una potenzialità edificatoria uguale nei diversi ambiti del territorio comunale che presentino caratteristiche omogenee.

2. La perequazione e la compensazione sono disciplinate, sulla base degli appositi PUOC approvati, dal regolamento edilizio.

3. I PUOC nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria assicurano:
a) l'equa ripartizione dei diritti edificatori;
b) l'equa ripartizione dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati e rientranti nelle aree a destinazione edificatoria;
c) l'individuazione degli ulteriori obblighi relativi ad eventuali quote di edilizia sociale o residenziale pubblica.

4. La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o derivante da dichiarazione di notevole interesse pubblico di recuperare, in luogo del prezzo del bene da espropriare, adeguata capacità edificatoria sotto forma di credito edilizio su altre aree o edifici anche di proprietà pubblica già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, previo accordo tra l'amministrazione ed i soggetti interessati e contestuale cessione all'amministrazione delle aree sottoposte a vincolo.

5. Per credito edificatorio si intende una quantità volumetrica riconosciuta in virtù delle compensazioni urbanistiche. I crediti edificatori sono annotati in apposito registro comunale dei crediti, predisposto, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dal comune e sono liberamente commerciabili.

6. Il PUCG individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edificatori, prevedendo, attraverso l'approvazione del PUOC, l'eventuale attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione dell'omogeneità degli interventi dei comparti interessati.

7. La compensazione tra il comune e i proprietari delle aree interessati agli interventi avviene mediante convenzione annotata presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La convenzione, in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio stabilisce le modalità di attuazione della compensazione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire il credito edificatorio e i tempi di attuazione.

8. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 46 dispongono i criteri e i limiti generali di carattere edilizio attraverso i quali, nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale, i regolamenti edilizi attuano la perequazione e la compensazione urbanistica.

 

Art. 40
Compensazione urbanistica territoriale

1. I comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione urbanistica territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

 

Capo V
Pianificazione territoriale regionale

Art. 41
Documento di programmazione
strategica territoriale

1. Il Documento di programmazione strategica territoriale (DPST) è lo strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma generale di sviluppo, le linee fondamentali di governo del territorio per assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali, territoriali ed ambientali.

2. Il DPST considera la totalità del territorio regionale, ne definisce gli indirizzi da perseguire in relazione ai vari livelli della pianificazione territoriale, assicurando una stretta correlazione tra di essi. Esso è composto da:
a) il quadro descrittivo del territorio regionale, con l'evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili nel tempo;
b) le previsioni programmatiche indicanti l'insieme degli obiettivi da perseguire, esplicitandone le priorità e i livelli di interazioni e le valutazioni di massima della fattibilità economica finanziaria delle previsioni stesse;
e) le linee guida della pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale.

 

Art. 42
Procedure di approvazione del DPST

1. La Giunta regionale elabora una proposta preliminare di documento di programmazione territoriale. Essa è trasmessa, entro trenta giorni, ai comuni e alle unioni di comuni. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale convoca e presiede una conferenza regionale che si svolge con le procedure dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa). Ad essa partecipano, oltre la Regione, i comuni, le unioni dei comuni, gli altri enti pubblici e le associazioni economiche e sociali portatrici di interessi diffusi ricadenti nella circoscrizione territoriale. La Giunta regionale, acquisite le risultanze della conferenza, adotta la proposta definitiva di Documento di programmazione territoriale e lo trasmette al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), approva il DPST.

3. Il DPST approvato è pubblicato sul BURAS ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 43
Piano paesaggistico regionale

1. La Regione approva il Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio. Esso individua, in coerenza con le linee guida previste dal DPST, i valori paesaggistici, ambientali e culturali e le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali dell'intero territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela e valorizzazione. Il Piano può essere proposto, adottato e approvato per fasi e ambiti territoriali e costituisce comunque riferimento per l'applicazione coordinata degli atti d'indirizzo e coordinamento.

