CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 551
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - ARTIZZU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - OPPI - PITEA - TUPPONI - SALIS - ARBAU - PIRAS - DEDONI - STOCHINOil 2 agosto 2013
Misure urgenti per la stabilizzazione e la crescita dell'occupazione nel settore agricolo e per l'emersione dal lavoro nero, in rapporto con disposizioni per la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole finalizzate al rilancio del comparto
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Principi generali
L'attuale situazione che attraversa il settore dell'agricoltura richiede che vengano messi in campo interventi straordinari che affrontino i vari fattori di crisi.
La presente proposta di legge è tesa ad affrontare il problema della ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.
Detta ristrutturazione è volta a dare risposta ad un problema di grande importanza per la Sardegna: quello della necessità di assicurare il mantenimento del livello occupazionale in agricoltura nonché di adottare misure urgenti per la sua crescita, collegate anche alla lotta contro il lavoro sommerso.
Il perdurante stato di sofferenza del settore primario, dovuto principalmente allo stato di insularità, alle carenze infrastrutturali, alla crisi dei mercati ed alla mancanza di efficaci strumenti di credito agrario, ha creato un allarmante grado di indebitamento delle imprese agricole il quale rappresenta un forte freno allo sviluppo di questo settore strategico, impedendo la nascita di condizioni di pari opportunità per le nostre imprese e mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende e con essa la sorte dei lavoratori occupati.
Si ritiene, pertanto, inderogabile ed inscindibile un intervento volto a consentire la realizzazione di un duplice obiettivo: salvaguardare l'occupazione ed alleggerire le aziende da un insostenibile fardello debitorio.
Sicuramente, in occasione della prossima riforma della politica agricola comunitaria (PAC) e della riprogrammazione del Piano di sviluppo rurale (PSR), è necessario operare al fine di mettere le imprese nelle condizioni di utilizzare al meglio le importanti risorse a disposizione, indirizzando queste risorse verso aziende risanate e consolidate anche nel numero degli addetti. Si è anche tenuto conto che l'impiego di ingenti fondi europei e regionali rivolto ad un settore in forte crisi, senza che questo sia anticipato e accompagnato da opportune ed improcrastinabili politiche di salvaguardia e di rilancio dell'intero settore, riduce notevolmente l'efficacia di tale impiego, creando di fatto una grave diseconomia.
La presente proposta di legge mira, per l'appunto, a raggiungere i suddetti obiettivi prevedendo la concessione, alle imprese agricole che adotteranno provvedimenti tesi al consolidamento o all'incremento della manodopera aziendale, di un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dell'indebitamento aziendale.
Relativamente alle norme in materia di aiuti di Stato, nella stesura del testo si è tenuto conto dei principi generali che regolano questa delicata materia ed in particolare degli orientamenti della Commissione europea di cui alla comunicazione n. 2004/C 244/02 che bene illustra i principi da applicare ed i limiti che le norme devono contenere, sia riguardo ai beneficiari, sia riguardo al rispetto del principio della libera concorrenza, oltre alla opportunità che la norma non comprenda aiuti che possano contenere gravi elementi distorsivi e perturbativi del mercato comune e dei rapporti tra gli stati membri.
Considerato che tale tipo di intervento per le piccole imprese non produce effetti distorsivi contrari al comune interesse, è da considerarsi virtuoso il principio secondo il quale la chiusura o il forte ridimensionamento dell'attività delle imprese, gravate da carichi debitori eccedenti le proprie capacità di restituzione, che determinerebbero un costo sociale enorme in termini occupazionali, verrebbero evitati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa e dalla conseguente conservazione del livello occupazionale o dal suo incremento.
In particolare si è valutata la dimensione media delle aziende agricole sarde, quasi completamente ascrivibili al gruppo delle "piccole imprese", ossia con meno di 50 dipendenti, per le quali gli effetti indesiderati di distorsione e perturbazione dei mercati, possono essere considerati del tutto marginali o addirittura nulli.
