CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 547
presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - GALLUS - PITTALIS - SANNA Matteo - LOCCI - PIRAS - AMADU - PETRINI - GRECO - MURGIONI - RODIN - LAI - SANNA Paolo Terzo - SANJUST - BARDANZELLU - LUNESU - RANDAZZO - FLORIS Rosanna - STOCHINO - PERUil 31 luglio 2013
Disposizioni contro l'uso dei glifosati per la pulizia di margini stradali e delle strade ferrate
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è finalizzata all'introduzione del divieto dell'utilizzo dei glifosati nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane.
In Sardegna la manutenzione e pulizia dei margini stradali, di competenza ANAS e, dei margini delle strade ferrate, di competenza dell'ARST, FER servizi, FDS, province, consorzi di bonifica è stata realizzata, nella maggior parte dei casi, con diserbanti chimici (glifosate).
Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio ai danni che l'uso indiscriminato di diserbanti chimici produce alle colture e alla popolazione.
Il sempre maggiore impiego di prodotti fitosanitari nel settore extra agricolo, oltre che in quello agricolo, aumenta il rischio di contaminazione dell'ambiente e delle derrate alimentari destinate sia al consumo umano che animale.
La pratica del diserbo, nata per il controllo delle commensali in agricoltura, erroneamente considerata come alternativa allo sfalcio, viene ora utilizzata dall'ANAS e dall'ARST, FER Servizi, FDS, province, consorzi di bonifica, mediante utilizzo del diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato (il glifosate o suo omologo), per il "decoro" delle strade pubbliche e con la scusa di combattere le allergie da polline (in realtà, anziché ridurre le fonti di produzione di polline, se ne determina un aumento significativo con la proliferazione delle graminacee annuali nei versanti più assolati e della parietaria nei versanti in ombra).
Una volta effettuato il primo trattamento di diserbo, lo stesso si rende necessario anche negli anni successivi al fine di evitare la proliferazione delle erbe più aggressive, libere di espandersi, in seguito alla scomparsa della vegetazione che presidiava il terreno; il glifosate, comunemente conosciuto, tra gli altri, col nome commerciale di Roundup, erbicida molto potente, uccide un'ampia gamma di piante dopo 10-20 giorni dalla sua applicazione.
Anche a dosi più basse della comune diluizione a scopo agricolo sembrerebbe accertata la tossicità del glifosate su cellule della placenta, con possibili danni alla capacità riproduttiva femminile e al feto nel caso di gravidanza ed è stata osservata la correlazione con malattie tumorali del tipo linfomi non-Hodgkin's.
Tale allarmante quadro deriva dalle analisi effettuate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del Ministero dell'ambiente (ISPRA) relative alle acque superficiali, attraverso i dati raccolti nel 2008, che hanno rilevato una contaminazione diffusa da parte di questo erbicida e del suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico), il quale, come tutti i metaboliti, ha proprietà chimico fisiche, persistenza, mobilità e proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche in gran parte ignote.
Questi stessi dati contraddicono le affermazioni sulla rapida degradazione del glifosate, mentre sollevano le preoccupazioni verso un altro canale di pericolo per la salute, in quanto da un abituale consumo di acqua contaminata da glifosate (in quantità spesso abbondantemente superiori al massimo livello di contaminazione ammesso) possono derivare danni ai reni e al sistema riproduttivo.
Gli effetti del trattamento con diserbanti sistemici si manifestano a distanza di diversi giorni, pertanto c'è il rischio concreto che, soprattutto lungo le strade di periferia e in quelle meno trafficate, qualcuno raccolga lungo i margini stradali piante spontanee per uso alimentare senza rendersi conto della contaminazione chimica, essendoci una totale assenza di qualsivoglia segnalazione degli interventi fino ad oggi eseguiti dall'ANAS, ARST, FER Servizi, FDS o altro ente gestore comunque denominato, che risulta quindi particolarmente grave e lesiva della sicurezza dei cittadini.
