CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 549
presentata dai Consiglieri regionali
STOCHINO - PITTALIS - LAI - TOCCO - PERU - AMADU - BARDANZELLU - GALLUS - GRECO - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PETRINI - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzoil 31 luglio 2013
Disposizioni per lo sviluppo integrale della Sardegna mediante la promozione e la valorizzazione dell'intero sistema produttivo isolano e della coesione sociale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge in esame riorganizza integralmente tutti i settori della produzione e del lavoro attualmente presenti in Sardegna. Infatti, il sistema produttivo isolano vive oggi una situazione di grande recessione, dovuta in primis alla crisi generale, ma anche alla mancanza di un sistema organizzato che metta in rete il lavoro e la produzione e che sia capace di gestire e programmare le diverse attività, collegandole fra di loro.
Le norme in cui è articolata la proposta presentano un piano strutturale di crescita di tutte le attività produttive nostrane, operando su due direttrici fondamentali: l'apertura verso i mercati esteri e il riequilibrio del mercato interno. È noto che il nostro mercato produce una serie di beni di alta qualità che difficilmente vengono acquistati dai sardi, a causa del prezzo. L'esempio che, forse, meglio rende l'idea, è l'olio. Infatti, un buon olio d'oliva sardo, per essere remunerato nel giusto modo andrebbe venduto all'interno della grande distribuzione, al prezzo minimo di otto euro per litro. Ma a questo prezzo sono poche le famiglie sarde che possono acquistarlo. È, quindi, ovvio che i sardi acquistano maggiormente olio di importazione venduto al modico prezzo di 2,80 euro al litro. L'apertura verso l'esportazione, soprattutto delle produzioni dotate di qualità certificata, rende possibile l'ottenimento di una giusta e meritata remunerazione nei mercati esteri a moneta forte, ripianando i costi e consuntivando buoni utili, che poi potranno essere spesi nel mercato interno. L'internazionalizzazione della produzione nostrana si pone quindi come strategia mirata per l'incentivazione del lavoro e della produzione interna e, in ultima analisi, dell'aumento e della circolazione della ricchezza nel nostro territorio.
In questa proposta di legge c'è un progetto organico sul lavoro capace di valorizzare correttamente e al meglio tutte le potenzialità del territorio della Sardegna, soprattutto le attività produttive ad alto valore aggiunto e quelle atte ad avviare un efficace processo d'internazionalizzazione di tutti i beni e servizi di eccellenza, in condizioni di essere proficuamente indirizzati all'esportazione verso paesi a moneta forte e/o a economia emergente.
In modo particolare il progetto si indirizza ad attività quali: l'agricoltura, l'allevamento, l'artigianato, l'industria alimentare, il turismo, i trasporti, l'intrattenimento e la cultura.
Il settore agricolo è rappresentato in Sardegna da grosse associazioni agricole come Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, ecc., le quali vantano al loro interno aziende che producono materie prime come latte, carne, olio, ma anche cereali ortaggi e agrumi e altri. Il grande sistema della trasformazione delle materie prime è rappresentato da altre associazioni di categoria come Confindustria, Confartigianato, Confcoperative, ecc.; esse si compongono di aziende di eccellenza che producono prodotti quali: varie tipologie di pane, anche tipico della tradizione sarda (pistoccu, spianate, ecc.), pasta fresca (culurgiones, maccarrones, seadas, ecc.), vini di eccellenza e di alta ristorazione riconosciuti in tutto il mondo. All'interno del macro settore della trasformazione, l'artigianato sardo svolge un ruolo fondamentale, capace di realizzare ceramiche di grande qualità, tessuti, gioielli, tappeti, e mobili unici, come le famose cassapanche.
Per la realizzazione del sistema, occorre modificare l'ente regionale Sardegna Promozione, al fine di ampliare le sue competenze, e permettergli di dare ordine ai settori produttivi sardi, di incentivarli e rafforzarli, anche nell'ottica di una potenziale internazionalizzazione degli stessi.
Sardegna Promozione avrà un ruolo di regia nella realizzazione del progetto; le verrà infatti affidato il compito di inventariare tutte le attività produttive esistenti, in modo da poterle inserire in un sistema organico di monitoraggio, industriale/artigianale e commerciale, indirizzato a promuovere e sostenere l'ottimizzazione di tutte le iniziative che dimostrino capacità di rappresentare specificità e peculiarità legate alla storia e alla tradizione della Sardegna, con particolare riguardo per quelle operanti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'industria manifatturiera a questi collegata, nell'artigianato, nel turismo e nella cultura.