Si è inoltre valutato che gli aiuti in oggetto devono essere indirizzati ad aziende realmente in difficoltà, sempre secondo la definizione contenuta nei medesimi orientamenti, la cui sopravvivenza, legata al consolidamento o all'incremento del livello occupazionale, produce vantaggi sociali di gran lunga superiori ad eventuali, anche se marginali, effetti distorsivi.
In tale ambito gli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti alla ristrutturazione aprono la strada a disposizioni che tengano in considerazione tutti i possibili risvolti nel rapporto con gli stati membri ed allo stesso tempo consentano la concessione di aiuti mirati, nel rispetto delle regole e principi in materia.
La presentazione di un preciso piano di ristrutturazione, l'individuazione puntuale delle dimensioni e dello stato di difficoltà delle aziende, il principio dell'applicazione "una tantum", l'esclusione della possibilità di formazione di liquidità per le aziende, i vantaggi sociali derivati, il mantenimento in attività di imprese che da sempre hanno costituito la spina dorsale dell'economia regionale, la responsabilizzazione delle imprese in termini di occupazione come contrappeso alla concessione degli aiuti, l'attenta valutazione della riduzione al minimo di qualsiasi effetto distorsivo nei confronti dei mercati, sono tutti elementi qualificanti della norma in oggetto, dall'applicazione della quale si attendono vistosi ed importanti risultati positivi in termini di conservazione e tutela delle attività imprenditoriali e, non certo secondariamente, in termini di occupazione, considerata da tutti, ed a tutti i livelli, la reale emergenza del paese, ed in particolare della nostra Regione.
Con riferimento alla possibilità che la concessione di un regime di aiuti alla ristrutturazione delle aziende agricole in difficoltà possa sollevare obiezioni riguardo la probabilità di effetti distorsivi sul mercato e sul principio della libera concorrenza ed, in particolare, possa comportare la richiesta di adeguate misure di compensazione per le aziende o per il comparto, è stato valutato che:
1) la produzione agricola in Sardegna è connotata da un oggettivo svantaggio in termini geografici e pedo-climatici, rappresentato dallo stato di insularità e dalla scarsità di terre coltivabili, nonché dalla penuria della risorsa idrica, e ciò costituisce uno dei motivi del ritardo dello sviluppo delle nostre imprese agricole;
2) la condizione del trasporto delle merci nel settore agricolo, ritenuta assolutamente pregiudizievole, è determinata dalla mancanza di disposizioni che assicurino la continuità territoriale, condizione che incide in maniera determinante sui bilanci delle aziende, favorendo situazioni di grave distorsione dei prezzi delle materie prime e agevolando sacche di speculazione;
3) gli effetti di distorsione della concorrenza per le piccole imprese beneficiarie di aiuti alla ristrutturazione, quali possono essere quasi totalmente classificate le imprese agricole sarde, sono ritenuti di fatto trascurabili; comunque i benefici attesi dalla presente proposta in termini sociali compensano di gran lunga eventuali e marginali effetti perturbatori del mercato;
4) le produzioni agricole regionali incidono in generale con percentuali di fatto irrilevanti sul totale delle produzioni agricole nazionali ed europee;
5) in particolare le condizioni del credito in Sardegna e l'attuale contingenza finanziaria internazionale sono una delle ragioni principali tra quelle che hanno portato allo stato di difficoltà e all'elevato grado di indebitamento delle aziende agricole;
6) si può escludere che gli esiti della presente proposta possano in alcun modo produrre effetti distorsivi del mercato e ledere il principio della libera concorrenza, ma al contrario dette disposizioni consentono alle imprese agricole sarde in stato di difficoltà di ripristinare condizioni di pari opportunità con le imprese di altre regioni europee che non devono scontare gli svantaggi descritti;
7) eventuali misure compensative degli aiuti dovrebbero essere commisurate agli effetti distorsivi del mercato, da considerarsi nulli o del tutto marginali mentre, al contrario, gli effetti benefici in termini sociali sono da ritenersi rilevanti;
8) ai sensi della presente proposta è richiesto alle aziende un importante e inderogabile impegno, in termini di mantenimento dell'occupazione, come contrappeso alla concessione degli aiuti, impegno che di fatto può sostituire efficacemente eventuali misure compensative come la riduzione di produzione o il ritiro;
9) di fatto non sussiste alcun elemento per poter considerare il presente regime di aiuti come "contrario al comune interesse", ma viceversa il perseguimento dell'obiettivo del mantenimento e dell'incremento occupazionale sono per definizione da ritenersi "favorevoli al comune interesse".