2. Il Piano attua la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione:
a) dei tipi d'intervento nei relativi ambiti territoriali di paesaggio che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione tra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di compensazione tra comuni;
b) del ruolo dei sistemi delle città e dei sistemi locali, degli insediamenti turistici, dei servizi produttivi, delle aree agricole e di quelle caratterizzate da intensa mobilità;
c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.

3. L'approvazione del PPR comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi entro il termine di dodici mesi, trascorsi i quali, senza che i comuni possano motivarne valide giustificazioni, la Regione incarica per l'adeguamento un commissario ad acta.

 

Art. 44
Piano paesaggistico regionale - Procedure

1. La Giunta regionale, in coerenza con il DPST, predispone la proposta di PPR per la cui redazione possono essere utilizzati anche gli elaborati dei Piani sovracomunali approvati o adottati. Tale proposta è trasmessa alla competente Commissione del Consiglio regionale. Contestualmente la Giunta regionale svolge l'istruttoria pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 40 del 1990.

2. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, nell'albo di tutti i comuni interessati.

3. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni sulla proposta.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati.

5. La Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio valuta il piano nella sua interezza e ne verifica la coerenza con il DPST e, entro trenta giorni, a seguito dell'accertata coerenza, esprime il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

6. Acquisito tale parere e sulla base di esso, la Giunta regionale è delegata ad approvare in via definitiva il piano entro i successivi trenta giorni. Il PPR entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

7. Le modifiche cartografiche e normative del PPR seguono la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 6, salvo i casi di applicazione dell'articolo 46. Qualora in sede di approvazione del PUC emergano differenze tra la cartografia ad esso allegata, derivante dalla rappresentazione più puntuale del territorio, e quella contenuta nel PPR, la cartografia del PUC definitivamente approvato costituisce adeguamento automatico della cartografia allegata al PPR.

8. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta regionale provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

9. I comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel BURAS e, comunque, a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri PUC. A tal fine, con specifica norma finanziaria, sono previste per i comuni adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale.

10. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità alla strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le università e con gli ordini e collegi professionali interessati.

11. L'osservatorio è composto da non più di dodici componenti, è definito e disciplinato con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia. L'osservatorio, presieduto dall'Assessore competente in materia di governo del territorio, collabora con l'Ufficio regionale del piano paesaggistico con l'obiettivo di conseguire l'unitarietà dei diversi assetti del PPR, di verificare la coerenza tra elaborazioni, prescrizioni normative e principi generali posti alla base del piano. L'osservatorio, inoltre, cura la predisposizione degli elaborati in base ai quali possono essere proposte le modifiche e gli aggiornamenti degli atti di cui all'articolo 46, commi 1 e 2.

12. L'osservatorio, avvalendosi dell'Ufficio regionale del piano paesaggistico, concorre all'adeguamento del PPR sulla base delle indicazioni impartitegli dalla Giunta regionale.

 

Art. 45
Verifica dell'operatività del Piano paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale, in sede di valutazione degli effetti del PPR, ne verifica lo stato di attuazione e apporta le modifiche e gli aggiornamenti necessari per:
a) assicurare l'adeguamento o l'armonizzazione delle norme tecniche di attuazione con sopravvenute disposizioni statali di livello sovraordinato;
b) assicurare l'adeguamento, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme tecniche di attuazione con sopravvenute pronunce giurisdizionali;
c) fornire l'interpretazione autentica delle norme tecniche d' attuazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applica la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale predispone la proposta di adeguamento e la pubblica, per un periodo di quindici giorni, all'albo di tutti i comuni interessati;
b) chiunque può formulare, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni sulla proposta;
c) trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adeguamento al PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati;
d) la Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio esprime, entro dieci giorni, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale;
e) acquisito tale parere e sulla base di esso, la Giunta regionale approva in via definitiva l'adeguamento del PPR entro i successivi quindici giorni.

