CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 540
presentata dal Consigliere regionale
ARBAUil 24 luglio 2013
Sistema di spiagge intelligenti ed accessibili a favore delle persone con disabilità
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è finalizzata a costituire nella nostra Isola un sistema di spiagge intelligenti ed accessibili alle persone con disabilità, ciò con il duplice obiettivo di fare il proprio dovere di istituzione pubblica che interviene per favorire pari condizioni alle tante famiglie che, con coraggio, determinazione ed amore, suppliscono alla mancanza di strutture tese ad abbattere le barriere architettoniche e culturali, ed allo stesso tempo candidare le nostre spiagge a luogo di villeggiatura per un potenziale ed importante bacino d'utenza. Si evidenzia che il mercato potenziale è di 5 milioni di persone in Italia e di 75 milioni in Europa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di spiagge intelligenti ed accessibili che consenta la qualificazione e l'adeguamento delle spiagge della Sardegna ai principi ed alle regole della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tesa a favorire l'accesso delle persone con disabilità nelle spiagge a norma decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 2
Agevolazioni1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, introduce:
a) la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
b) la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni o dei concessionari delle spiagge.
Art. 3
Destinatari1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
b) società di capitali e consorzi di società con sede legale in Sardegna;
c) associazioni e loro federazioni.
Art. 4
Applicazione delle agevolazioni1. Le agevolazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si applicano a tutte le opere poste a servizio delle spiagge intelligenti ed accessibili.
Art. 5
Norme generali1. I progetti per gli interventi di cui all'articolo 4 devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti, ed i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
Art. 6
Norma finanziaria1. Per quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettera b), si fa fronte mediante somme indicate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sull'UPB S05.03.06 nel bilancio della Regione per l'annualità 2014.
2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).