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge persegue la finalità di rendere le imprese agricole un idoneo strumento per la promozione ed il perseguimento di politiche tese al mantenimento ed all'incremento dell'occupazione attraverso il ripristino di normali condizioni di redditività, senza alterare le condizioni degli scambi tra stati membri e nel pieno rispetto degli orientamenti comunitari. Inoltre, persegue il fine di raggiungere la stabilizzazione e la crescita dell'occupazione nel settore agricolo, considerato di importanza strategica per la Sardegna, nonché l'emersione dal cosiddetto "lavoro nero", in rapporto con norme per la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole, ritenuta condizione indispensabile per il rilancio del comparto. A questo scopo sono concessi alle imprese agricole, che adottano provvedimenti di ristrutturazione aziendale tesi al ripristino della normale attività di impresa, con l'obiettivo del consolidamento o dell'incremento della manodopera aziendale, contributi a fondo perduto finalizzati alla ristrutturazione finanziaria attraverso l'abbattimento dell'indebitamento aziendale.
Art. 2
Destinatari1. Il contributo di euro 80.000, pari al 75 per cento del costo aziendale del lavoro, per ogni lavoratore stabilizzato per un periodo non inferiore a cinque anni, da computarsi in conto abbattimento dell'indebitamento aziendale, è destinato alle imprese agricole, previa presentazione di un progetto di ristrutturazione aziendale, che preveda un piano quinquennale di consolidamento del numero dei propri lavoratori e/o l'ingresso di nuovi lavoratori, nonché un connesso piano finanziario che utilizza i fondi derivanti dalla presente legge.
2. I soggetti beneficiari sono le imprese agricole singole o in forma di società di persone, operanti sul territorio regionale da almeno cinque anni; sono escluse le società di capitali. Le imprese devono essere attive e regolarmente dotate di partita IVA, iscritte alla Camera di commercio (CCIAA) e all'INPS in qualità di datori di lavoro.
3. Le imprese devono essere classificate come piccole imprese ai fini dei regolamenti comunitari e devono poter essere considerate imprese in difficoltà ai sensi del punto 11 della comunicazione della Commissione 1° ottobre 2004 concernente orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, con particolare riferimento alla riduzione dell'efficienza aziendale ed al rischio di insolvenza che potenzialmente possono generarsi dalla difficoltà di fronteggiare l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per gli interessi passivi, con le sole proprie forze.
Art. 3
Stabilizzazione dei lavoratori1. Sono ammesse ai benefici della presente norma le imprese agricole che contraggono, con i propri dipendenti già presenti in azienda o di nuova assunzione, contratti di lavoro a tempo indeterminato per impiegati e operai agricoli di qualsiasi livello di specializzazione e di qualsiasi nazionalità, purché in regola con il permesso di soggiorno e residenti in Sardegna da almeno tre anni. Tali contratti, le cui condizioni non devono essere inferiori per il lavoratore a quelle del contratto collettivo della categoria, devono contenere l'esplicito impegno da parte dell'azienda, del mantenimento di tali condizioni per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso di esaurimento volontario, naturale o forzoso del rapporto di lavoro prima di tale termine, il datore di lavoro deve obbligatoriamente, ed entro sessanta giorni dallo scioglimento del contratto precedente, procedere all'immediata surroga del lavoratore fuoriuscito, al fine di mantenere immutato il numero di occupati previsto nel progetto di ristrutturazione aziendale, rinnovando l'impegno fino al compimento del piano quinquennale.
