CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 554

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA - PISANO

il 4 settembre 2013

Disposizioni transitorie in materia di procedimento amministrativo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende dare luogo all'inizio di un percorso teso a riavvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione da un lato, e ad incrementare la produttività del sistema economico regionale dall'altro.

L'inefficienza complessiva della pubblica amministrazione, da quella regionale propriamente detta a quella delle aziende sanitarie, a quella degli enti regionali per finire con le amministrazioni locali, è talmente conosciuta da essere diventata ormai leggendaria, nel senso letterale del termine, cioè quello di essere oggetto di leggenda.

Pare addirittura superfluo parlarne dato che chiunque abbia fatto esperienza, da comune cittadino, delle lungaggini e delle inefficienze, quando non delle vere e proprie vessazioni, degli uffici pubblici in Sardegna sa bene quale tipo di incubo diventi svolgere una pratica e chiedere, ma soprattutto ottenere, un'autorizzazione qualsiasi.

Naturalmente non si vuole dire che il cittadino abbia ragione per definizione, sappiamo bene tutti che spesso non è così, e quindi non si sostiene il diritto ad avere ragione, bensì quello ad avere una risposta in tempi ragionevoli e certi.

Con questa proposta di legge, semplice e sintetica, noi intendiamo dare un contributo per cercare di cambiare regole obsolete e anacronistiche, che sembrano pensate più per proteggere e garantire i poteri delle varie burocrazie, che i cittadini, e che tanta parte hanno nel condannare la nostra Isola e la nostra gente ad un sottosviluppo di ritorno che, sic stantibus rebus, sembra pressoché inevitabile.

Noi riteniamo, infatti, che sia necessario sciogliere questa serie di lacci e lacciuoli che avvolgono la vita dei nostri cittadini e del nostro sistema economico e produttivo, e che, non bastando circolari o inviti più o meno gentili, sia assolutamente necessario un intervento di tipo legislativo che "tagli la testa al toro" una volta per tutte.

Si tratta infatti di eliminare una delle maggiori piaghe che affliggono la nostra Isola, cioè la attuale snervante lungaggine delle procedure burocratiche, problema che non riguarda solo lo stato del sistema nervoso dei cittadini, ma anche soprattutto gli aspetti economici relativi alla (mancata) produzione della nostra ricchezza collettiva.

Tutto ciò riguarda non solo le procedure amministrative regionali, ma anche quelle delle altre pubbliche amministrazioni, un sistema complesso e farraginoso che danneggia la vita dei singoli cittadini, ma anche e soprattutto delle imprese, che producono ricchezza.

Certamente c'è il problema di cambiare in radice i sistemi di selezione e di formazione della classe dirigente della Regione, e questo è un punto che abbiamo approfonditamente affrontato nella proposta di nuova "legge 31" e nella proposta di legge sul "fast track" sul recruitment della pubblica amministrazione che abbiamo già presentato, ma vi è anche quello di individuare procedure più semplici, di mettere limiti temporali invalicabili alle azioni della pubblica amministrazione, di facilitare il percorso dei cittadini attraverso i meandri degli uffici.

Per esempio non è ammissibile che negli uffici regionali si continui a chiedere ai cittadini di presentare documenti che sono già in possesso della pubblica amministrazione, non è accettabile che gli uffici decidano a loro sentimento che per fare una determinata pratica un cittadino debba presentare documenti che la legge non prevede né ha indicato in alcun modo.

Non è accettabile che i tempi per espletare una pratica, per dare una risposta, per concedere un finanziamento o per qualsiasi altra cosa debbano essere ridicolmente lunghi e soprattutto assolutamente incerti, questo è letteralmente un attentato alla salute dei sardi e soprattutto alla loro possibilità/capacità di produrre ricchezza.

Un preciso intervento legislativo, come quello che proponiamo con il presente disegno di legge, servirà non solo a garantire la cittadinanza sulla linearità dei comportamenti della pubblica amministrazione con la quale, non lo si dimentichi, viene comunemente individuata la Regione in senso lato, ma anche a riavvicinare i cittadini alla stessa Regione facendoli sentire parte e non controparte.

