CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 552
presentata dai Consiglieri regionali
MURGIONI - SANNA Matteo - RODIN - GALLUS - LUNESUil 3 settembre 2013
Modifiche della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
I permessi e le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione sono in costante aumento. Grazie alle nuove tecnologie, le imprese operano e si sviluppano con maggiori profitti.
La presente proposta di legge nasce con l'intendimento di aggiornare i canoni e le royalties dovuti all'Amministrazione regionale dai concessionari, che sono ancora quelli fissati dalla legge 19 dicembre 1959, n. 20.
Naturalmente l'intendimento della proposta é anche quello modificare il criterio per il calcolo del corrispettivo, nella convinzione che debba essere ragguagliato alla produzione.
L'articolo 1 modifica i criteri per il calcolo del canone di concessione e l'aliquota delle royalties.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 19591. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20 (Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi), è così sostituito:
"1. Le compagnie concessionarie versano all'Amministrazione regionale:
a) un canone annuo anticipato proporzionale all'estensione del titolo minerario nella misura seguente per ogni chilometro quadro di superficie dell'area in concessione:(euro/Km2)
Permesso di prospezione
3,50
Permesso di ricerca
6,50
Permesso di ricerca in prima proroga
13,80
Permesso di ricerca in seconda proroga
27,50
Concessione di coltivazione
55,00
Concessione di coltivazione in proroga
85,00
Concessione di stoccaggio su concessione di coltivazione
13,50
Concessione di stoccaggio senza concessione di coltivazione
55,00
b) royalties proporzionali alla quantità del prodotto estratto nella misura stabilita dall'articolo seguente calcolata sulla produzione mensile del singolo pozzo, riferito alla media dell'anno solare.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 19591. L'articolo 17 della le legge regionale n. 20 del 1959, è così sostituito:
"Art. 17.
1. Le royalties previste dall'articolo 16 sono fissate nella seguente per prodotto estratto/pozzo:
produzioni di olio e gas in terraferma
12%
coltivazioni a mare di gas
10%
coltivazioni a mare di olio
8%
2. Le aliquote sono maggiorate del 30 per cento per le produzioni pozzo/mese eccedenti le 2.000 tonnellate.".
Art. 3
Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 19591. L'articolo18 della legge regionale n. 20 del 1959 è soppresso.
Art. 4
Entrata in vigore1. Le disposizione della presente legge si applicano alle concessioni, ai permessi di ricerca e ai provvedimenti di proroga adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.