2. Sono assimilati ai lavoratori dipendenti, i lavoratori inquadrati come coadiutori nelle famiglie diretto-coltivatrici, purché regolarmente dotati di contratto di lavoro e del relativo impegno del titolare dell'impresa, come descritto ai commi 1 e 3. Per questi lavoratori, quando ricorrano tutte le condizioni, sono applicabili le norme della presente legge.
3. I contratti, su cui si fonda il diritto alle previdenze della presente norma, sono sottoscritti dai soggetti interessati, alla presenza dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, che ne garantiscono l'autenticità.
4. Le imprese beneficiarie trasmettono annualmente alla Regione, per tutta la durata del piano di ristrutturazione, una relazione contenente i dati relativi allo stato patrimoniale a e al conto economico, al fine di verificare il corretto andamento e la giusta applicazione degli impegni assunti nel piano di ristrutturazione.
5. Al fine di controllare l'effettiva applicazione delle norme contenute nel presente articolo ed il rispetto degli impegni che tali norme generano a carico delle aziende agricole relativamente all'aspetto occupazionale, l'Amministrazione regionale può chiedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, o ai diretti interessati, specifici riscontri sulla corretta applicazione della legge.
Art. 4
Perdita del beneficio1. Qualsiasi scioglimento naturale, volontario o forzoso, di un contratto di lavoro non seguito da apposita surroga del lavoratore entro sessanta giorni dallo scioglimento del contratto precedente, dà luogo alla perdita della quota del contributo percepito, relativa a quel lavoratore. Allo stesso modo, qualsiasi irregolarità riscontrata in seguito ad accertamenti o ispezioni, che determini irrimediabilmente la nullità del contratto, pur esperiti tutti i tentativi di correzione, dà luogo alla perdita della quota del contributo percepito, relativa a quel lavoratore.
Art. 5
Chiusura dell'attività aziendale1. Nel caso di chiusura dell'attività aziendale con il subentro di una nuova ragione sociale prima del compimento dei cinque anni previsti dal piano di ristrutturazione, gli obblighi di cui alla presente legge passano in capo alla ditta subentrante così come i benefici.
2. La chiusura dell'attività aziendale sempre prima del compimento dei cinque anni, ma senza subentro di un'altra ragione sociale e con il licenziamento dei lavoratori compresi nel progetto di ristrutturazione aziendale, dà luogo alla perdita di tutti i benefici percepiti.
Art. 6
Debiti ammessi a ristrutturazione1. Sono ammessi a ristrutturazione e ad abbattimento tutti i debiti scaduti o a scadere, quindi anche con partite di estinzione anticipata, inequivocabilmente riconducibili all'attività aziendale, contratti dall'impresa con gli istituti di credito, per mettere in atto l'attività agricola e condurla, ivi compresi i mutui di acquisto di fondi rustici, di miglioramento fondiario, di ripianamento passività, di acquisto macchinari e attrezzature, di acquisto bestiame, di acquisto scorte e di conduzione, contratti prima del 1° gennaio 2009.
2. Sono inoltre ammessi a ristrutturazione, previa certificazione da parte dell'ente creditore, i debiti contratti dalle aziende fino al 31 dicembre 2012, verso l'INPS, verso i consorzi di bonifica e verso il Consorzio agrario della Sardegna, quest'ultimo nella sua precipua veste di ente abilitato al credito agrario, oltre che all'esercizio di credito commerciale destinato prevalentemente alle aziende agricole.
