CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 541
presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - SANNA Matteo - GALLUS - MURGIONI - RODINil 26 luglio 2013
Istituzione del Centro regionale per la prevenzione delle calamità naturali
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge si pone come obbiettivo quello di creare una rete di diffusione della cultura e della sensibilizzazione per la prevenzione delle calamità naturali.
Al fine di perseguire tale scopo, la Regione autonoma della Sardegna istituisce il Centro regionale per la prevenzione delle calamità naturali, che verrà identificato con la sigla CRC.
Tale centro si occuperà di diffondere la cultura della prevenzione all'interno di quelle strutture sensibili in generale rispetto alle calamità, ma anche sensibili in senso lato, ovvero dove operino soggetti interessati dal mondo dell'educazione, dell'infrastrutturazione pubblica e privata e dell'amministrazione pubblica.
Altro obbiettivo perseguito dalla presente proposta è quello di prevedere misure di intervento straordinario qualora si verifichino nella nostra Regione calamità naturali tali da determinare in una o più comunità l'impossibilità della garanzia dei normali servizi pubblici, nonché il presentarsi di rischi per le persone, per gli animali domestici, la fauna selvatica e per la stabilità infrastrutturale nelle comunità locali.
Ad occuparsi della gestione delle emergenze sarà l'Unità di crisi per la difesa dalle calamità, identificata dalla sigla UCC.
Tale unità, composta dagli stessi organismi rappresentati nel CRC ed eventualmente implementata con esperti delle forze armate, delle forze dell'ordine della Croce rossa italiana (CRI) e da eventuali soggetti volontari, si riunirà tempestivamente per coordinare i soccorsi e la gestione della calamità in generale.
I dati fruibili rispetto agli effetti dei disastri naturali e delle calamità in generale svelano aspetti allarmanti nella cultura della prevenzione e negli handicap nella gestione di suddetti eventi, tali da dover riformare quanto prima, a garanzia dei cittadini e più in generale delle comunità sarde, il sistema di prevenzione e di intervento al presentarsi di calamità.
La gestione dell'emergenza in Italia è probabilmente superata da altri modelli, se pensiamo che solo gli eventi franosi, spesso causati da disastri di origine idrogeologica, intaccano il PIL sette volte tanto rispetto agli USA, alla Russia e ai paesi UE.
Nell'ultimo secolo, in Italia, contiamo oltre 172.000 vittime, a causa di calamità e disastri naturali in genere. È sotto gli occhi di tutti l'aumento esponenziale di questi fenomeni, intesi sia come fenomeni fisici di origine idrica, geologica, idrogeologica, incendiaria, sia di origine biologica, come epidemie e malattie mortali di natura contagiosa che intervengono sulla comunità umana e sul patrimonio zootecnico e/o agricolo.
L'articolato costituente la proposta va ad intaccare l'attuale concetto di compartimentazione delle aree di competenza intendendo il rischio, la prevenzione e l'intervento come una composita combinazione di fattori. Solo una visione globale della valutazione del pericolo imminente e latente, della cultura di mosaico ambientale e di gestione delle emergenze può intervenire a dettare un cambiamento radicale in quella che genericamente definiamo calamità naturale.
La strada che apre e indica la proposta di legge in oggetto è una via nuova, che considera i fattori ambientali antropici e statistici come cause in continuo scambio di relazioni.
È considerando gli effetti di relazione tra queste cause che possiamo stabilire più precisamente punti critici, per destinare risorse alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.
Si tratta di un nuovo approccio, dove viene messo in discussione un modello di intervento basato su costose azioni infrastrutturali tese ad abbattere il rischio oltre la sua soglia fisiologica.
La diffusione della cultura della prevenzione dai rischi idrogeologici, a tutti i livelli della società, è la chiave di volta per limitare i danni derivanti dalle calamità.
L'esposizione antropica presente su tutto il pianeta, va intesa come fattore di rischio e non esclusivamente come problema.