La proposta mette in campo misure capaci di incidere sulle attività appena esposte, tali da rendere possibile:
- un'agricoltura modernizzata, specializzata e di qualità, soprattutto a indirizzo biologico, capace di offrire ai mercati internazionali più esigenti le specialità ottenibili dal meglio della tradizione contadina dell'Isola, facendo cuneo prioritario con quelle certificate o certificabili da un marchio di qualità;
- una zootecnia innovativa e selezionata nell'ottenimento di articoli d'eccellenza: siano essi indirizzati all'impiego in campo alimentare, siano altri, invece, diretti alla trasformazione in prodotti di tipo sanitario-cosmetico, siano, infine, diretti all'industria manifatturiera tessile per filati e pellami pregiati, e in quella della produzione energetica ecosostenibile secondo il sistema a biomasse;
- il rinnovo dell'attività della pesca, sia nei metodi di cattura, sia nei sistemi di allevamento, e sia nelle attrezzature, che dovranno esprimere il meglio consentito dalle esperienze e dalle tecnologie più moderne e aggiornate;
- un'industria peschiera che sia in grado di presentare a tutti gli amanti dei prodotti del mare i più pregiati articoli del Mediterraneo, lavorati da una organizzazione peschereccia di primato qualitativo assoluto;
- un sistema di produttività integrato organizzato secondo il sistema della filiera corta, che faccia capo a piattaforme mercantili innovative e specializzate, i cui prodotti rappresentino sempre e rigidamente il meglio del "Made in Italy" la "qualità Sardegna", e siano sempre forniti di certificati di eccellenza e chiara tracciabilità dalla terra o dal mare da cui provengono, fino alla tavola del consumatore;
- la predisposizione di un innovativo tessuto industriale manifatturiero a tecnologia avanzata, idoneo alla lavorazione e alla trasformazione di prodotti sardi di eccellenza, da organizzare seguendo il principio di trasformazione e nobilitazione delle filiere corte multi-sito, che operino in armonica sinergia con gli aspetti naturalistici e le peculiarità dell'ambiente sardo e con le specificità di una tradizione che da tempo è sinonimo di arte e cultura nel mondo;
- un piano capace di incanalare il turismo culturale verso l'entroterra, a vantaggio di tutte quelle piccole comunità che fino ad oggi rimangono escluse da questo importante settore dell'economia regionale e che stanno rischiando di scomparire per effetto di un progressivo e inarrestabile spopolamento;
- un calendario in grado di dilatare la stagione della vacanza in Sardegna, per tutti i dodici mesi dell'anno, sviluppando un comparto di accoglienza rurale di qualità e classe e coinvolgendo, nella ritrovata vitalità delle campagne, tutti i centri storici dei paesi dell'interno, che verranno saggiamente animati settimanalmente per l'intero anno con suggestive ritualità pagane e sagre religiose provenienti dalla ricchissima tradizione del folklore sardo; tale prospettiva richiama alla mente l'urgente necessità di rivalutare la scuola di formazione, soprattutto per i giovani, per adattarla e uniformarla alle nuove professionalità emergenti per un saggio impiego delle molteplici risorse storiche dei nostri paesi e delle nostre città; gli episodi del profondo trascorso sardo devono essere valorizzati per il ricco turismo culturale, che è molto sensibile a tutte le testimonianze del passato e particolarmente incline a visitare e permanere nei luoghi ricchi di tradizioni rurali antiche, come quelle che la Sardegna è ampiamente in grado di offrire per tutto l'arco dell'anno, anche con il supporto efficacissimo delle parrocchie e delle Pro loco;
- un Piano trasporti interno efficiente e funzionale, che veda riorganizzato il sistema della viabilità primaria e secondaria, così da renderla, finalmente, complementare e sussidiaria alle utenze che ne fruiscono, siano esse rappresentate dalle persone o dalle merci in entrata nell'Isola, in uscita, o semplicemente in trasferimento lungo la rete viaria interna; è necessario che il sistema dei trasporti ottimizzi i tempi di percorrenza di tutte le linee di collegamento, accorci i tempi d'interscambio fra i luoghi di produzione delle materie prime, i nuclei di trasformazione e di nobilitazione finale, i centri intermodali di smistamento e/o i porti e/o gli aeroporti commerciali più attrezzati dell'Isola;
- affinché il diritto alla mobilità dei sardi sia tutelato, c'è bisogno dell'ottenimento e del mantenimento delle agevolazioni della continuità territoriale per le persone residenti in Sardegna e per le merci sarde;
- l'attivazione della zona franca a favore delle aree della Sardegna più votate alle attività mercantili import-export, completerebbe il giusto quadro di sviluppo per un rilancio rapido delle attività economiche della Regione, già previsto dal decreto legislativo n. 75 del 1998;
- un programma integrato di produzione energetica rinnovabile, disciplinato per settori eco-compatibili, che siano un supporto e un completamento armonico del paesaggio naturale circostante, ovvero del tessuto storico e archeologico dei luoghi, oppure dell'apparato artigianale - industriale circostante, qualora presente. Il riferimento va a sistemi che utilizzano l'energia solare e la forza del vento, oppure a quelli che impiegano sistemi integrati fra questi, ovvero a quelli che trasformano residui organici dell'agricoltura, dei boschi o degli allevamenti;
- un efficiente piano d'intervento ambientale sui territori, che possa risanare, valorizzare, proteggere e rendere fruibili le risorse naturali sottoposte a tutela dello Stato e, laddove siano di particolare interesse, quelle insistenti in aree private; è fondamentale che questo piano sia completato da un progetto che individui le aree oggetto di dissesto e di erosione e che preveda un razionale progressivo intervento di ripristino e di regolarizzazione ambientale atto a stabilizzare i suoli e restituirli, in sicurezza, al primigenio stato naturale, e, dove compatibile, al corretto utilizzo dell'uomo;
- un'ipotesi di riorganizzazione ottimizzata del settore pubblico, completa di tutte le iniziative ritenute necessarie per rafforzare, consolidare e incrementare l'efficienza dell'Amministrazione dello Stato, migliorando tutti i servizi prestati all'intera comunità nazionale;
- un innovativo piano di servizi privati, preordinati a favorire e rendere efficienti i rapporti di interscambio fra gli individui (piano sociale), fra le imprese (piano industriale/commerciale), fra gli individui, le imprese e lo Stato (piano direzionale), capaci di indirizzare, di gestire e di portare a soluzione tutte le domande formulate da un utente privato e le corrispondenti risposte formulate dai rispettivi destinatari pubblici. Si tratta di servizi resi alla collettività, capaci di generare ulteriore lavoro qualificato, distribuito equamente fra tutte le categorie di cittadini e/o imprese e/o enti, compresi i giovani e le frange più deboli della popolazione.La breve descrizione degli articoli sotto riportata, rende l'idea della Sardegna di cui tanto si parla, e che tutti vorremmo, ma di cui poco si scrive e ancor meno si legifera in modo organico.
ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI
L'articolo 1 istituisce l'Agenzia regionale Sardegna Sviluppo e Promozione definendo le modi¬fiche e le integrazioni che si rendono necessarie per sfruttare meglio e di più le funzioni di Sardegna Promozione diventata, appunto, Sardegna Sviluppo e Promozione.