3. Sono esclusi dalla ristrutturazione i debiti personali del titolare dell'impresa o dei suoi familiari, quando non esplicitamente riconducibili all'attività aziendale, sono altresì esclusi i debiti in conto corrente, in conto anticipi e nelle forme auto liquidanti.
Art. 7
Operazioni di ristrutturazione1. La concessione dell'aiuto di cui alla presente norma è subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione aziendale e alla sua approvazione. Il piano deve permettere il ripristino della redditività aziendale a lungo termine dell'impresa, sulla base di ipotesi realistiche sulla futura operatività aziendale. Esso deve contenere elementi che prevedano l'eventuale abbandono, il ridimensionamento, il risanamento o la ristrutturazione delle attività aziendali che hanno causato l'indebitamento o che resterebbero strutturalmente deficitarie, anche dopo la ristrutturazione; può inoltre contenere elementi che prevedano l'introduzione di nuove attività e l'implementazione di produzioni compatibili con le attitudini dell'azienda.
2. Il piano di ristrutturazione descrive le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso tiene conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato dei prodotti, con ipotesi diverse che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi. In quest'ottica è da tenere in alta considerazione l'eventuale introduzione di misure volte al miglioramento dell'ambiente e del benessere animale, nonché allo sviluppo di iniziative legate alle energie rinnovabili, quando esse siano realmente dimensionate sulle capacità aziendali e mirate al razionale sfruttamento di favorevoli condizioni climatiche o all'utilizzo di sottoprodotti e di prodotti aziendali. Il piano di ristrutturazione aziendale e finanziaria deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, con particolare riferimento alla capacità di affrontare gli oneri di ammortamento e finanziari, facendo affidamento soltanto sulle proprie forze.
3. Desunto dal progetto di ristrutturazione aziendale il dato riferito al numero di lavoratori stabilizzati, asseverato dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro, il beneficio totale concedibile è pari al numero dei lavoratori stabilizzati moltiplicato per euro 80.000. Acquisiti, altresì, i dati dell'indebitamento aziendale, confermato dal parere vincolante dei creditori, l'indebitamento su cui operare la ristrutturazione è dato dalla sommatoria delle varie partite debitorie, come identificate all'articolo 6. Ottenuti questi dati e messi a raffronto, proceduto al calcolo dell'incidenza percentuale del contributo a fondo perduto, da spendere in conto abbattimento dell'indebitamento aziendale, la percentuale ottenuta è applicata indistintamente nell'abbattimento di tutte le diverse partite debitorie.
Art. 8
Nuove iniziative1. Qualora siano previste dal piano di ristrutturazione nuove iniziative finalizzate all'ottenimento dell'obiettivo della redditività a lungo termine dell'impresa, condizione indispensabile per l'approvazione dello stesso piano, la Regione concede, alle imprese beneficiarie degli aiuti, un contributo aggiuntivo una tantum esclusivamente per l'attuazione di progetti tesi alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili, i cui risultati economici consentano, nel lungo periodo, quei requisiti di redditività che concorrano in maniera determinante al successo del piano di ristrutturazione.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 che siano realmente dimensionate sulle capacità aziendali e mirate al razionale sfruttamento di favorevoli condizioni climatiche o all'utilizzo di sottoprodotti e di prodotti aziendali, è concesso un contributo in conto capitale il cui massimale è fissato in euro 500.000 e può concorrere fino al 100 per cento della spesa prevista.
Art. 9
Esclusione dalle misure compensative1. Le imprese beneficiarie sono sollevate da qualsiasi obbligo di adozione di misure compensative a seguito della concessione degli aiuti di cui alla presente legge.
Art. 10
Esclusioni specifiche1. Al fine di ridurre al minimo eventuali, anche se marginali, effetti distorsivi, con l'obiettivo che l'impresa non possa disporre di eventuali liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative estranee al piano di ristrutturazione, è esclusa qualsiasi forma di ristrutturazione, abbattimento o rimborso di quote o rate già pagate che non risultino, all'atto della richiesta, nel passivo patrimoniale dell'impresa. È esclusa altresì ogni altra operazione che possa dare luogo alla creazione, in qualsiasi forma, di partite di liquidità a favore dell'azienda.