 

Art. 46
Atti tecnici di indirizzo e coordinamento

1. La Regione, allo scopo di orientare e coordinare l'attività di pianificazione territoriale, emana, sotto forma di regolamento, atti tecnici di indirizzo e coordinamento per la gestione degli strumenti di pianificazione regionale degli enti locali, per la tutela degli insediamenti storici, delle aree di interesse pubblico e delle aree agricole.

2. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento contengono i criteri generali di dimensionamento delle trasformazioni territoriali, i criteri generali per la valutazione del fabbisogno abitativo, i limiti generali di densità edilizia, di altezza, di distanza minima tra i fabbricati e della qualità delle trasformazioni e delle costruzioni. Inoltre, essi individuano i livelli di flessibilità dei parametri edilizi necessari per un'ottimale interpretazione dei caratteri sociali e identitari delle differenti aree regionali.

3. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di governo del territorio e previa intesa con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva preliminarmente la proposta degli atti tecnici d'indirizzo e coordinamento e la trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio.

4. La Commissione consiliare esprime, entro trenta giorni, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, acquisito tale parere o decorsi i termini di cui al comma 4, approva, sulla base di esso, in via definitiva gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento. Essi entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione nel BURAS.

6. Fino all'approvazione degli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le direttive vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 47
Cartografia tecnica regionale

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica sono redatti sulla carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione provvede all'aggiornamento periodico della carta tecnica.

3. La base cartografica degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale può essere aggiornata a scala di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale anche a cura degli enti locali, secondo le specifiche tecniche indicate dalla Giunta regionale.

 

Art. 48
Compensazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste formulate dai comuni in sede di approvazione dei PUCG o di loro varianti, individua i comuni i cui territori risultano particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico in conseguenza delle disposizioni derivanti dai vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale e dispone misure compensative mediante finanziamento di interventi pubblici di promozione economica e occupazionale.

2. La compensazione paesaggistica, quale azione ad iniziativa pubblica volta al recupero, alla tutela paesaggistica di aree private, compromesse o investite da attività non compatibili con la disciplina paesaggistica, si attua in sede di istruttoria pubblica articolata per ambiti territoriali omogenei. Essa è attivata dalla Regione su richiesta del comune e consiste in una o più proposte da esaminarsi in sede di istruttoria pubblica, secondo il principio del prevalente interesse pubblico.

3. Le proposte si articolano secondo due linee d'intervento:
a) permuta di area privata contro equivalente area pubblica, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica per le attività in oggetto, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti;
b) permuta di area privata contro equivalente area privata da acquisirsi da parte della Conservatoria delle coste, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti.

4. Le aree così pervenute al patrimonio pubblico confluiscono nel patrimonio della Conservatoria delle coste. Per la valutazione del grado di compatibilità paesaggistica si fa riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica.

5. Le operazioni di compensazione, gli accordi pubblico-privati e gli oneri connessi a tali azioni, individuati in sede di istruttoria pubblica, sono deliberati dalla Giunta regionale previa acquisizione dell'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, e le loro conclusioni sono pubblicate nel BURAS.

 

Art. 49
Intervento sostitutivo

1. In tutti i casi in cui un adempimento non risulti effettuato, per inerzia dell'Amministrazione nell'assunzione degli atti e del rispetto dei termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applica la disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Resta, comunque, in capo ai comuni l'adozione ed approvazione degli strumenti per il governo del territorio di loro competenza, così come individuati dall'articolo 3, comma 3.

3. Nel procedimento di approvazione del PUCG, l'intervento sostitutivo della Regione è obbligatorio qualora l'amministrazione interessata eccepisca il conflitto di interesse in capo alla metà più uno dei consiglieri comunali o nei casi in cui per le medesime ragioni venga meno il rapporto elettivo di proporzione fra maggioranza e minoranza consiliare.

