CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 550
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Matteo - RODIN - GALLUS - LUNESU - MURGIONIil 1° agosto 2013
Disposizioni per regolamentare, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie regionali, l'automatizzazione di alcune operazioni elettorali mediante l'uso di un computer dotato di penna ottica
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge tratta la modifica della gestione delle procedure elettorali della Regione autonoma della Sardegna e nasce dalla constatazione che le attuali consultazioni, gestite mediante operazioni manuali ormai obsolete, comportano tuttora costi esorbitanti, file ai seggi, errori nei conteggi e ritardi nell'elaborazione dei dati, nella redazione dei verbali e nella trasmissione dei risultati. Di contro, la diffusione delle conoscenze tecnologiche e degli strumenti informatici, al giorno d'oggi affidabili, di facile uso e disponibili a basso costo, invita sempre di più alla loro introduzione nel seggio elettorale al fine di automatizzare con semplicità numerose fasi del processo elettorale, circostanza che consentirebbe di incrementare la trasparenza, la rapidità e l'accuratezza dei dati, di eliminare l'insorgere di dubbi sulla validità degli stessi ed ottenere allo stesso tempo un sensibile risparmio economico.
Questa proposta di legge, proponendosi di regolamentare l'introduzione nel seggio di strumenti informatici, promuove quindi un rilevante principio di democrazia, dando certezza del risultato elettorale e tempestività nella sua comunicazione ai cittadini e prevenendo le conseguenze di dubbi sulla validità dei risultati. Lo stanziamento finanziario iniziale, che la presente proposta richiede, è pertanto giustificato dalla prevenzione di tali conseguenze che minano l'autorevolezza delle istituzioni e la fiducia dei cittadini e dall'attuazione di una razionale e significativa modernizzazione della nostra Regione, al fine di ridurre i costi di gestione e aumentare l'efficienza dei servizi erogati. L'approvazione della presente proposta di legge permetterebbe, infatti, di ottenere, con la sola introduzione di un mini computer portatile1 e di un lettore ottico di codici a barre, un considerevole contenimento dei costi, stimato in circa il 25 per cento.
In generale, il procedimento elettorale è costituito da tre parti fondamentali: la prima riguarda le fasi che precedono la votazione, la seconda riguarda l'espressione del voto, la terza lo scrutinio e le procedure a valle di tale operazione.
Per la prima e la terza parte si intende proporre l'automatizzazione delle fasi che con convenienza e sicurezza siano gestibili mediante strumenti informatici, come già auspicato dalla Commissione nazionale di valutazione sulla sperimentazione del conteggio informatizzato del voto condotta nel 20042. La seconda parte non è invece argomento della presente proposta in quanto le modalità rimarranno invariate e si svolgeranno sempre in modo tradizionale, ovvero con l'apposizione, da parte dell'elettore, di un segno sulla scheda cartacea mediante la matita copiativa.
In concreto a rimanere invariati saranno:
- l'uso delle schede cartacee, a garanzia di eventuali riconteggi per la verifica dei risultati;
- l'espressione del voto;
- il ruolo del presidente di seggio nell'interpretare il voto espresso dall'elettore.Potranno invece essere automatizzate da subito:
I - PRIMA DELLE OPERAZIONI DI VOTO:
a) le fasi che corrispondono al riconoscimento dell'elettore, e quindi:
- la verifica dell'identità dell'elettore;
- la sua appartenenza alla sezione;
- il suo diritto al voto;
b) l'aggiornamento elettronico dell'affluenza;
c) le operazioni di "quadratura" precedenti lo spoglio;
II - DOPO LE OPERAZIONI DI VOTO:
a) le operazioni di scrutinio per l'acquisizione dei voti e la trasmissione dei risultati elettorali.In dettaglio, la fase di registrazione dell'elettore viene totalmente automatizzata mediante la lettura ottica del codice a barre univoco presente sulla tessera sanitaria3; tale operazione, svolta con la penna ottica in dotazione permetterà, in un solo passaggio, di identificare l'elettore, di verificare il suo diritto al voto e l'appartenenza alla sezione e, venendo meno la ricerca manuale dei nominativi sulle liste elettorali e la trascrizione manuale sui registri, di ridurre i tempi dagli attuali due minuti a soli 15 secondi4. L'aggiornamento dell'affluenza sarà automatico.
Terminata la fase di voto tradizionale, invariata, sarà così possibile eseguire in tempo reale la verifica automatica e la stampa dei verbali della rispondenza numerica tra schede autenticate e numero dei votanti, riducendo a zero i margini di errore e velocizzando operazioni che, eseguite manualmente, sono una delle cause principali di rallentamento nell'attuale processo elettorale.