Un forte rispetto dell'ambiente naturale, inteso anche come suolo, riconduce ad una più equilibrata gestione del territorio, che è di fatto garanzia di minor danno a carico delle comunità in termini di rischio.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Istituzione del Centro regionale per la prevenzione delle calamità naturaliArt. 1
Definizioni1. Per le finalità della presente legge si intende per calamità naturale un fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale e/o ricollegabili all'attività umana. Le tipologie di calamità naturali a cui è rivolto il Centro regionale per la prevenzione delle calamità (CRC) sono quelle di natura idrica e idrogeologica riconoscibili in alluvioni, maremoti e inondazioni:
a) le alluvioni, ai fini della presente legge, sono intese come accumulo di materiale fluviale al di fuori degli argini dei corsi d'acqua in seguito ad un'esondazione;
b) i maremoti, ai fini della presente legge, sono intesi come anomali moti ondosi del mare, originati da fenomeni sismici o frane sottomarine e costituenti lo spostamento improvviso di una grande massa d'acqua verso l'entroterra;
c) le inondazioni, ai fini della presente legge, sono intese come allagamenti temporanei in tempi brevi (da ore a giorni) di un'area ben definita e abitualmente subaerea, da parte di una massa d'acqua.2. Per CRC si intende l'organismo istituito dalla presente legge, denominato Centro regionale per la prevenzione delle calamità.
3. Per UCC si intende l'organismo subordinato al CRC e istituito con la presente legge, denominato Unità di crisi per la difesa dalle calamità.
Art. 2
Compiti del CRC1. Il CRC:
a) sviluppa e coordina tutte quelle attività necessarie a diffondere la cultura della prevenzione alle calamità e alla gestione dell'emergenza in casi di calamità;
b) persegue lo scopo di tutelare le comunità sarde, i patrimoni archeologici, il comparto agricolo e il comparto zootecnico dalle calamità naturali; per perseguire tali scopi il CRC diffonde la cultura della prevenzione nelle scuole, nelle università, tra i professionisti e le imprese operanti nel settore dell'edilizia pubblica e privata, nonché presso i comuni della Sardegna.2. Il CRC è dotato di un'unità di crisi denominata Unità di crisi per la difesa dalle calamità identificata dalla sigla UCC. L'UCC si attiva, su chiamata del capo della Protezione civile, entro tre ore dal presentarsi della calamità o del rischio di calamità mettendosi a capo delle operazioni occorrenti alla messa in sicurezza delle comunità. Sono componenti dell'UCC quadri appartenenti ai medesimi organismi rappresentati presso il CRC.
3. Il Presidente della Regione, congiuntamente al Comandante regionale della protezione civile, è a capo del CRC. Le competenze presso il Consiglio regionale sono assegnate alla Commissione competente in materia di agricoltura, forestazione produttiva, bonifica, acquacoltura, caccia e pesca, pesca industriale e marittima, alimentazione, tutela dell'ambiente, forestazione ambientale, recupero ambientale, parchi e riserve naturali, difesa del suolo.
4. L'UCC è costituita al fine di contrastare gli effetti derivanti dalle calamità naturali attraverso il coordinamento e la direzione degli attori preposti alla gestione delle emergenze sotto un unico comando.
Art. 3
Composizione apparato direttivo del CRC1. Gli organismi preposti e competenti rispetto al CRC sono l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comando regionale del corpo forestale, il Comando regionale della protezione civile, il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (118) e i Vigili del fuoco.
2. I componenti del direttivo e il direttivo rimangono in carica tre anni, e il loro incarico può essere rinnovate per due volte.
3. I soggetti di cui al comma 1 compongono l'apparato direttivo del CRC nella misura di un rappresentante per ogni ente componente il centro regionale.
4. Con apposito protocollo di intesa le associazioni di volontariato riconosciute possono entrate a far parte del CRC alle medesime condizioni di cui al comma 1.
5. Con apposito protocollo di intesa possono far parte del direttivo CRC i corpi delle forze armate, della Croce rossa italiana (CRI), della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia di Stato. Le condizioni, per quanto attiene i rappresentanti in direttivo, corrispondono alle medesime di cui al comma 1.
6. Il direttore del CRC è nominato dal Presidente della Regione.
7. Il direttore del CRC è selezionato tra una rosa di dirigenti fornita dai soggetti componenti il direttivo, e comunque non tra gli stessi membri.
8. Ogni ente, corpo o associazione rappresentata in direttivo può esprimere un solo nome nella rosa.
9. I nomi espressi devono avere funzioni dirigenziali nell'ente o nel corpo di provenienza.
10. Nel caso delle associazioni, i nomi espressi devono essere dirigenti in ambiti extrassociativi, in uno dei corpi o degli enti già riconosciuti nel direttivo.
11. I membri del direttivo corrispondono ai membri non eletti della rosa di nomi presentati al Presidente della Regione.
12. Le associazioni possono esprimere un nome diverso da quello proposto per la figura di direttore.
13. Non è riconoscibile alcun trattamento economico al direttore e ai delegati del CRC, salvo la paga oraria prevista dal contratto di provenienza del delegato o del direttore e gli eventuali rimborsi e/o mezzi per le finalità del CRC.