 

Art. 50
Controllo sull'attività urbanistica ed edilizia

1. Per garantire più rapide ed incisive azioni di contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio, la Regione, attraverso il direttore del servizio competente in materia di vigilanza urbanistica, territorialmente competente, acquisiti elementi conoscitivi di presunte violazioni urbanistiche-edilizie, inoltra al comune richiesta di accertamenti e successiva informativa sugli esiti e su provvedimenti adottati, assegnando il termine non superiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine, il direttore del servizio di cui al comma 1, valutata l'informativa comunale, può disporre ulteriori verifiche, avvalendosi del competente Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale.

3. Accertata la violazione e fatte salve le competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in materia di accertamento di responsabilità penale, la Regione diffida il comune ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti previsti dalla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro il termine assegnato, l'Assessore competente propone alla Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, l'adozione dei poteri sostitutivi.

 

Art. 51
Commissione regionale per il paesaggio

1. Per l'istituzione della Commissione preposta alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche.

 

Titolo III
Sostenibilità e qualità architettonica. Norme particolari e disposizioni finali e transitorie

Capo I
Sostenibilità e qualità architettonica e norme a favore di persone con disabilità grave

Art. 52
Incentivazione e promozione della bioedilizia, del rendimento energetico nell'edilizia e dell'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale

1. La Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, in aggiunta alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in attuazione della direttiva n. 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE del Consiglio, adotta misure di promozione, incentivazione e sostegno a favore dei comuni che introducono nei propri strumenti di pianificazione disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia che presentino le caratteristiche di:
a) favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
b) utilizzare le tecniche costruttive e di materiali tipici della tradizione locale, quali ladiri e pietre locali;
c) avvalersi dell'utilizzo di materiali da costruzione, di componenti, impianti e arredi che non comportino l'emissione di gas tossici, l'emissione di particelle e radiazioni o gas pericolosi e l'inquinamento delle falde acquifere e del suolo;
d) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo e la cui produzione avvenga sulla base di processi produttivi a basso consumo energetico;
e) consentire il conseguimento degli obiettivi di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, approva con le procedure di cui all'articolo 46, un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri tecnici fondamentali che i comuni devono seguire per attribuire effettivo carattere di sostenibilità e riconoscibilità ambientale ai singolo progetti attuativi. Tali criteri sono individuati fornendo una chiara specificazione tecnica che individui i necessari supporti ai seguenti settori:
a) utilizzo di materiali che per produzione e smaltimento siano i più naturali possibili ed adozione di sistemi capaci di disperdere il gas radon, qualora presente;
b) utilizzo di tecniche costruttive e di materiali tipici della tradizione locale;
c) adozione di impianti che riducano al massimo la presenza di campi elettromagnetici e di impianti e tecnologie che assicurino il massimo conseguimento di isolamento termico e la conseguente riduzione del fabbisogno termico;
d) utilizzo d'impianti che consentano una significativa riduzione del prelevamento di acqua potabile con la predisposizione delle reti idriche duali;
e) utilizzo di prodotti di finitura coloranti e protettivi suscettibili di non rilasciare nell'ambiente interno ed esterno sostanze inquinanti.

3. I comuni, al fine di incentivare e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia, possono, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla legge n. 244 del 2007, per gli interventi realizzati secondo le tecniche individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, prevedere:
a) una riduzione del contributo di costruzione fino al 20 per cento;
b) lo scomputo, nel rispetto dei limiti del piano, dei volumi tecnici e del maggiore spessore, eccedente i 30 centimetri, delle murature perimetrali e dei solai intermedi degli edifici che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica;
c) l'assimilazione totale a "volume tecnico" delle volumetrie abitabili, ma strettamente funzionali al conseguimento del guadagno solare passivo mediante la realizzazione delle serre solari.

4. La Regione, al fine di sostenere ed incentivare il recupero, la valorizzazione, la tutela e il sostegno delle strutture insediative realizzate con l'utilizzo di materiali tipici del patrimonio architettonico regionale (quali ladiri e pietre locali) assicura:
a) priorità, nella predisposizione dei programmi di intervento regionali, ai sensi della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e successive modifiche, agli interventi di recupero primario realizzati con l'utilizzo di materiali tipici;
b) priorità, nella predisposizione del programma straordinario di cui all'articolo 8, comma 24, della legge regionale 5 maggio 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), per gli interventi di recupero, ristrutturazione e acquisto realizzati con l'utilizzo di tali materiali tipici.