L'articolo 2 definisce i compiti da assegnare a Sardegna Sviluppo e Promozione.
L'articolo 3 determina la soppressione dell'Agenzia Sardegna Promozione e l'attribuzione degli attuali compiti e del personale a Sardegna Sviluppo e Promozione.
L'articolo 4 definisce le finalità della legge e i campi di intervento per lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo.
L'articolo 5 norma la costituzione e il rafforzamento dei poli di innovazione, ai sensi della co-municazione della Commissione europea: "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01) promossi e agevolati attraverso risorse proprie ed europee.
L'articolo 6 norma la costituzione delle reti d'impresa disciplinate da specifici contratti di rete.
L'articolo 7 definisce l'istituzione della Piattaforma regionale di raccordo dei poli di innovazione e l'approvazione del relativo disciplinare di funzionamento.
Con l'articolo 8 si da l'avvio ai Progetti di filiera e di sviluppo locale per le aree di crisi e nei territori svantaggiati, e ad interventi di infrastrutturazione e servizi, correlati allo sviluppo delle attività produttive, sulla base dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009.
L'articolo 9 stabilisce che la programmazione negoziata sia il banco per l'attuazione della politica di sviluppo economico regionale.
L'articolo 10 indica nello specifico gli strumenti della programmazione negoziata.
L'articolo 11 utilizza l'intesa quadro istituzionale per definire il programma pluriennale d'interventi per l'attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico.
L'articolo 12 definisce nell'accordo di programma regionale lo strumento per garantire l'attuazione degli interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore.
L'articolo 13 stabilisce le modalità con cui la Regione, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali, promuove iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche.
L'articolo 14 introduce il Contratto di sviluppo estero (CSE) per la valorizzazione dei porti franchi e aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
L'articolo 15 introduce il contratto di riqualificazione produttiva tra Regione, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale, che siano coerenti con la politica industriale regionale.
L'articolo 16 promuove, attraverso il Contrato di riorganizzazione il coordinamento di raccordo del sistema trasportistico con gli altri interni ed esterni alla Sardegna.
L'articolo 17 promuove il coordinamento annuale degli eventi di animazione coinvolgendo le organizzazioni territoriali e gli enti locali.
L'articolo 18 sostiene il Contratto di pianificazione della forestazione produttiva al fine di redigere la mappatura dei boschi della Sardegna di patrimonio pubblico e privato per individuare i relativi piani di sviluppo e di fruizione.
L'articolo 19 fissa i termini per il Contratto di pianificazione dell'agricoltura produttiva al fine di valorizzare la produttività dell'agricoltura sarda, effettuando una mappatura delle aree agricole della Sardegna, dividendole e classificandole secondo differenti parametri.
L'articolo 20 sostiene la possibilità che il sistema delle imprese regionali possa assumere una valenza internazionale attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.
L'articolo 21 modifica il concetto di utilizzo dei Sardegna Store, da strutture statiche quindi poco incisive nella ricerca di un mercato di vendita, a strutture dinamiche quindi mobili e volte ad inseguire i flussi del mercato che si muove nel mondo.
Con l'articolo 22 la Regione prevede di agevolare la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione per le attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale.
L'articolo 23 indica ed elenca la normativa europea a cui questa legge fa riferimento e si appoggia.
L'articolo 24 istituisce l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca e dell'innovazione.
L'articolo 25 definisce l'insieme delle attività di utilità sociale su cui si basa l'economia del sistema regionale.
L'articolo 26 istituisce un fondo denominato "Fondo per l'economia sociale" che si pone a sostegno dell'economia sociale.
L'articolo 27 elenca i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.
L'articolo 28 definisce gli interventi in materia di ricerca e innovazione per favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, intervenendo a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni.
L'articolo 29 elenca gli strumenti e le tipologie di intervento con l'obiettivo di sviluppare la ricerca scientifica e l'innovazione.
L'articolo 30 istituisce il "Fondo rotativo per le piccole e medie imprese" a supporto del complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle PMI attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.
L'articolo 31 prevede che la Regione, con apposita delibera, definisca le aree di crisi regionali.
L'articolo 32 prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale una relazione, lo stato di attuazione della presente legge, i risultati ottenuti, le attività in essere e gli organismi regolamentati dalla presente legge.
L'articolo 33 fissa la copertura finanziaria necessaria al funzionamento di questa legge e i relativi capitoli di bilancio.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
FinalitàArt. 1
Modifiche e integrazioni di Sardegna Promozione1. È istituita l'Agenzia governativa regionale Sardegna Sviluppo e Promozione.
2. Essa assolve le funzioni di seguito enunciate. L'agenzia supporta la Regione nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale, per quanto disciplinato nella presente legge.
3. Sardegna Sviluppo e Promozione è sottoposta al controllo analogo della Regione così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente.
4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale approva un disciplinare che regolamenta le modalità di applicazione del controllo analogo.
5. L'Agenzia, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell'anno in corso.
6. La Regione, per il tramite delle direzioni regionali, può affidare alla società Sardegna Sviluppo e Promozione compiti sulla base di specifici progetti denominati "progetti speciali", con risorse di competenza delle medesime direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti, alle parti del progetto di propria competenza.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione, con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Sardegna Sviluppo e Promozione. L'organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all'organismo è a titolo gratuito.
8. Sardegna Sviluppo e Promozione è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE), e successive modifiche.
9. La Regione può istituire un fondo di dotazione a copertura dei costi generali.
Art. 2
Compiti di Sardegna Sviluppo e Promozione1. Sardegna Sviluppo e Promozione, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, redige l'inventario generale dei prodotti agro-alimentari della Regione, suddivisi in prodotti agricoli, prodotti animali e prodotti industriali alimentari. Inoltre, sempre entro sessanta giorni dalla sua istituzione, redige l'inventario dei prodotti artigianali sardi, dei servizi turistici e delle aziende turistiche.
