CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 536/A

presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo - TOCCO

il 23 luglio 2013

Norme per la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di impianti solari termodinamici

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RELAZIONE DEL proponente

La presente norma ha lo scopo di voler definire la procedura autorizzatoria da applicare alle istanze di realizzazione di impianti solari termodinamici presentate in data antecedente l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 34/33 (Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008).

Prima dell'entrata in vigore delle nuove direttive approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, infatti, questa tipologia di impianto, se non superava la potenza termica complessiva di 50 MW, non era ricompresa tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) (Screening) previste dall'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23.

Con le succitate nuove direttive sono state adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, nell'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA anche impianti industriali solari termodinamici di potenza elettrica superiore a 1 MW.

Il comma 2 della norma, pertanto, riguarda solo ed esclusivamente le istanze presentate prima del 7 agosto 2012 che non devono essere sottoposte alla procedura di screening se non superano la potenza termica di 50 MW. La mancata approvazione della presente norma lascia alla discrezionalità degli uffici istruttori la possibilità o meno di assoggettare a screening i progetti di cui alle suddette istanze di autorizzazione. Il legislatore con la presente norma non intende derogare alle norme attualmente vigenti, ma intende garantire la giusta applicazione delle regole vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

RANDAZZO - Presidente - PORCU - Vice presidente - PITEA - Segretario - AGUS - Segretario - BARDANZELLU - COCCO Pietro - CUCCUREDDU - DESSÌ - FLORIS Rosanna - MULA - MULAS - OPPI - PERU

Relatore: DIANA Giampaolo

pervenuta il 10 dicembre 2013

La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 5 novembre 2013, ha licenziato, a maggioranza e con l'astensione del rappresentante del Partito sardo d'azione, il seguente testo, che recepisce il contenuto della proposta di legge n. 536. La proposta di legge si compone di una sola norma che definisce la procedura autorizzatoria da applicare alle istanze di realizzazione di impianti solari termodinamici presentate in data antecedente l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 34/33 (Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008).

Prima dell'entrata in vigore delle nuove direttive approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, infatti, questa tipologia di impianto, se non superava la potenza termica complessiva di 50 MW, non era ricompresa tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) (Screening) previste dall'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 2008.

Con le nuove direttive sono state adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo, nell'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche impianti industriali solari termodinamici di potenza elettrica superiore a 1 MW.

Il comma 2 della norma, pertanto, riguarda solo ed esclusivamente le istanze presentate prima del 7 agosto 2012 che non devono essere sottoposte alla procedura di screening se non superano la potenza termica di 50 MW. La mancata approvazione della presente norma lascia alla discrezionalità degli uffici istruttori la possibilità o meno di assoggettare a screening i progetti di cui alle suddette istanze di autorizzazione. Il legislatore, con la presente norma, non intende derogare alle norme attualmente vigenti, ma intende garantire la giusta applicazione delle regole vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Procedura di autorizzazione

1. I progetti relativi alla realizzazione di impianti solari termodinamici con potenza superiore a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

2. I progetti di impianti solari termodinamici per i quali è stata presentata l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 34/33 (Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale - Sostituzione della Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 24/23), e che non rientrano nelle categorie di opere previste dall'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23 (Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica), sono esclusi dalla procedura di verifica di cui al comma 1. Con le nuove direttive sono state adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo nell'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche impianti industriali solari termodinamici di potenza elettrica superiore a 1 MW.

 

Art. 1
Procedura di autorizzazione

(identico)