Si passa così alla fase dello scrutinio la cui automatizzazione è raggiunta attraverso l'apposizione sulle schede elettorali di un codice a barre in corrispondenza di ogni partito/candidato5 e la successiva lettura con penna ottica del codice corrispondente al voto espresso dall'elettore. In questo modo si stima di incrementare il numero di schede esaminate per minuto da 5 a 12, con una riduzione della durata dello spoglio di circa il 60 per cento6. È prevista, inoltre, per garantire la trasparenza e il controllo costante dei risultati dello spoglio, la contestuale verifica audio/video: la prima attraverso sintesi vocale computerizzata dei voti scrutinati; la seconda per mezzo di due monitor, uno rivolto verso il presidente e l'altro verso il pubblico.
Al termine dello spoglio delle schede si procede alla somma dei voti validi, di quelli non validi, delle schede bianche e nulle. Affinché la sezione possa concludere le operazioni elettorali occorre che sia verificata la quadratura complessiva delle schede e dei voti comprese le preferenze, ove queste siano previste. I risultati di tutte le elaborazioni vengono quindi inseriti sui verbali di sezione che sono gli unici documenti ufficiali, prodotti e trasmessi in triplice copia.
Con la procedura automatizzata tali verifiche (quadratura) saranno condotte di pari passo con la lettura delle schede e la conferma di ogni singolo voto da parte del presidente di sezione. In questo modo a conclusione della lettura dell'ultimo voto, la tabella riassuntiva dei risultati con i relativi verbali sarà immediatamente disponibile e, effettuati i controlli previsti, il presidente, siglando i verbali e i riepiloghi, procederà alla chiusura delle operazioni di scrutinio.
Nel contempo, fino ad ora, in modo del tutto informale, dalle sezioni vengono inviati ai comuni (centri di raccolta di primo livello di tutti i dati di sezione del comune di appartenenza) alcuni dati che riflettono quelli dei verbali, ma che non possiedono alcuna ufficialità; sono così trasmessi alle sedi competenti che a loro volta li sommano e li inseriscono nel sistema informativo per la prima comunicazione dei risultati delle elezioni. Tuttavia essi vengono utilizzati unicamente come dati di prima comunicazione e dovranno quindi essere confermati da quelli certificati nei verbali. Occorre notare, inoltre, che nei passaggi si perde traccia del dettaglio relativo ai risultati delle singole sezioni e di quello relativo alle schede bianche, nulle e ai voti non validi.
Tramite la procedura informatizzata invece, i dati elettorali saranno trasmessi telematicamente alle preposte sedi mantenendo il dettaglio relativo alle singole sezioni e alle schede bianche, nulle e ai voti non validi. In particolare la disponibilità dei dati con il dettaglio di ciascuna sezione, completo dei voti validi e non validi e delle schede bianche e nulle, consente di evitare qualsiasi problematica relativa a ipotetiche manipolazioni nella fase di aggregazione dei risultati. I dati pubblicati in tempo reale consentono, infatti, a tutti i cittadini di verificare le successive operazioni di aggregazione dei risultati e al personale e ai rappresentanti di lista di ciascun seggio di accertare la corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli pubblicati, fugando a priori qualsiasi tentativo di manipolazione informatica dei risultati, che sarebbe subito individuato.
Gli strumenti per assicurare completa attuazione al procedimento informatizzato sono oggi pienamente disponibili. La firma digitale apposta dal presidente di seggio garantisce, a norma di legge e con il massimo livello di sicurezza possibile, la veridicità della copia elettronica dei risultati del seggio e la massima protezione da tentativi di manipolazione. La posta elettronica certificata garantisce, a norma di legge, la certezza della consegna ai destinatari della copia elettronica dei risultati con rilascio di apposita ricevuta di consegna al mittente. Tale soluzione è in linea con le sperimentazioni di rilevazione informatizzata del voto tenute a partire dalle elezioni europee del 2004 e proseguite con le regionali del 2005 e le politiche del 2006.
In sintesi la procedura consentirebbe una riduzione dell'800 per cento dei tempi per la registrazione dell'elettore, del 65-70 per cento dei tempi di spoglio e un risparmio di almeno il 50 per cento dei costi diretti complessivi per la trasmissione informatizzata7. Sotto il profilo finanziario, la sostenibilità delle spese da affrontare in occasione di ciascun evento elettorale si baserebbe inoltre sui minori costi ottenibili attraverso una riduzione delle sezioni del 25 per cento in considerazione della elevabilità da 3 a 4 del numero di cabine elettorali presenti in ciascuna sezione8.