2. Sardegna Sviluppo e Promozione svolge le seguenti funzioni:
a) censisce il ricco paniere dei prodotti agricoli della Sardegna, indicando le molteplici referenze in produzione, con le ineguagliabili peculiarità che le contraddistinguono, sia per freschezza, genuinità e gusto, sia per caratteristiche organolettiche e nutrizionali;
b) censisce il cospicuo paniere dei prodotti artigianali della Sardegna, evidenziando come l'eredità di tante mani esperte, giuste interpreti di un popolo antico, abbiano, nel corso del tempo, saputo coniugare utilità, praticità e bellezza in un perfetto connubio di arte e cultura;
c) censisce l'inesauribile paniere dei prodotti turistici che hanno fatto della Sardegna una delle mete più ambite del mondo, rappresentando ed elencando le obiettive ragioni naturalistiche, climatologiche e antropiche che hanno indotto tutte le più importanti civiltà dell'homo sapiens: sumeri, fenici, punici, romani e tanti altri fino ai nostri giorni, a considerare quest'isola la vera perla del Mediterraneo, forse anche la mitica Atlantide;
d) censisce la vastissima gamma di prodotti emozionali che la Sardegna offre in ogni periodo dell'anno, in modo originale, ai flussi di traffico turistico internazionale, specializzato in: religioso, culturale, sportivo, gastronomico e mondano;
e) cataloga tutta l'odierna, grande, varietà dei servizi legati all'accoglienza e all'ospitalità del turismo di qualità; quel turismo di pregio che viaggia tutto l'anno e che non vuole essere solo un semplice spettatore della propria vacanza ma, invece, chiede e pretende di viverla a suo piacere, protagonista nel quotidiano più vero del popolo che lo ospita, magari condividendone anche le ansie, però certamente in maniera appassionata, evadendo poi, con esso, nelle ritualità, nelle feste e nelle tante occasioni che il popolo sardo ha saputo armonizzare per cinquantadue settimane ogni anno, sia nei vari distretti di tutti i comuni di tutte le province e sia dell'intera Regione;
f) censisce un'agenda colma di forti motivazioni di soggiorno in Sardegna, che metta in luce tutte le suadenti ritualità sarde; da quelle inneggianti il giornaliero, il sorgere e il tramontare del sole e della luna; gli effetti positivi del vento, del tuono e della pioggia nell'Isola; a quelle affascinanti celebrazioni che si consumano negli equinozi e nei solstizi, o durante le allegre sagre che segnano l'alternanza delle stagioni; non dimenticando le innumerevoli feste in favore di semine e raccolti o quelle che gloriano il nostro mare e il suo pescato; così come quelle che, certamente le più famose, scandiscono le tappe fondamentali della vita dell'uomo di Sardegna: la nascita, la pubertà, la giovinezza, il lavoro, il matrimonio, la maternità/paternità, la maturità, la vecchiaia e la dolce morte;
g) redige un grande teatro di Sardegna in perenne recitazione in giro per il mondo e in ogni comune in terra sarda, sempre originale e innovativo, nel quale tanti giovani, adulti e anziani, debitamente istruiti dalla scuola di formazione etnica in seno alle Pro loco, incarnano quotidianamente le origini e la storia millenaria di una delle prime civiltà del Mediterraneo, a beneficio di tutta quella crescente massa di vacanzieri internazionali che viaggia, sempre più, alla continua ricerca di emozioni generate proprio dalla frequentazione di tali oasi esistenziali, contornate di calda ospitalità, salubrità, genuinità, buon gusto e simpatia, offerti con efficienza precisione e puntualità.
Art. 3
Soppressione di Sardegna Promozione1. L'Agenzia governativa regionale de-nominata Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa. Tutte le funzioni e i compiti svolti da Sardegna Promozione sono trasferiti a Sardegna Sviluppo e Promozione. Il personale dell'Agenzia Sardegna Promozione è trasferito a Sardegna Sviluppo e Promozione.
Art. 4
Finalità della legge e campi di intervento1. La Regione persegue la finalità della crescita competitiva del sistema produttivo, attraverso gli strumenti disciplinati negli articoli seguenti:
a) i poli di innovazione
b) le reti di impresa;
c) la piattaforma regionale di raccordo dei poli di innovazione;
d) i progetti di filiera e di sviluppo locale ex articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);2. La Regione, inoltre, individua come funzionali alle finalità della presente legge:
a) i sistemi produttivi locali definiti anche dalle attività recenti dei GAL;
b) le libere aggregazioni di imprese territoriali/funzionali;
c) i servizi del sistema camerale nazionale, in raccordo con Unioncamere Sardegna e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.3. La Regione, per tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dell'Agenzia regionale del lavoro, delle università della Sardegna e degli istituti tecnici, promuove progetti pilota per la formazione di persone qualificate nei seguenti settori:
a) pianificazione agraria e del riutilizzo delle terre incolte o scarsamente utilizzate;
b) pianificazione per la rianimazione dei centri storici della Sardegna e dei suoi borghi rurali;
c) pianificazione e valorizzazione dei beni archeologici della Sardegna;
d) conoscenza e della divulgazione delle tradizioni della storia della Sardegna;
e) narrazione della cultura storica e gastronomica della Sardegna nella lingua inglese, tedesca e francese;
f) vendita dei prodotti sardi con sistemi innovativi.
Capo II
ProgrammazioneArt. 5
Poli di innovazione1. La Regione, anche attraverso l'agenzia Sardegna Sviluppo e Promozione, promuove e agevola, mediante risorse proprie ed europee, la costituzione e il rafforzamento dei poli di innovazione, ai sensi della comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01).
2. I poli di innovazione sono costituiti in almeno un nucleo in corrispondenza delle otto provincie sarde.
3. I poli di innovazione sono raggruppamenti di imprese, start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. Hanno l'obiettivo generale di stimolare l'attività innovativa ed incoraggiare l'interazione intensiva, l'uso in comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché di contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti.
