CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 531
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - PITTALIS - GALLUS - LOCCI - PETRINI - AMADU - BARDANZELLU - FLORIS Rosanna - GRECO - LUNESU - MURGIONI - PERU - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - SANJUST - STOCHINO - TOCCOil 18 giugno 2013
Norme per la prevenzione e la cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche. Assistenza integrata territorio-ospedale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il diabete mellito e le sue complicanze, per la prevalenza in continuo aumento (epidemia diabete), sono uno dei maggiori problemi sanitari emergenti e una delle prime voci di spesa sanitaria. Tale fenomeno è dovuto in parte all'allungamento della vita media, all'alimentazione e alla riduzione dell'attività fisica, presupponendo che le cause genetiche, ancora per lo più ignote, non siano in aumento. Nella Regione, nel 2007, la prevalenza del diabete mellito era di circa il 6,5 per cento nella popolazione sopra i 15 anni (maschi 6,8 per cento, femmine 6 per cento) aumentando fino al 12,1 per cento nella popolazione di età superiore ai 65 anni. Le principali forme sono il diabete tipo 1 (8 per cento), il tipo 2 (90 per cento) ed il diabete gestazionale (circa 2 per cento). Il tipo 1 è una forma prevalentemente, ma non esclusivamente, infantile-giovanile, ha un picco tra 1-14 anni e richiede il trattamento insulinico sin dall'inizio. In Sardegna vi sono 38 nuovi casi all'anno di diabete ogni 100 mila bambini sotto i 14 anni contro una media italiana di 9. Ogni anno in Sardegna si ammalano 250 giovani fino ai 30 anni.
Il tipo 2, è caratteristico dell'età adulta, oltre i 40-45 anni, ma, dato che circa il 25 per cento dei bambini in età scolare è sovrappeso e circa l'11 per cento è obeso, è facile prevedere una epidemia del tipo 2 in età giovanile sotto i 30 anni. Spesso controllato con dieta, esercizio fisico e/o ipoglicemizzanti orali, può richiedere dopo molti anni di malattia il trattamento insulinico. Mentre il tipo 1 ha una sintomatologia chiara all'esordio, in un recente studio italiano (IGLOO) è stato evidenziato che fra le persone di 55 anni con uno o più fattori di rischio (obesità, familiarità per diabete, ipertensione arteriosa ecc.), il 20 per cento aveva il tipo 2 senza saperlo. Questo dato aumenta notevolmente la prevalenza del tipo 2 nella popolazione adulta (diabete non noto).
Il diabete gestazionale prevale sul 18 per cento delle gravidanze ed è causa di gravi complicanze neonatali (macrosomia, ipoglicemia neonatale, iperbilirubinemia, policitemia, distress respiratorio, distocia di spalla al parto), mentre le principali complicanze materne in corso di gravidanza complicata da diabete gestazionale sono la pre-eclampsia e la maggiore frequenza di taglio cesareo.
Le complicanze macrovascolari (in particolare infarto miocardico e ictus), rappresentano la prima causa di morte e la voce più costosa in termini di ricoveri ospedalieri per la popolazione diabetica. Le complicanze micro vascolari (retinopatia, neuropatia e nefropatia) sono tra le principali cause di cecità legale, amputazione non traumatica degli arti inferiori, dialisi e trapianto renale. Il costo diretto del diabete varia da un minimo di 1.000 euro/anno/paziente in assenza di complicanze, a 2.600 euro in presenza di complicanze microvascolari (retinopatia, neuropatia o nefropatia), a 3.550 euro in presenza di complicanze macrovascolari (infarto od ictus), fino a 5.000-8.000 euro/paziente/anno in presenza di complicanze sia micro che macrovascolari. I costi aumentano nettamente in presenza di dialisi dove si superano anche i 40.000 euro l'anno. A questo va aggiunto il calcolo dei costi indiretti quali giornate di lavoro perse per ricoveri e visite mediche, prepensionamenti e pensioni di invalidità.
Nell'ambito della programmazione sanitaria, la legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito) (GU 26 marzo 1987, n. 71), poneva l'Italia all'avanguardia mondiale per quanto riguardava l'applicazione dei principi di tutela della salute dei pazienti diabetici. Negli anni successivi ci sono state solo altre due disposizioni nazionali: il nuovo Codice della strada (1993 e successive modifiche) ed il progetto IGEA (gestione integrata tra diabetologo e medico di medicina generale (MMG), 2007) che rendeva il paziente diabetico responsabile di una gestione consapevole. Di fatto la legge di riforma costituzionale (voto referendario del 7 ottobre 2000) e l'accordo Governo-regioni (legge 19 novembre 2001, n. 405), ha moltiplicato per 20 le disposizioni in materia sanitaria riguardanti il diabete, rendendo i profili regionali estremamente eterogenei tra loro, creando differenze sostanziali anche nella stessa regione a livello delle diverse ASL.