L'organizzazione complessiva, la logistica, il supporto operativo e la gestione delle dotazioni tecnologiche sarà garantito da un'apposita struttura nell'ambito della macchina elettorale pubblica, la quale curerà la consegna ed il funzionamento nelle sezioni delle dotazioni informatiche e il funzionamento del Centro servizi elettorale.
Sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari, si evidenzia che la "Commissione di verifica dei risultati della rilevazione informatizzata dello scrutinio e della sperimentazione della trasmissione informatizzata degli stessi"9 ha rilevato che il modo più semplice e significativo per valutare i costi della rilevazione informatizzata del voto è quello di utilizzare, come indicatore di riferimento, il costo per elettore. Tale costo è stato di circa 10 euro in occasione della sperimentazione del 2004 ed è sceso a poco meno di 5 euro in occasione di quella del 2005. Per le elezioni politiche del 2006 il costo per elettore è sceso al valore di 2,75 euro, comprensivo degli oneri per la retribuzione dell'operatore informatico, che ha operato in parallelo al personale di seggio. Il costo per elettore è destinato a diminuire ulteriormente a circa 2,20 euro, qualora le funzioni dell'operatore informatico presente in ogni seggio siano svolte da uno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, assorbendo in tal modo il relativo trattamento economico nell'ambito degli ordinari stanziamenti finalizzati allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
L'istituto preposto avrà la responsabilità della predisposizione dei seggi informatizzati, considerando due possibili ipotesi: la prima basata su apparecchiature a basso costo appositamente predisposte per le consultazioni elettorali e utilizzabili solo per tale finalità; la seconda che approfitta delle apparecchiature informatiche nei seggi per renderle disponibili, nell'intervallo fra una consultazione elettorale e la successiva, ad amministrazioni pubbliche, quali ad esempio il Ministero della pubblica istruzione o le amministrazioni comunali.
L'articolo 1 prevede, al comma 1, che, in tutte le consultazioni elettorali e referendarie, le fasi di verifica dell'identità dell'elettore, la sua appartenenza alla sezione, il suo diritto al voto, la verifica numerica tra le schede vidimate e il numero di elettori, il conteggio dei voti scrutinati e la trasmissione telematica cifrata dei risultati siano eseguite in ogni sezione elettorale mediante strumenti informatici.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che in ogni ufficio elettorale di sezione almeno uno dei componenti sia dotato di competenza idonea all'effettuazione dell'uso di strumenti informatici.
Il comma 3 dell'articolo 1 prescrive che soltanto nei casi, debitamente certificati, di assenza o impedimento di scrutatori dotati delle necessarie competenze o di impossibilità di funzionamento degli strumenti informatici, sia possibile effettuare le operazioni secondo le modalità tradizionali.
L'articolo 2 contiene una delega al Governo regionale per l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di modificare ed integrare la normativa vigente in materia di procedure elettorali, in modo che le operazioni di cui all'articolo 1 siano svolte con strumenti informatici.
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note
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Automatizzazione nei seggi di alcune fasi delle consultazioni elettorali1. Nelle consultazioni elettorali della Regione relative al Consiglio regionale, ai consigli provinciali, comunali e circoscrizionali e nei referendum popolari, in ciascun ufficio elettorale di sezione la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, la rilevazione dei risultati dello scrutinio, la redazione del verbale delle operazioni di votazione e la trasmissione dei risultati dello scrutinio agli uffici competenti sono effettuate mediante strumenti informatici, ovvero con l'uso di un computer dotato di penna ottica.
2. Per assicurare lo svolgimento delle operazioni indicate al comma 1, negli uffici elettorali di sezione almeno uno dei componenti è scelto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non vi siano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di idonea competenza informatica.
3. Le operazioni indicate al comma 1 possono essere effettuate su supporto cartaceo nei soli casi eccezionali di improvvisa assenza o impedimento di scrutatori con competenza informatica o di certificate insormontabili difficoltà tecniche che non consentano l'uso di strumenti informatici.
Art. 2
Delega per l'adozione di disposizioni attuative1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 a partire dalle prossime consultazioni elettorali e referendarie, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche necessarie, relative all'inserimento e all'uso di strumenti informatici nei seggi, alle leggi elettorali regionali per le elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per le consultazioni referendarie, le modifiche e le integrazioni necessarie per la corretta ed integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1;
b) prevedere, per ogni consultazione elettorale o referendaria, la costituzione di una commissione per la garanzia e la trasparenza dei risultati relativi a tutte le fasi del processo, elettorale, nonché per la formulazione di proposte migliorative delle procedure elettorali e della relativa organizzazione amministrativa, composta da qualificati rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle coalizioni di maggioranza e di opposizione.