4. I poli di innovazione sono strutture permanenti, settoriali e localizzate all'interno della Regione, i cui attori si aggregano in filiere specifiche a significativa vocazione territoriale. Sono organismi privati, nei quali la componente imprenditoriale è prevalente ed esprime autonomamente gli organi amministrativi e di controllo.
5. Possono far parte dei poli di innovazione anche imprese e centri di ricerca che non hanno una stabile localizzazione all'interno del territorio regionale, purché la loro partecipazione rappresenti una quota minoritaria rispetto a quella detenuta da imprese ed enti regionali.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il supporto tecnico di Sardegna Sviluppo e Promozione definisce, con atto di indirizzo e coordinamento, un disciplinare che preveda i requisiti per il riconoscimento dello status di polo, le modalità di riconoscimento degli stessi, le modalità di verifica e controllo di mantenimento di tali requisiti, le modalità di revoca o sospensione dello status, i criteri di individuazione dei domini e di revisione degli stessi.
7. La Regione riconosce un solo polo per dominio, se costituito ai sensi della disciplina europea (2006/C 323/01).
8. I poli di innovazione, riconosciuti dalla Regione, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio programma di innovazione settoriale, documento d'indirizzo nel quale sono evidenziati: le società aderenti, il sistema di governance, i rapporti e le relazioni con gli attori locali e istituzionali, i risultati ottenuti, le direttrici di sviluppo e gli obiettivi che il polo si pone per l'anno successivo.
Art. 6
Reti di impresa1. Le reti di impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
2. La Regione promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione delle reti d'impresa disciplinate da specifici contratti di rete.
3. La Giunta regionale riconosce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra i soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sui bandi regionali, anche le reti di impresa già costituite sotto forma di contratto di rete ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Piattaforma regionale di raccordo dei poli di innovazione1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Piattaforma regionale di raccordo dei poli di innovazione (di seguito definita semplicemente piattaforma) ed approva il relativo disciplinare di funzionamento.
2. La piattaforma è un organismo di consultazione, indirizzo, concertazione, informazione e comunicazione.
3. La piattaforma:
a) svolge attività di coordinamento e d'informazione sul territorio in raccordo con i poli;
b) fornisce elementi conoscitivi a sostegno dell'azione legislativa della Regione;
c) crea e gestisce collegamenti e relazioni extra regionali con altri poli di innovazione nazionali;
d) raccorda le attività dei poli di innovazione con le reti di impresa;
e) supporta le attività di progettazione, ai sensi dei programmi europei per la ricerca e l'innovazione.
Art. 8
Progetti di filiera e di sviluppo locale. Interventi di infrastrutturazione e servizi1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, inserisce all'interno della piattaforma regionale di cui all'articolo 5, i progetti di filiera finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/52 del 15 settembre 2010, ne promuove il rilancio e ne istituisce il regolamento di gestione, oltre a promuovere la vendita dei prodotti fuori dalla Sardegna.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, verifica che i progetti di filiera finanziati e attivati a quella data corrispondano alle seguenti finalità e ne redige un rendiconto da presentare al Consiglio regionale:
a) governance: potenziamento e consolidamento del livello locale di governance sia per quanto riguarda i servizi alla collettività, che nella predisposizione e nella gestione dei programmi di sviluppo, anche mediante l'introduzione ed il potenziamento di sistemi informativi dedicati;
b) sistema produttivo: introduzione di soluzioni innovative che migliorino la competitività delle imprese con particolare riferimento ai settori innovativi, al comparto agro-alimentare, alla valorizzazione dei settori tradizionali, allo sviluppo di forme sostenibili di ricettività e ospitalità;
c) attrattori d'area: elaborazione di forme di gestione unificata dei principali attrattori d'area, come i beni culturali, con particolare riferimento al circuito dei siti archeologici e alla valorizzazione e alla tutela delle emergenze ambientali, soprattutto la Giara di Gesturi;
d) energia, ambiente e territorio: sviluppo delle energie rinnovabili e valorizzazione dei sistemi paesaggistico - ambientali e dei centri storici, anche attraverso l'avvio di procedure coordinate in materia urbanistica;
e) politiche attive del lavoro: azioni di formazione specialistica e di riqualificazione del potenziale umano direttamente connesse alle necessità di sviluppo dell'area.
Art. 9
Attuazione della politica di sviluppo
economico regionale1. La Regione individua nella programmazione negoziata una modalità di carattere ordinario per l'attuazione della politica di sviluppo economico regionale, attribuisce le competenze alla redazione delle linee guida all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che ne sviluppa i contenuti e ne individua le risorse per la eventuale copertura finanziaria.
2. L'Assessorato regionale della pro-grammazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nel portare avanti le strategie di politica di sviluppo economico regionale, tiene conto degli strumenti previsti dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 di cui al capo III.
Capo III
Strumenti programmatici del sistema la Sardegna nel mondoArt. 10
Strumenti della programmazione negoziata1. Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono:
a) l'intesa quadro istituzionale (IQI);
b) l'accordo di programma regionale (APR);
c) il contratto di sviluppo locale (CSL);
d) il contratto di riqualificazione produttiva (CRP);
e) il contratto di riorganizzazione dei trasporti turistici interni ed esterni alla Sardegna (CRT);
f) il contratto di pianificazione degli eventi di animazione della Sardegna (CPA);
g) il contratto di pianificazione della forestazione produttiva (CPF);
h) il contratto di pianificazione dell'agricoltura produttiva (CPA).2. La Giunta regionale informa annualmente, attraverso un'apposita relazione, la Commissione consiliare competente circa lo stato d'attuazione degli strumenti di cui al comma 1.
