CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 534

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - PISANO - DEDONI - MULA - FOIS - MELONI Francesco

il 26 giugno 2013

Integrazione della legge quadro in materia di consorzi di bonifica per consentire la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e consentire l'accesso ai finanziamenti nazionali per il comparto

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2008, consente all'Amministrazione regionale di promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.

Il successivo comma 3, come sostituito dall'articolo 18, comma 23, lettera c), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, assegna specificatamente ai consorzi di bonifica, la possibilità di poter realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo. Scopo evidente, in linea con l'intero impianto della legge quadro sui consorzi, la contrazione dei costi di gestione e distribuzione dell'acqua per gli scopi agricoli e degli oneri della Regione imposti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2008, che prevede il ristoro ai consorzi dell'80 per cento dei costi sostenuti per il consumo di energia elettrica.

L'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), prevede letteralmente che:
"1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.
3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.".

Il successivo articolo 18 prevede che il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale è l'Ente acque della Sardegna (ENAS) mentre la titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina, con l'articolo 166, gli "Usi delle acque irrigue e di bonifica":
"1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. 1 rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.".

Recentemente, sul tema della produzione di energia idroelettrica, è sceso in campo il legislatore nazionale, proprio all'interno delle "Misure urgenti per la crescita del Paese", cantierate dal Governo Monti (articolo 59, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, in coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, letteralmente, "Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Lo stesso commissario gestore delle attività dell'ex Agensud, struttura operativa del Ministero delle politiche agricole e agro-forestali che già dispone delle relative risorse finanziarie, ha avviato le iniziative tendenti alla semplificazione delle procedure autorizzative propedeutiche alla realizzazione degli impianti idroelettrici di competenza dei consorzi di bonifica, facendo esplicito riferimento alle realtà consortili, recepite dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, concernente "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Considerato l'impianto normativo regionale in ordine all'utilizzo delle acque, per scopi di produzione idroelettrica, si ritiene necessario introdurre nella legge che disciplina l'attività dei consorzi di bonifica la previsione espressa del riconoscimento della medesima facoltà già riconosciuta dalla normativa statale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

La norma proposta contribuisce alla contrazione dei costi di gestione dei consorzi di bonifica della Sardegna, in linea con la legge regionale n. 6 del 2008, abbattendo i costi finali dell'acqua agricola.

In tal modo, in una situazione di forte crisi dell'intero settore agricolo, si riducono i contributi a carico dei consorziati, si agevola la ripresa del comparto e, nel contempo, si consente la contrazione degli oneri per il ristoro ai consorzi delle spese di energia elettrica imposti ex legge regionale n. 6 del 2008.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Integrazioni all'articolo 6 della
legge regionale n. 6 del 2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), così come modificato dall'articolo 18, comma 23, lettera c), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è inserito il seguente:
"3 bis. I consorzi di bonifica hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di adduzione e di distribuzione ad uso irriguo per la produzione di energia elettrica, secondo le disposizioni previste dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".