CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 537
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - Giampaolo DIANA - CUCCUREDDU - DEDONI - Matteo SANNA - Christian SOLINAS - Mario DIANA - Daniele Secondo COCCOil 23 luglio 2013
Norme urgenti in materia di usi civici e in materia di beni paesaggistici
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è, in primo luogo, finalizzata a introdurre più efficaci procedure in materia di ricognizione generale degli usi civici esistenti in Sardegna al fine di pervenire ad una loro gestione più dinamica, seppure sempre nel rispetto delle esigenze di tutela dell'uso pubblico.
Inoltre la proposta di legge intende modificare una preesistente disposizione legislativa interpretativa regionale, al fine di consentirne una più efficace applicazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ricognizione generale degli usi civici1. La Giunta regionale, mediante un Piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e all'individuazione su cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. A tal fine in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), ed in via straordinaria al fine di superare i limiti e le incongruenze legate alle procedure di accertamento già decretato delle terre gravate da uso civico, i comuni sono delegati, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge e con le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di valorizzazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 1994, alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio.
3. A tal fine i comuni, oltre a documentare il reale sussistere dell'uso civico, possono proporre permute, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente. Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile la originaria sussistenza del vincolo demaniale civico. I comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere. Per quanto previsto al presente articolo non possono essere assimilate a uso civico le terre pubbliche sottoposte da provvedimenti prefettizi ad assegnazione per finalità sociali.
4. Tutte le risultanze degli accertamenti già decretati che non risultino confermate o coerenti con la documentazione giustificativa del piano di accertamento straordinario di cui al comma 1 decadono con l'approvazione da parte della Giunta regionale, non oltre i tre mesi dalla conclusione delle procedure comunali, del Piano straordinario di accertamento.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 20121. All'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), al comma 1:
a) dopo le parole "norma fondamentale di riforma economico-sociale" sono soppresse le parole "di cui all'articolo 142";
b) dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni," sono soppresse le parole "ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a) e b) di detto articolo,";
c) le parole "alle zone umide" sono sostituite dalle parole "alle citate zone umide tipizzate e individuate ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).