Art. 11
Intesa quadro istituzionale (IQI)1. La Regione, attraverso l'intesa quadro istituzionale, definisce un programma pluriennale d'interventi per l'attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, mediante:
a) il coordinamento delle istituzioni competenti;
b) l'integrazione delle risorse disponibili;
c) il raccordo con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
d) il raccordo con gli investitori privati.2. L'intesa sottoscritta dalla Regione, dalle province e dalle autonomie locali interessate, oltre ad ogni altro ente pubblico funzionale agli obiettivi, contiene obbligatoriamente:
a) gli ambiti d'intervento per i quali è necessaria l'intesa;
b) gli obiettivi e i risultati previsti;
c) i tempi di attuazione;
d) le attività e le iniziative da porre in essere;
e) gli strumenti attuativi e le risorse utilizzabili;
f) le modalità per il monitoraggio, le modifiche e l'aggiornamento dell'intesa;
g) le modalità relative alla governance dell'intesa;
h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati;
i) le modalità di comunicazione, animazione e informazione territoriale e il relativo coinvolgimento dei portatori d'interesse locali.
Art. 12
Accordo di programma regionale (APR)1. La Regione formula e sottoscrive gli accordi di programma regionali per garantire l'attuazione degli interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore, per la cui realizzazione è prevista un'azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere.
2. All'APR, previa valutazione del comitato di cui al comma 7, possono aderire anche soggetti privati.
3. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore competente per materia, promuove l'accordo di programma regionale (APR) attraverso deliberazione della Giunta regionale.
4. La proposta contiene:
a) le opere, i programmi e l'ambito territoriale;
b) gli obiettivi generali, la coerenza con la programmazione regionale;
c) i soggetti interessati;
d) il termine entro cui sottoscrivere l'APR.5. La proposta è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata, per l'opportuna pubblicità, sul BURAS.
6. I rappresentanti dei soggetti interes-sati al raggiungimento dell'APR costituiscono un comitato per l'APR, presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente per materia.
7. Il comitato:
a) coordina gli interessi collettivi al fine di individuare le priorità dell'APR;
b) definisce e articola i costi dell'APR individuando le fonti di finanziamento;
c) nomina un organismo tecnico, costituito da funzionari degli enti coinvolti e da collaboratori esterni che partecipano a titolo gratuito e senza oneri, con il compito di elaborare le proposte tecniche necessarie e costituenti l'APR;
d) predispone eventuali ricerche, analisi e studi preliminari;
e) valuta le istanze di adesione di eventuali soggetti privati.8. L'APR prevede obbligatoriamente:
a) il programma generale, articolato per fasi, con specifica indicazione delle azioni e delle attività;
b) la tempistica dell'intero APR;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) la modalità di attuazione e di governance dell'APR;
e) le responsabilità e gli obblighi dei sottoscrittori;
f) le modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione;
g) le sanzioni per gli inadempimenti;
h) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo;
i) la predisposizione di modalità di reportistica che misurino le effettive ricadute economiche e sociali degli interventi;
j) le modalità e le responsabilità per la valutazione degli impatti ambientali di tutte le iniziative;
k) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.9. L'APR si attua anche con le modalità disciplinate dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 (Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deleghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).
Art. 13
Contratto di sviluppo locale (CSL)1. La Regione promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locale (CSL).
2. Il CSL può essere promosso e sviluppato anche dai poli di innovazione, dalle reti di imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed ha per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.), di un programma di sviluppo rientrante in una delle due seguenti fattispecie:
a) programma di sviluppo produttivo: iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
b) programma di sviluppo turistico: iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.3. L'importo complessivo delle spese ammissibili per gli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo, all'interno di appositi bandi.
4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d'investimento.
5. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d'intervento.
6. In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti nell'ambito delle aree in deroga, ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.
7. Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.8. Le spese ammissibili si riferiscono all'acquisto e alla costruzione di immobilizza-zioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Esse riguardano:
a) il suolo aziendale e le sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo del progetto;
b) le opere murarie ed assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, i brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.9. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lorda che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
10. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione.
11. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.
12. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, in base alla dimensione di impresa beneficiaria ed a ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.
14. Per data di ultimazione s'intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
15. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
16. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando a Sardegna Sviluppo e Promozione, tramite apposita convenzione, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione.
17. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 14
Contratto di sviluppo estero (CSE) per la valorizzazione dei porti franchi e delle aree industriali ad essi funzionalmente collegate
o collegabili1. Il contratto di sviluppo estero è l'ac-cordo tra la Regione e altri stati, non facenti parte della Comunità europea, insieme alle imprese singole o associate, le rappresentanze datoriali e sindacali ed ogni altro soggetto pubblico, con lo scopo di realizzare dei progetti di lavorazione per prodotti da importare, lavorare e rivendere estero su estero, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, che istituisce nella Regione punti franchi, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione).
2. Le importazioni, le lavorazioni e le esportazioni, sono previste nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegati o collegabili.
3. Il CSE è approvato con delibera di Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
4. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente capo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione europea, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e quelle derivanti dalla programmazione nazionale.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della pre¬sente legge, individua, servendosi delle ambasciate italiane nel mondo, gli stati con cui intraprendere rapporti di interscambio, e li divide in stati esteri di approvvigionamento, da individuare preferibilmente nel continente africano, con cui attivare forme di sviluppo e incentivazione nei settori della pesca e della agricoltura, e stati esteri di vendita da individuare preferibilmente negli stati a moneta forte e in crescente sviluppo.
Art. 15
Contratto di riqualificazione produttiva (CRP)1. Il contratto di riqualificazione produttiva (CRP) è l'accordo tra la Regione, le autonomie locali, le imprese singole o associate, le rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale e che siano coerenti con la politica industriale regionale.