5. La Regione, inoltre, nell'ambito dei programmi di cui al comma 4, promuove studi, ricerche e progetti finalizzati al recupero dei saperi, delle arti e delle tecniche professionali legati all'utilizzo dei materiali tipici regionali e alla bioedilizia.

 

Art. 53
Qualità architettonica

1. La Regione promuove la predisposizione di manuali sulle culture abitative della Sardegna a valenza territoriale, perseguendo obbiettivi di elevata qualità architettonica per l'inserimento armonioso delle nuove costruzioni nel contesto urbano e paesaggistico e di adeguatezza dei criteri di ristrutturazione e restauro degli edifici nelle aree e nuclei storici.

2. Sulla base delle previsioni contenute nei manuali di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici comunali promuovono modalità costruttive orientate al risparmio energetico e al naturale comfort abitativo e formulano specifiche prescrizioni inerenti le tecniche costruttive, i materiali utilizzati ed i colori ammissibili nonché individuano idonei provvedimenti coercitivi finalizzati a contrastare la cultura, ancora presente in Sardegna, del "non finito".

3. Al fine di tutelare la sobria e tradizionale testimonianza decorativa del tessuto urbano dei paesi, nei centri storici sono rigidamente protette le antiche e originali facciate delle case, per cui il muralismo non è più lasciato alla libera decisione del privato. Ogni proposta di "murales" deve ottenere il nulla osta da parte delle soprintendenze, dopo esame e approvazione del consiglio comunale, che si esprime sentito il parere della commissione edilizia e il giudizio vincolante dell'esperto in materia paesaggistica.

4. Gli strumenti comunali disciplinano, inoltre, tutti gli interventi di configurazione dello spazio urbano, quali impianti di illuminazione e arredi atti a valorizzare i caratteri identitari del contesto e assicurarne la coerenza estetica, incentivano l'incremento delle dotazioni di verde pubblico e privato a carattere ornamentale, prevedendo l'acquisizione di aree libere interne ai contesti urbanizzati.

 

Art. 54
Disposizioni urbanistiche a favore dei portatori
di handicap gravi

1. Il comune, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi esistenti destinati alla prima casa da parte di persone con disabilità grave, così come certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche può, anche in deroga agli indici di zona previsti dai vigenti strumenti urbanistici, consentire:
a) nelle abitazioni unifamiliari, un ampliamento volumetrico, fino ad un massimo di 120 metri cubi, realizzato in aderenza dell'edificio esistente; qualora questo sia ricompreso in zona A, ai sensi del decreto assessoriale n. 22667V del 20 dicembre 1983, la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio particolareggiato del comparto interessato;
b) nelle abitazioni condominiali, un ampliamento volumetrico mediante la chiusura di verande con strutture precarie; la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio relativo agli effetti sulla stabilità e statica dei nuovi interventi sull'edificio esistente.

2. La domanda per il rilascio della concessione edilizia è, inoltre, corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non reversibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modifiche, della persona residente nell'immobile oggetto di richiesta;
b) il progetto di nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate e giustifichi la necessità delle specifiche finalità dell'intervento;
c) la dichiarazione di non aver già ottenuto la concessione di tale incremento volumetrico in altro immobile della Sardegna.

3. All'atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie di cui al comma 2, lettera b), è istituito un vincolo quinquennale di divieto di mutamento di destinazione d'uso, alienazione e locazione a soggetti diversi dalle persone con disabilità grave, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

4. Durante il quinquennio, per sopravvenute esigenze, il proprietario dell'abitazione o i suoi eredi possono presentare istanza di revoca del provvedimento abilitativo con conseguente cancellazione del vincolo al fine di cedere, locare o mutare la destinazione d'uso dell'abitazione. La revoca è concessa previo accertamento dell'effettiva rimozione o demolizione delle opere realizzate.

5. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere di ampliamento assume carattere di assoluta priorità e l'istanza presentata deve, comunque, ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione, trascorsi inutilmente i quali, si intende accolta.

 

Capo II
Disposizioni finali e transitorie

Art. 55
Adeguamento ai principi della normativa statale in materia di edilizia

1. La Giunta regionale, al fine di adeguare la vigente disciplina regionale in materia di attività edilizia ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modifiche, approva, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una proposta di normativa disciplinante la materia dell'edilizia con particolare riferimento:
a) ai titoli abilitativi;
b) alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni;
c) alla normativa tecnica di settore.

 

Art. 56
Attuazione degli strumenti vigenti

1. Fino all'approvazione del PUCG i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani se adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PUCG possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici:
a) i piani attuativi dei piani urbanistici comunali vigenti, che anche in variante, siano già adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
b) le varianti agli strumenti urbanistici vigenti anche in attuazione di atti di programmazione negoziata, previa verifica di coerenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con le disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani di livello regionale.

 

Art. 57
Norma finanziaria

1. Al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale prevista all'articolo 37 e per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai comuni. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposto si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23).

 

Titolo IV
Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici

Capo I
Finalità

Art. 58
Finalità

1. All'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'articolo 59, gli interventi sono finalizzati a conservare o a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione, rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare. Gli interventi perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la tutela dell'integrità fisica e la valorizzazione dell'identità culturale del centro storico;
b) il mantenimento o il ripristino dell'impianto urbano;
c) la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico;
d) il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore o di base;
e) l'integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia dell'impianto urbano e con i caratteri tipologici e stilistici-architettonici del patrimonio edilizio storico da riutilizzare;
f) l'ammodernamento e la riqualificazione dell'urbanizzazione primaria.

 

Art. 59
Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici

1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città o ai paesi contemporanei. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello stato unitario. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.

2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

 

Art. 60
Murales

1. Al fine di tutelare la sobria e tradizionale testimonianza decorativa del tessuto urbano dei centri storici sono rigidamente protette le antiche e originali facciate delle case, per cui il muralismo non è più lasciato alla libera decisione del privato. Ogni eventuale proposta di murales, va esaminata e approvata del consiglio comunale che si esprime sentito il parere della commissione edilizia e il giudizio vincolante dell'esperto in materia paesaggistica.

 

Titolo V
Tutela e disciplina dell'uso agro-forestale
del suolo

Capo I
Indirizzi per la redazione degli strumenti
urbanistici

Art. 61
Finalità

1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:
a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;
b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;
c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura;
d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle zone agricole come definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti. Nei comuni ancora dotati di piano di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.

 

Art. 62
Assetto agro-forestale del territorio

1. I comuni mediante il PUCG o le sue varianti, individuano zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva per indirizzarne il migliore utilizzo.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive elaborata sulla base della relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'articolo 22, con particolare riferimento:
a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle loro potenzialità produttive;
c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;
d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza.

3. Le previsioni del PUCG o le sue varianti, relativamente alle zone di cui al comma 1, indicano, per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, l'unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'unità agricola, da determinarsi in base all'occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di un'unità lavorativa-uomo.

 

Art. 63
Indirizzi per la redazione dei PUCG

1. Nella formazione dei nuovi PUCG, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola.

2. I comuni, di norma, suddividono le zone agricole del proprio territorio in:
a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
d) terreni boscati o da rimboschire.

3. Le previsioni dei PUCG sono compatibili con la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'articolo 22.

 

Capo II
Edificazione in zona agricola

Art. 64
Trasformazioni urbanistiche in zona agricola

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), dalla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante una trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché dalle attività connesse e compatibili;
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

 

Art. 65
Criteri per l'edificazione in zona agricola

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

2. La concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo, responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
a) le strutture siano in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo per la conduzione del fondo, singolo o associato, e degli altri addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
b) le strutture costituiscano, o vengano a costituire, un aggregato abitativo non necessariamente ubicato in prossimità del centro aziendale quando esistano motivi igienici e sanitari e siano gravati da vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
c) l'azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino almeno la dimensione dell'unità aziendale minima di cui all'articolo 62, comma 3.