Inoltre la proposta di legge prevede espressamente un'espansione dei servizi telematici dell'Amministrazione regionale in modo da accorciare i tempi, favorire i contatti tra amministrazioni diverse e rendere quindi complessivamente più efficiente ed efficace la pubblica amministrazione.

È chiaro, e non ce lo nascondiamo, che ci sono rischi derivanti dall'approvazione di questa legge in quanto il principio del silenzio assenso che essa introduce potrebbe dar luogo a qualche inconveniente, ma siamo certi che la pubblica amministrazione, se costretta, saprà trovare al suo interno la capacità di correggersi e di adeguarsi alle nuove norme in tempi adeguati.

Questo è uno degli effetti collaterali positivi di questa proposta di legge.

Né d'altra parte possiamo continuare a lungo a far pagare le inefficienze delle strutture amministrative pubbliche alla gente comune che non ne porta alcuna responsabilità ma che, anzi, pagando le tasse, è il vero datore di lavoro degli impiegati pubblici e quindi ha tutto il diritto di pretendere di essere servita presto e bene.

Questa proposta non ha certo richiesto un grande impegno progettuale, ma è di grandissimo impatto sulla vita dei sardi, innovativa nella sua semplicità e destinata, se approvata, a cambiare radicalmente sia la Regione al suo interno sia il modo in cui i cittadini la percepiscono dall'esterno.

LA LEGGE

L'articolo 1 chiarisce le finalità di queste norme e il loro ambito di applicazione, che non riguarda la sola Amministrazione regionale centrale, ma anche tutti gli enti regionali, le agenzie, le aziende del servizio sanitario e, più in generale, tutti gli enti ed istituzioni pubbliche che dalla Regione sono in tutto o in parte finanziati e/o governati.

L'articolo 2 stabilisce i termini generali, fissati in linea di principio in trenta giorni, entro i quali le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1 devono tassativamente rispondere ai cittadini che ad esse si sono rivolti.

L'articolo prevede la possibilità che i termini vengano estesi in particolari e giustificati casi mediante una delibera della Giunta regionale che deve però essere condivisa dalla Prima Commissione consiliare.

All'articolo 3 sono indicate le sanzioni, personali e collettive, in caso di mancato rispetto dei termini indicati dalla legge mentre il successivo articolo 4 disciplina i casi di interruzione dei termini e le loro modalità.

L'articolo 5 prevede l'uso e lo sviluppo dei sistemi telematici in tutte le pubbliche amministrazioni e quindi facilita l'interscambio di informazioni e documentazione.

L'articolo 6 estende la legge alle altre pubbliche amministrazioni e l'articolo 7 ne fissa l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge, nelle more della completa ed organica riforma della normativa regionale sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della Regione riguardo allo svolgimento dell'attività e dei procedimenti amministrativi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa), e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):
a) dispone la disciplina generale dei termini entro cui l'Amministrazione regionale, gli enti ed organismi da essa controllati o finanziati rilasciano gli atti autorizzativi, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale vigente su istanza di parte;
b) detta norme finalizzate a dare attuazione all'uso diffuso e costante della telematica nei rapporti Amministrazione regionale-cittadino;
c) regola le modalità di diretta acquisizione, da parte dell'Amministrazione pubblica procedente, della documentazione già in possesso di altra amministrazione pubblica, indispensabile per il rilascio dell'atto autorizzativo.

2. Le norme della presente legge si applicano:
a) all'Amministrazione regionale ed agli enti elencati all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche;
b) agli altri enti, compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza;
c) alle aziende sanitarie pubbliche;
d) ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative;
e) agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonché agli altri organismi di diritto pubblico, se e in quanto recettori di finanziamento regionale.

 

Art. 2
Termini generali

1. Per tutte le procedure di carattere amministrativo espletate dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni della Sardegna, così come individuate dall'articolo 1, comma 2, si applica ordinariamente la procedura prevista dalla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni con l'adozione della Segnalazione certificata di inizio attività.