Art. 11
Massimali e limiti dell'intervento1. I massimali di intervento relativamente alle operazioni di abbattimento dell'indebitamento aziendale sono fissati in euro 800.000 per azienda, e comunque non oltre la percentuale del 60 per cento del totale del debito da ristrutturare, e in ulteriori euro 500.000 per le iniziative di cui all'articolo 8. I due interventi sono cumulabili ed ogni azienda può essere ammessa per una sola volta all'ottenimento delle previdenze della presente legge.
Art. 12
Premialità1. Alle aziende che raggiungono gli obiettivi della stabilizzazione di almeno quattro lavoratori, nonché almeno due dei seguenti obiettivi occupazionali: stabilizzazione di un lavoratore avviato al pensionamento; stabilizzazione di un lavoratore donna; stabilizzazione di un lavoratore sotto i quaranta anni, ciascuno dei requisiti impersonati da diversi soggetti lavoratori, è riconosciuta una premialità pari all'aumento del 20 per cento dell'importo del contributo calcolato da utilizzare in conto abbattimento dell'indebitamento aziendale. Nel caso di riconoscimento di questa premialità, il massimale di intervento è fissato in euro 800.000, mentre la percentuale dell'intervento sul totale del debito da ristrutturare non può superare il 70 per cento.
2. Alle aziende che raggiungono gli obiettivi della stabilizzazione di almeno sei lavoratori, di cui almeno un lavoratore inquadrato come impiegato agricolo, è riconosciuta una premialità pari all'aumento del 20 per cento dell'importo del contributo calcolato da utilizzare in conto abbattimento dell'indebitamento aziendale. Nel caso di riconoscimento di questa premialità, il massimale di intervento è fissato in euro 800.000, mentre la percentuale dell'intervento sul totale del debito da ristrutturare non può superare il 70 per cento.
3. Alle aziende che stipulano con i propri lavoratori contratti di lavoro della durata di sette anni invece che di cinque, fatte salve tutte le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, è riconosciuta una premialità pari all'aumento del 20 per cento dell'importo del contributo calcolato da utilizzare in conto abbattimento dell'indebitamento aziendale. Nel caso di riconoscimento di questa premialità, il massimale di intervento è fissato in euro 800.000, mentre la percentuale dell'intervento sul totale del debito da ristrutturare non può superare il 70 per cento.
4. Le tre fattispecie di premialità, non esclusive l'una dell'altra sono riconosciute, al richiedente che dimostri il possesso dei requisiti, in modo indipendente tra loro e sono cumulabili; nel caso di cumulo di più premialità il massimale di intervento è fissato in euro 1.000.000, mentre la percentuale dell'intervento sul totale del debito da ristrutturare non può superare l'80 per cento.
Art. 13
Istruttoria del progetto1. La Regione, all'atto della promulgazione della presente norma, indica l'ente incaricato di procedere all'istruttoria delle pratiche. I costi della stesura del piano di ristrutturazione (elaborazione del progetto di ristrutturazione, perizie, consulenze finanziarie ecc.), sono riconosciuti nella fase di erogazione del contributo ed in aggiunta all'importo accordato, questi non sono superiori al 4 per cento del totale del contributo concesso. Le spese di istruttoria della pratica presso l'ente incaricato sono a totale carico della Regione.
Art. 14
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per l'anno 2013; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.04.008 (DV)
Incentivi per il potenziamento del settore agro-zootecnico
2013 euro 5.000.000
2014 euro ---
2015 euro ---
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovo oneri legislativi - parte corrente
2013 euro 5.000.000
2014 euro ---
2015 euro ---
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).