3. Le strutture a scopo residenziale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,03 metri cubi per metro quadro. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'articolo 66, comma 3, e può essere derogato soltanto quando ci siano più fondi asserviti che consentano, nel complesso, di raggiungere la dimensione fisica ed economica corrispondente all'unità aziendale minima.

 

Art. 66
PUOC in aree ad elevato frazionamento fondiario

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo ricadenti nell'articolo 63, comma 2, lettera c), siano soggette ad un PUOC al fine di consentire un'edificazione residenziale a bassa densità e la realizzazione di annessi agricoli comunque finalizzati al mantenimento dei caratteri agricoli e paesaggistici dei luoghi, quando:
a) l'area sia caratterizzata da una diffusa edificazione e compromissione dello stato originario dei luoghi;
b) l'area sia caratterizzata da elevata frammentazione fondiaria, consolidata nel tempo e da una prevalenza di lotti dimensionalmente inferiori al lotto minimo aziendale;
c) sia presente una diffusa attività agricola che costituisce fonte diversificata di occupazione e di reddito e consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 1, la definizione del PUOC deve essere effettuata all'interno delle disposizioni strutturali del PUCG.

3. Salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, per i fini di cui al comma 1, l'indice di edificabilità residenziale è pari a 0,03 metri cubi per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo ettaro e del 75 per cento per i successivi ettari. Il lotto minimo non può, comunque, essere inferiore ad un ettaro.

4. Il PUOC è accompagnato da un approfondimento di dettaglio della relazione agro-pedologica di cui all'articolo 22.

5. Le aree individuate dal PUOC, che contribuiscono al dimensionamento del PUCG, non possono comunque eccedere:
a) il 20 per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
b) il 10 per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti;
c) il 5 per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a trentamila abitanti;
d) il 2 per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
6. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 50 metri quadri ed un'altezza massima di 2,70 metri lineari con copertura a tetto. Essi sono realizzati con materiali ecocompatibili che non interferiscano con l'ambiente circostante, attenuandone al minimo l'impatto visivo.

 

Art. 67
Piani di utilizzazione aziendale

1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni.

2. Il piano di utilizzazione aziendale è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Il piano è sottoposto al preventivo parere del competente organo della Regione e, se negativo, è vincolante e consiste:
a) nella verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) nella verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali del settore.

3. Il piano di cui al comma 1 contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché al potenziamento delle strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
e) la definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. L'approvazione del piano di cui al comma 1 da parte del comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del piano è garantita da un'apposita convenzione che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente di:
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva essi si riferiscono.

5. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 4, lettere b) e c), è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

 

Art. 68
Vincolo di inedificabilità

1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 65, 66 e 67, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui è richiesta la concessione.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolo 66, comma 3. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce o elimina il vincolo.

 

Art. 69
Abrogazioni

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, che continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli strumenti di cui all'articolo 46 della presente legge;
b) la legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n.45);
c) la legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37 (Proroga dei termini per le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.45);
d) la legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n.45);
e) la legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 e alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
f) la legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n.45);
g) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 28 (Interventi in materia urbanistica);
h) l'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e disposizioni varie);
i) l'articolo 72, secondo periodo, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
j) la legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13 (Fissazione di un termine entro il quale i comuni devono adeguarsi alle prescrizioni dei piani territoriali paesistici);
k) la legge regionale 6 maggio 1998, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13);
l) la legge regionale n. 28 del 1998.
m) l'articolo 1, comma 17 della legge regionale n. 7 del 2002;
n) la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale);
o) l'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985;
p) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006.

 

Art. 70
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.