2. Il CRP può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull'intero territorio regionale.
3. Il CRP può essere promosso e sviluppato anche dai poli di innovazione e dalle reti di impresa.
4. Il CRP è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul BURAS.
5. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente capo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione europea, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
Art. 16
Contratto di riorganizzazione dei trasporti turistici e produttivi interni ed esterni alla Sardegna (CRT)1. La Regione, ai fini della movimentazione delle persone per fini turistici e produttivi lungo tutto il territorio sardo, promuove il coordinamento di tutto il sistema trasportistico attraverso la riorganizzazione dei vari sistemi:
a) il trasporto "su rotaie", compreso quello saltuario o stagionale (come il trenino verde), indicandone, attraverso la mappatura su apposita cartografia, le tratte e i relativi percorsi anche turistici che ne indicano le aree di interesse, i relativi tempi di percorrenza, i relativi periodi dell'anno di attività e gli orari di partenza e arrivo settimanale;
b) l'adeguamento e le rettifiche delle linee ferroviarie che collegano il sud e il nord della Sardegna, passando per Oristano, in modo da collegare l'area più popolosa della nostra Regione con il nord est, porta d'accesso della Sardegna, necessarie per superare la condizione di insularità e assicurare la continuità territoriale delle merci e dei passeggeri, a vantaggio dell'intera Regione; nello specifico sono necessari: la riqualificazione del tracciato Chilivani-Olbia; la realizzazione della circonvallazione ferroviaria esterna alla città di Olbia con raccordo al porto industriale molo Cocciani; la valorizzazione del sistema portuale Olbia-Golfo Aranci per il mantenimento dei collegamenti marittimi destinati al trasporto merci su rotaia;
c) il trasporto "su gomma" operato mediante trazione su ruote gommate (pullman pubblici privati, taxi, noleggio con conducente) indicandone, attraverso la mappatura su apposita cartografia, le tratte e i relativi percorsi anche turistici, le aree di interesse, i relativi periodi dell'anno di attività e gli orari di partenza e di arrivo settimanali;
d) il trasporto aereo interno, in cui sono coinvolti i cinque aeroporti sardi e velivoli di piccole dimensioni, per una più veloce mobilità interna alla Sardegna ed un utilizzo turistico conoscitivo della nostra Isola.2. La Regione, al fine di incentivare la mobilità in entrata promuove anche, attraverso l'opportunità di progetti specifici di conoscenza della nostra Isola nei paesi dotati di moneta forte, nuove tratte aeree studiate in modo apposito per quella determinata nazione e in base alla tipologia di clientela turistica.
3. La Regione al fine di incentivare la mobilità verso la nostra terra dei turisti con auto o altro veicolo su ruote a seguito, esclusi quelli per trasporto merci, incentiva una tratta navale da Olbia a Livorno a prezzi agevolati definita tratta navale low cost .
4. La Regione al fine di incentivare la mobilità verso la Sardegna con l'utilizzo di tratte aeree, istituisce attraverso la promozione di servizi di spedizione bagagli, da e per la Sardegna in collaborazione con le associazioni turistiche sarde, il servizio denominato "Bagagli in Sardegna prima di te".
Art. 17
Contratto di pianificazione degli eventi di animazione e valorizzazione annuali della Sardegna (CPA)1. La Regione, attraverso il coordinamento delle Pro loco della Sardegna, degli Assessorati regionali del turismo, artigianato e commercio, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e di Sardegna Sviluppo e Promozione, entro il 1° novembre di ogni anno redige e organizza il calendario annuale degli eventi folkloristici, culturali e sportivi, tenendo in considerazione di ripartire gli eventi nei dodici mesi dell'anno ed evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione degli stessi.
2. Per la calendarizzazione degli eventi, l'Agenzia si serve di un apposito comitato tecnico, la cui composizione viene proposta alla Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che ne fanno parte di diritto, e il direttore di Sardegna Sviluppo e Promozione. Sono membri di diritto del tavolo tecnico il presidente regionale delle Pro loco, un componente indicato dagli enti locali, il presidente della Commissione competente in materia di turismo del Consiglio regionale e altri cinque componenti indicati dalla Giunta regionale.
Art. 18
Contratto di pianificazione della forestazione produttiva (CPF)1. La Regione, al fine della valorizza-zione a fini turistici del patrimonio forestale, mediante l'Ente foreste della Sardegna, redige la mappatura dei boschi della Sardegna di patrimonio pubblico e privato e ne individua il piano di sviluppo e di fruizione, che deve prevedere l'individuazione della sentieristica divisa nelle tre categorie di utilizzo:
a) per trekking;
b) a cavallo;
c) in mountain bike.2. La Regione, al fine della valorizzazione a fini turistici del patrimonio forestale, individua nella mappatura di cui al comma 1, le aree da adibire a campeggi montani e o campeggi estivi per la promozione, attraverso le scuole sarde e quelle italiane, della vacanza ecologica.
3. La Regione, al fine di incentivare progetti pilota per la realizzazione di quanto previsto al comma 2, individua all'interno del bilancio congrue risorse e ne redige i bandi di partecipazione per soggetti pubblici e privati.
Art. 19
Contratto di pianificazione dell'agricoltura produttiva (CPA)1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura sarda, attraverso l'As-sessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, i suoi enti strumentali Argea, Laore, Agris e il coinvolgimento dei comuni della Sardegna, promuove la mappatura delle aree agricole della Sardegna e le divide e classifica secondo i seguenti parametri:
a) in base al loro grado di utilizzo;
b) in base al grado di irrigabilità dei suoli;
c) sulla base che siano pubbliche o private;
d) in base alle colture praticabili;
e) in base al reddito potenziale ottenibile.2. La Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e gli enti strumentali Argea, Laore, Agris, dopo gli adempimenti di cui al comma 1, che devono essere espletati comunque non oltre dieci mesi dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, predispone nei sei mesi successivi il master plan dell'agricoltura sarda che contiene:
a) il piano di utilizzo dei suoli;
b) l'indirizzo delle colture praticabili per zona di appartenenza;
c) l'analisi delle colture necessarie alla alimentazione dei prodotti tipici sardi di maggior gettito economico;
d) il piano di riordino fondiario sardo e di ambito omogeneo;
e) il piano di irrigazione necessario e il piano dei costi necessari.3. La Regione attraverso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, inserisce all'interno dei fondi comunitari, le strategie e le risorse per rendere attrattivo il master plan dell'agricoltura.