2. In ogni caso, e per qualsiasi tipo di procedura, il termine per la conclusione e per il rilascio degli atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni è stabilito ordinariamente in trenta giorni.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può individuare specifiche materie per le quali, al fine di contemperare la sostenibilità dei tempi di rilascio dell'atto autorizzativo sia per la pubblica amministrazione sia per il cittadino istante, il termine di cui al comma 1 può essere ampliato, indicandone le ragioni, fino a novanta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La deliberazione di cui al comma 3 indica puntualmente e specificamente i particolari presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento o del rilascio degli atti autorizzativi richiesti, che giustificano la previsione di un più ampio termine.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al parere preventivo della Prima Commissione consiliare permanente, che si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali il parere si intende positivo.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere sospesi dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia e comunque per non più di trenta giorni.

7. L'amministrazione procedente può interrompere i termini per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti, informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari, ma che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Al ricevimento della documentazione riparte il termine di trenta giorni improrogabili ulteriormente.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze nel caso l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze.

9. Tutti i termini, differenti da quelli indicati al comma 1 o da quelli modificati secondo le modalità di cui ai commi 2, 5 e 6, già stabiliti per legge o regolamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti dal termine generale degli atti autorizzativi comunque denominati contenuto nel comma 1.

 

Art. 3
Decorso infruttuoso del termine

1. La mancata conclusione del procedimento o comunque la mancata comunicazione al soggetto richiedente, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, equivale, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide, salvo che la medesima amministrazioni non comunichi il provvedimento di diniego dell'istanza.

2. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

3. Oltre agli effetti di cui al comma 1, la mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte per risarcimento del danno ingiusto, ai sensi del comma 4, costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici).

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, per i casi di inosservanza dei termini di cui all'articolo 2, fissa le sanzioni che assumono la forma di indennizzo per il mero ritardo, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno laddove ne ricorrano i presupposti. Le sanzioni sono a carico del responsabile del procedimento o del funzionario espressamente incaricato della pratica, non sono anticipate dall'amministrazione e sono determinate in misura proporzionale al valore economico della procedura.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 procedono al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

 

Art. 4
Richiesta di ulteriore documentazione

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, comunque nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, qualora, nell'espletamento del procedimento amministrativo emerga la necessità di acquisire documentazione in possesso di amministrazioni, aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza da parte del cittadino, procedono direttamente ad effettuarne la richiesta all'amministrazione competente, preferibilmente per via telematica. È vietato estendere la richiesta di ulteriore documentazione al cittadino richiedente.

2. In ogni caso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono richiedere al soggetto richiedente alcun documento non espressamente previsto dalle norme di legge cui la richiesta fa riferimento.

3. Il mancato rispetto da parte del responsabile del procedimento del divieto di cui ai commi 1 e 2, determina l'immediata irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3.

 

Art. 5
Uso della telematica

1. La Regione promuove l'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Al fine di rendere effettivo il diritto di informazione, anche finalizzato all'accesso agli atti, i soggetti di cui all'articolo 1, favoriscono e diffondono l'utilizzo del sistema informativo regionale, in relazione ai documenti in esso raccolti e non sottratti all'accesso.

3. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti di cui all'articolo 1, possono essere inoltrate anche in via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, in conformità con il decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u) del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.

 

Art. 6
Amministrazioni diverse da quella regionale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonché agli altri organismi di diritto pubblico. L'inosservanza dei termini perentori di cui all'articolo 2, è prevista come parametro di valutazione nei rispettivi atti ordinamentali o statuti, al fine dell'accertamento della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

2. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte per risarcimento del danno ingiusto, ai sensi del comma 4, costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e al decreto legislativo n. 198 del 2009.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle istanze di richiesta di atti autorizzativi, comunque denominati, presentate a decorrere dal 30 marzo 2012.