CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 556/A

presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - SABATINI

il 9 settembre 2013

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari)

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RELAZIONE DEL proponente

Dal 2008 l'erogazione dei contributi al sistema associativo delle pro loco è stata esercitata dalle province attraverso specifici stanziamenti all'interno del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

La procedura prevedeva che le pro loco, a seguito di regolare domanda alle province competenti, ricevessero un anticipo sull'attività da svolgere nell'anno di riferimento e un saldo a seguito della rendicontazione.

L'aver approvato in data 2 agosto 2013, con la legge regionale n. 21, all'articolo 5, il trasferimento delle funzioni nuovamente alla Regione senza prevedere che tali funzioni decorressero dal 2014, ha di fatto bloccato i trasferimenti delle risorse dalle province alle pro loco per le attività svolte o in corso di svolgimento. Ciò ha esposto le stesse associazioni ad impegni finanziari contemplati da regolari richieste alla provincia e per le quali, a seguito di istruzione della pratica, si è dato parere positivo ed è stato previsto un contributo. Su queste si fondano gli impegni assunti dalle pro loco, di cui si parla.

È quindi necessario approvare un articolo che posticipi l'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2013 al 2014, salvaguardando una procedura che non può essere interrotta nel corso della piena operatività e permettendo a province e pro loco di portare a compimento gli impegni già assunti in forza di regolari autorizzazioni.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

RANDAZZO, Presidente - PORCU, Vice presidente e relatore - AGUS, Segretario - PITEA, Segretario - BARDANZELLU - COCCO Pietro - CUCCUREDDU - DESSÌ - FLORIS Rosanna - MULA - MULAS - OPPI - PERU

pervenuta l'8 ottobre 2013

La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 3 ottobre 2013, ha approvato, all'unanimità, il seguente testo che recepisce il contenuto della proposta di legge n. 556.

Dal 2008 l'erogazione dei contributi al sistema associativo delle pro loco è stata esercitata dalle province attraverso specifici stanziamenti all'interno del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

La procedura prevedeva che le pro loco, a seguito di regolare domanda alle province competenti, ricevessero un anticipo sull'attività da svolgere nell'anno di riferimento e un saldo a seguito della rendicontazione.

L'aver approvato in data 2 agosto 2013, con la legge regionale n. 21, all'articolo 5, il trasferimento delle funzioni nuovamente alla Regione senza prevedere che tali funzioni decorressero dal 2014, ha di fatto bloccato i trasferimenti delle risorse dalle province alle pro loco per le attività svolte o in corso di svolgimento. Ciò ha esposto le stesse associazioni ad impegni finanziari contemplati da regolari richieste alla provincia e per le quali, a seguito di istruzione della pratica, si è dato parere positivo ed è stato previsto un contributo. Su queste si fondano gli impegni assunti dalle pro loco, di cui si parla.

È quindi necessario approvare un articolo che posticipi l'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2013 al 2014, salvaguardando una procedura che non può essere interrotta nel corso della piena operatività e permettendo a province e pro loco di portare a compimento gli impegni già assunti in forza di regolari autorizzazioni.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari), è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Competenze in materia di pro loco)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le competenze in materia di associazioni pro loco sono esercitate direttamente dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
2. Dalla medesima data il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è ridotto della misura stabilita dall'articolo 18, comma 17, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), destinata all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ai fini della corresponsione, alle associazioni pro loco, del contributo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 (Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco).".

 

Art. 1
Oggetto

(identico)

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 2
Entrata in vigore

(identico)