14. Le ore lavorative dei delegati, qualora l'attività si svolga in orario di lavoro, sono in capo agli organismi di appartenenza; per quanto comporta, invece, le ore in straordinario e/o in notturna, oltre le spese accessorie per le eventuali indennità di missione, sono in capo alla Regione autonoma della Sardegna.
Art. 4
Funzioni del direttivo del CRC1. L'apparato direttivo del CRC è composto da un membro di direzione per ognuno degli enti e dei soggetti pubblici o sociali coinvolti nella gestione del centro.
2. La direzione si riunisce comunque non meno di una volta a trimestre.
3. La direzione è responsabile della gestione delle attività del CRC e degli organismi ad esso correlati.
4. La direzione ha inoltre funzione consultiva per quanto riguarda le decisioni assunte dal direttore ed è responsabile unico delle iniziative del CRC il direttore incaricato.
5. Ai membri di direzione sono affidate le deleghe secondo la provenienza ovvero secondo gli ambiti in cui lo stesso componente è competente, in linea con il corpo, l'ente o l'associazione di provenienza.
6. Sono previste all'interno del direttivo otto deleghe fondamentali, implementabili con deliberazione del direttore del CRC. Le deleghe sono così individuate:
a) alla gestione delle emergenze sanitarie;
b) alla gestione delle emergenze sanitarie animali;
c) all'ordine pubblico;
d) alle infrastrutture di emergenza;
e) alla sistemazione degli sfollati;
f) alla messa in sicurezza degli edifici;
g) alla diffusione della cultura della sicurezza;
h) alla promozione della cultura della bioedilizia antisismica.7. Il direttivo è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8.Il delegato alla gestione delle emergenze sanitarie umane di cui al comma 6, lettera a), ha la responsabilità di promuovere e di stabilire, all'interno degli organismi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, in collaborazione con la Protezione civile, i Vigili del fuoco, l'Esercito italiano e le associazioni di volontariato, esercitazioni di primo soccorso e di messa in sicurezza dei feriti gravi. Il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che viene approvato dal direttore del CRC.
9. Il delegato alla gestione delle emergenze sanitarie animali di cui al comma 6, lettera b), ha la responsabilità di promuovere e stabilire, presso i cantieri forestali e gli allevamenti con più di cinquecento capi bovini e oltre mille capi ovini, la cultura della prevenzione e della protezione della fauna domestica, in collaborazione con il delegato competente dell'UCC. Il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che viene approvato dal direttore del CRC.
10. Il delegato all'ordine pubblico di cui al comma 6, lettera c), ha la responsabilità di promuovere e stabilire, all'interno degli organismi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, periodiche esercitazioni nelle scuole e negli uffici pubblici dei comuni a rischio idrogeologico, anche in collaborazione con il delegato dell'UCC alla gestione delle emergenze sanitarie, alla polizia di Stato e alle forze armate in genere. Il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che è approvato dal direttore del CRC.
11. Il delegato alla sistemazione degli sfollati di cui al comma 6, lettera d), in collaborazione con la Protezione civile, i Vigili del fuoco, l'Esercito italiano e le associazioni di volontariato, ipotizza gli scenari successivi a eventi dovuti a calamità di origine idrogeologica e prevede le modalità per sistemare in strutture provvisorie o presso edifici pubblici gli sfollati; il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che è approvato dal direttore del CRC.
12. Il delegato alla diffusione della cultura della sicurezza di cui al comma 6, lettera e), ha la responsabilità di promuovere e stabilire, all'interno degli organismi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 periodiche esercitazioni nelle scuole e negli uffici pubblici dei comuni a rischio idrogeologico, anche in collaborazione con il delegato dell'UCC alla gestione delle emergenze sanitarie, oltre a sviluppare convegnistica e attività conoscitiva in merito alla prevenzione dalle calamità di natura idrogeologica; il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che è approvato dal direttore del CRC.
13. Il delegato alla promozione della cultura della bioedilizia antisismica di cui al comma 6, lettera f), ha la responsabilità di promuovere presso le pubbliche amministrazioni, gli operatori del comparto edile e della progettazione, la cultura alla sicurezza e alla ecosostenibilità di abitazioni, strutture pubbliche e infrastrutture. Il delegato redige annualmente un piano delle attività con relativi costi, che è approvato dal direttore del CRC.
Art. 5
Compiti del direttivo e del direttore1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il primo direttivo del CRC ed è nominato il direttore del centro.