L'uso estensivo e sistematico del diserbo è legato a una lunga serie di controindicazioni, tra le quali:
1) rischio per la salute della popolazione (ignari automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, raccoglitori, agricoltori, cittadini) nonché degli operatori (che comunque si possono proteggere), derivante dalla nebulizzazione di un prodotto chimico tossico che agisce a distanza di vari giorni e può permanere nel terreno e sulla vegetazione almeno per una settimana;
2) esposizione delle scarpate sottoposte al diserbo a una maggiore possibilità frane e smottamenti e conseguente rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;
3) drastica riduzione della biodiversità vegetale e animale e della capacità di autoregolazione dei numerosi habitat seminaturali che garantiscono, oltre ad un aspetto gradevole, la funzionalità e la biodiversità delle scarpate stradali;
4) possibilità di trasmissione dei componenti tossici ai corpi idrici, in cui sono state trovate concentrazioni inaspettate anche in Italia, determinando condizioni accertate di danno alla fauna anfibia e una delle più probabili cause di rarefazione degli anfibi;
5) sensibile riduzione dell'assorbimento dell'anidride carbonica e dell'abbattimento delle sostanze azotate contenute nelle acque superficiali da parte della copertura vegetale eliminata.Il diserbo dei bordi stradali, rispetto al tradizionale intervento di sfalcio, non presenta alcun vantaggio, infatti:
1) l'aspetto dei bordi trattati è oltremodo sgradevole dal punto di vista estetico;
2) non si limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non si elimina la necessità delle operazioni di sfalcio, che debbono comunque essere effettuate.In compenso il trattamento con fitofarmaci determina numerosi danni (sia diretti che indiretti) e crea le condizioni di rischio per effetti negativi anche gravi:
1) non permette alla vegetazione seminaturale di svolgere il ruolo di difesa del terreno ed espone le scarpate stradali, come anzi evidenziato, all'erosione e agli smottamenti;
2) arreca danni pesanti alla vegetazione, che perde istantaneamente diversi decenni di maturazione accumulati con il tempo, e provoca la scomparsa locale di numerose specie e l'impossibilità, in alcuni casi, del ritorno allo stato precedente, anche dopo l'abbandono della pratica (dopo due o tre interventi in anni successivi si annulla anche la carica dei semi del terreno);
3) arreca danni diretti ed indiretti anche alla fauna minore, basti pensare agli effetti sulle popolazioni di carabidi che hanno uno stretto rapporto col terreno e con la qualità della copertura erbacea;
4) rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate vengono invase da poche specie annuali particolarmente vigorose ed aggressive, come varie specie di Avena e di Bromus, Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis e Sorghum halepense;
5) impone l'acquisto di attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi, mentre non si investe nel miglioramento delle conoscenze, della preparazione dei tecnici, oltre che nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate;
6) determina una perdita di maturità degli ecosistemi marginali, con conseguente riduzione della complessità e della funzionalità sia dal punto di vista vegetale che animale;
7) mette a rischio il permanere in molte aree ai margini stradali degli ultimi centri di conservazione della biodiversità.Ricordiamo che il settore è regolato dal Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari 2008-2011 (adottato dalla Regione con determinazione n. 1031 del 18 dicembre 2003 del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, attuativo della direttiva n. 91/414/CEE); dal decreto legislativo n. 124 del 1995 con cui si autorizza l'utilizzo di un prodotto fitosanitario solo se non produce, in maniera diretta o indiretta, effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali, sui vegetali, sui prodotti vegetali, sulle acque potabili o sotterranee e sull'ambiente in generale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione1. La presente legge, sulla base dei principi contenuti nel Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari 2008-2011(adottato con determinazione n. 1031 del 18 dicembre 2003 del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), con cui si autorizza l'utilizzo di un prodotto fitosanitario solo se non produce, in maniera diretta o indiretta effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali, sui vegetali, sui prodotti vegetali, sulle acque potabili o sotterranee e sull'ambiente in generale, è finalizzata all'introduzione del divieto per le aziende quali ANAS, ARST, FER Servizi, FDS, province, comuni, consorzi di bonifica, consorzi industriali e qualsiasi altro ente statale, parastatale, regionale, provinciale, comunale gestore del tratto di strada competente, dell'utilizzo dei diserbanti nelle operazioni di manutenzione ordinaria e delle strade urbane ed extraurbane.
2. La Regione svolge la funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nel rispetto dei regolamenti comunali.
Art. 2
Criteri e procedure amministrative1. L'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 3, approva i provvedimenti relativi al divieto dell'utilizzo dei diserbanti chimici per la pulizia di margini stradali e delle strade ferrate.
Art. 3
Commissione provinciale di vigilanza1. È istituita, quale organo di vigilanza, con atto provinciale, la commissione provinciale di vigilanza, composta:
a) da un rappresentante della provincia competente, che la presiede;
b) da un rappresentante del Corpo forestale della Regione;
c) da un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria ASL.2. La commissione dura in carica cinque anni con possibilità, alla scadenza, di riconferma dei componenti e può avvalersi della collaborazione di studiosi ed esperti del settore. I componenti, qualora impossibilitati a partecipare alle riunioni della commissione, possono essere sostituti dai membri supplenti, anche essi nominati con atto della provincia interessata. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La convocazione, avente cadenza almeno trimestrale, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è inviata ai componenti della commissione almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
3. Ai componenti della commissione spetta il trattamento di missione previsto per il personale dirigenziale della provincia interessata.
Art. 4
Vigilanza1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie ASL, del Corpo forestale della Regione, territorialmente competenti, e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge.
2. Sono fatti salvi i controlli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.
Art. 5
Sanzioni amministrative1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 6.000 e alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature chiunque violi le disposizioni di divieto dell'utilizzo dei diserbanti chimici per la pulizia di margini stradali e delle strade ferrate.
Art. 6
Norme transitorie1. Tutti gli enti interessati sono tenuti a fissare o adeguare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i propri regolamenti.
Art. 7
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziate in bilancio.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).