Art. 20
Internazionalizzazione del sistema regionale1. La Regione promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vi-gore della presente legge, l'Assessorato competente per materia, provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione, composto dalle rappresentanze di Regione, Centro estero delle camere di commercio Sardegna e le associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export.
Art. 21
Modifiche dell'attività dei Sardegna Store1. La Regione, al fine di meglio favorire la promozione dei territori, per accrescere i flussi turistici, specie in bassa stagione, per commercializzare le eccellenze dell'agro-alimentare, dell'allevamento e dell'artigianato e per attrarre investimenti nell'Isola, attraverso l'Agenzia regionale Sardegna Sviluppo e Promozione, modifica l'indirizzo di attività dei Sardegna Store, che da strumento statico collocato in modo permanente nei centri urbani delle grandi città, divengono strumento dinamico, da utilizzare in modo itinerante nello stato in cui sono ubicati.
2. Sardegna Sviluppo e Promozione promuove e incentiva nella Regione la realizzazione di una piattaforma unitaria dei prodotti sardi per l'alimentazione permanente.
Art. 22
Iniziative agevolabili1. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese, rappresentative dei principali comparti e settori regionali, a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale, ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, ai paesi balcanici e i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, a Sardegna Sviluppo e Promozione le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente capo.
Art. 23
Normativa europea di riferimento1. Costituiscono normative di riferimento degli interventi previsti dalla presente legge:
a) il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
b) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
c) la Comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)";
d) la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
Capo IV
AzioneArt. 24
Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca e dell'innovazione1. La Regione con la presente legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca e dell'innovazione.
2. L'osservatorio favorisce la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati lo sviluppo del sistema produttivo, la ricerca ed innovazione, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.
3. L'osservatorio esercita la sua attività per il tramite di Sardegna Sviluppo e Promozione e svolge i seguenti compiti:
a) facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale;
b) la promozione della circolazione e della diffusione delle informazioni e dei dati;
c) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione;
d) la predisposizione e l'implementazione di un sistema informativo territoriale al fine della raccolta, elaborazione, gestione e georeferenziazione dei dati informativi relativi all'attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo e della ricerca scientifica e dell'innovazione.4. L'osservatorio è l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.
5. L'osservatorio produce un rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'osservatorio.
7. La partecipazione dei componenti all'osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.
Art. 25
L'economia sociale del sistema regionale e l'incentivazione del reddito di comunità1. L'economia sociale si basa sull'insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, formazione ed educazione dell'individuo, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.
2. La Regione riconosce il ruolo essenziale dell'economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento dell'occupazione, con-tribuendo al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.
3. La Regione promuove e sostiene progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell'economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovativi di amministrazione e gestione integrata dei servizi sociali.
4. La Regione, attraverso il sostegno all'economia sociale, promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà e una visione dell'economia fatta di valori democratici per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica.
5. La Regione, attraverso il fondo previsto nelle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013), prevede tra le altre iniziative legate all'incentivazione della moneta complementare, un sussidio da corrispondere in Sardex pari a 500 euro a circa 10.000 beneficiari a fronte di ore di servizi alla comunità nell'ambito di progetti di pubblica utilità. All'interno del plafond ore previsto, Sardegna Sviluppo e Promozione individua i progetti e le finalità su cui inserire la disponibilità lavorativa dei soggetti beneficiari del fondo di comunità, ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 10.
Art. 26
Fondo per l'economia sociale1. A sostegno dell'economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso un fondo denominato Fondo per l'economia sociale, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce l'istituzione del Fondo per l'economia sociale, gli strumenti agevolativi e gli interventi complementari e funzionali ad essi dallo stesso finanziati, le modalità di accesso e utilizzo e le procedure di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.
Art. 27
Sistema regionale dell'innovazione1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:
a) la Regione, le province, le unioni di comuni, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
b) le università degli studi e i centri di ricerca pubblici e privati;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
e) i poli di innovazione;
f) le reti di impresa;
g) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa.2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono inoltre, tutti i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
3. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo. In particolare agevola la ricerca di base e favorisce il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI e loro forme associate.
Art. 28
Interventi in materia di ricerca e innovazione1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:
a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzative, gestionali e commerciali;
b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI o loro aggregazioni (poli di innovazione e reti di impresa).
Art. 29
Strumenti e tipologie di intervento1. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione sono conseguiti mediante i seguenti strumenti:
a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto interessi;
b) promozione e finanziamento di progetti;
c) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
d) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio;
e) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di politica industriale.
Art. 30
Fondo rotativo per le piccole e medie imprese (PMI)1. La Regione istituisce il Fondo rotativo per le piccole e medie imprese (PMI), con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali a sostegno di queste realtà produttive, attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Il fondo interviene, in via prioritaria, all'interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione o con provvedimento governativo e/o ministeriale.
3. La Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce priorità, spese ammissibili e modalità d'intervento del fondo rotativo per le PMI.
4. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
Art. 31
Aree di crisi regionali1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e nel rispetto della normativa vigente, le aree di crisi regionali.
2. Nelle aree di crisi così individuate si applicano prioritariamente gli strumenti della programmazione negoziata definiti nell'articolo 9, promuovendo gli accordi che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro e favorendo, nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, con il supporto di Sardegna Sviluppo e Promozione, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in accordo a quanto disciplinato dalle norme vigenti, per qualificare un territorio come: "area di crisi regionale".
Art. 32
Relazione sullo stato di attuazione della legge1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione, elaborata da Sardegna Sviluppo e Promozione, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge.
2. La relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo.
Art. 33
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse iscritte nell'UPB S06.02.002 (Promozione e propaganda turistica).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle altre disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziate in bilancio.