2. Il direttivo, entro sei mesi dalla propria costituzione, dà vita all'UCC.
3. Il direttore del CRC, entro tre mesi dalla sua nomina, approva le linee programmatiche annuali, presentate dai delegati con allegato dettaglio finanziario.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno i membri del direttivo presentano i piani operativi annuali corredati di allegato finanziario.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore approva i piani operativi annuali corredati di allegato finanziario.
6. Le esercitazioni sono concordate con i delegati operativi dell'UCC che curano gli aspetti logistici delle stesse.
7. Per le finalità da perseguire, il CRC può coinvolgere i corpi e le competenze degli organismi costituenti il direttivo.
8. Il direttivo è convocato una volta al mese per la verifica e la gestione delle attività.
9. Il direttivo si riunisce con quindici giorni di preavviso e subordinatamente alla ricezione della convocazione da parte del direttore CRC con relativo ordine del giorno.
Art. 6
Trasparenza amministrativa,
risorse e raccolta fondi1. Le risorse sono assegnate su base di programmazione triennale nella legge per la disposizione del bilancio della Regione.
2. Il CRC, al fine del perseguimento dei propri obbiettivi, può raccogliere risorse pubbliche o private attraverso campagne di sensibilizzazione e autofinanziamento, nelle modalità e nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Su base semestrale il CRC presenta alla Commissione consiliare competente presso il Consiglio regionale un report delle attività e della gestione delle risorse.
4. Per quanto attiene ai bilanci di previsione e consuntivi, il CRC si attiene alle leggi vigenti in materia.
5. Il CRC destina le risorse all'UCC garantendo così il regolare espletamento delle funzioni operative dell'unità di crisi.
Capo II
Istituzione dell'UCCArt. 7
Costituzione dell'UCC1. Entro sei mesi dalla costituzione del direttivo del CRC è nominato il direttore dell'UCC dal Presidente della Regione.
2. Il Direttore dell'UCC è selezionato tra una rosa di dirigenti fornita dai soggetti componenti il direttivo CRC, ma non tra gli stessi membri.
3. Ogni ente, corpo o associazione rappresentato in direttivo può esprimere un solo nome nella rosa.
4. I nomi espressi devono avere funzioni dirigenziali nell'ente o nel corpo di provenienza e devono avere comprovata esperienza nella gestione delle emergenze o specializzazioni apposite.
5. Nel caso delle associazioni, i nomi espressi devono essere dirigenti in ambiti extrassociativi, in uno dei corpi o degli enti già riconosciuti nel direttivo.
6. Entro sei mesi dalla costituzione, il direttivo CRC dà vita all'UCC stabilendone regolamento interno, protocolli e disponibilità finanziaria.
7. Le competenze delle attività operative in ambito di gestione delle emergenze sono affidate esclusivamente al direttore dell'UCC.
8. Il direttore dell'UCC deve essere persona diversa dai membri del direttivo CRC, ma scelta tra i corpi, gli enti e le associazioni riconosciute nel direttivo CNR.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato il direttore dell'UCC.
10. I membri componenti l'UCC corrispondono nelle deleghe a quelli del CRC e sono delegati alla gestione della crisi nelle materie di competenza.
11. I componenti dell'UCC corrispondono ai membri non eletti della rosa di nomi presentati al Presidente della Regione per la nomina del direttore dell'UCC.
12. Non è riconoscibile alcun trattamento economico al direttore e ai delegati dell'UCC salvo la retribuzione oraria prevista dal contratto di provenienza del delegato o del direttore e gli eventuali rimborsi e/o mezzi per le finalità del CRC.
13. Le ore lavorative dei membri e del direttore UCC, qualora l'attività si svolga in orario di lavoro, sono in capo agli organismi di appartenenza; per quanto comporta, invece, le ore in straordinario e/o in notturna, oltre le spese accessorie per le eventuali indennità di missione, sono in capo alla Regione autonoma della Sardegna.
14. I membri dell'UCC sono convocati una volta al mese per la verifica e la gestione delle attività.
15. Il direttivo si riunisce con quindici giorni di preavviso e subordinatamente alla ricezione della convocazione da parte del direttore UCC con relativo ordine del giorno.
16. Il direttore dell'UCC è membro del direttivo CRC e svolge la funzione di vicedirettore del CRC.
17. Le modalità operative e gestionali dell'UCC sono stabilite dal CRC entro tre mesi dalla costituzione del primo direttivo CRC.
Capo III
Disposizioni transitorie e finaliArt. 8
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2013, fanno carico alle risorse iscritte nell'UPB S04.03.005 (Protezione civile - Spese correnti) del bilancio della Regione per gli anni 2013 2015 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 9
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).