Per le premesse sopra esposte, la Regione autonoma della Sardegna intende, con la presente normativa, attuare un'efficace e articolata azione che favorisca tutti i programmi più idonei per la prevenzione, l'individuazione, il controllo e la cura del diabete e delle sue complicanze, basandosi su Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) ed iniziative di educazione sanitaria, atti a promuovere l'indipendenza, la parità di diritti e l'autosufficienza dei diabetici di ogni età.
La presente proposta di legge si compone di 19 articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità.
L'articolo 2 elenca gli obiettivi.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di una commissione diabetologica regionale.
L'articolo 4 definisce la composizione della commissione regionale, costituita da personalità appartenenti alle componenti assistenziali, scientifiche, del volontariato e delle strutture regionali, elencate all'articolo 4.
L'articolo 5 stabilisce le competenze della commissione diabetologica regionale.
Gli articoli 6, 7 e 8 individuano le unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche, con le funzioni loro assegnate.
L'articolo 9 è riferito alle prestazioni e compiti svolti dalle unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche.
L'articolo 10 tratta la gestione integrata con i medici di medicina generale.
L'articolo 11 prevede interventi per diabete e l'obesità in età infanto-giovanile.
L'articolo 12 prevede interventi per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito.
L'articolo 13 prevede le linee guida per il diabete in regime di ricovero ospedaliero.
L'articolo 14 definisce i criteri per la copertura dei posti in organico nelle unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche.
L'articolo 15 contiene i riferimenti alla normativa per il rilascio, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida.
L'articolo 16 dispone l'informatizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti affetti da diabete.
L'articolo 17 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul diabete al quale è affidata anche la gestione anche il registro regionale dei diabetici.
L'articolo 18 riguarda le associazioni di volontariato operanti nel settore.
L'articolo 19 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, per mettere il paziente diabetico al centro dell'assistenza sanitaria e sociale, promuove, nell'ambito del piano sanitario, azioni programmate dirette a rendere omogenea la cura e l'assistenza nelle ASL sarde, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività.
2. La Regione, con la presente legge, adotta procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio di sviluppo di diabete e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo strategie preventive per ridurre la tendenza epidemica di tale malattia.
Art. 2
Obiettivi1. Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito persegue i seguenti obiettivi:
a) rendere autonoma e consapevole la persona con diabete nella cura e nella gestione del percorso assistenziale;
b) ratificare i Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) condivisi a livello regionale;
c) creare una rete assistenziale, con forte integrazione professionale, anche tramite la "messa in rete" delle unità operative di diabetologia e con una adeguata comunicazione con le associazioni di volontariato;
d) strutturare il personale in funzione di un team multiprofessionale dedicato, formato da medici diabetologi, infermieri, biologi, nutrizionisti, e integrato da psicologi e podologi nelle sedi dove la numerosità dei pazienti lo richieda, che prenda in carico, in integrazione con le altre figure professionali mediche coinvolte, (medico di medicina generale (MMG), cardiologo e nefrologo) i pazienti secondo livelli diversi di intensità di cura;
e) riconoscere il ruolo dei medici di medicina generale nella gestione integrata, nella diagnosi precoce e nella prevenzione della malattia diabetica;
f) identificare sistemi di misura e di monitoraggio della qualità (indicatori) delle cure erogate, volti al miglioramento continuo professionale e organizzativo;
g) strutturare sistemi efficaci di comunicazione e di integrazione multidisciplinare;
h) coinvolgere i distretti e le direzioni sanitarie ospedaliere per facilitare il percorso territorio-ospedale-territorio" e il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle gravi complicanze della malattia diabetica;
i) rimuovere gli ostacoli amministrativi che rendono difficile e/o diseguale l'accesso alle cure delle persone con diabete.
Art. 3
Commissione diabetologica regionale1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la commissione regionale per l'assistenza diabetologica.
2. La commissione, che rimane in carica cinque anni, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in modo da assicurare la rappresentanza delle componenti assistenziali, scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali previste all'articolo 4.
3. La commissione si riunisce ogni tre mesi o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti e, nella prima riunione, elegge il presidente e redige, in base al mandato previsto nell'articolo 5, un documento programmatico sull'attività; entro quattro mesi dall'inizio della sua attività la commissione redige, inoltre, un documento sui PDTA.
4. Le relazioni e i documenti sono predisposti dalla commissione avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Assessorato regionale competente.
5. La commissione ogni anno redige una relazione sullo stato di avanzamento della presente legge comprendente anche l'analisi di indicatori identificati dalla commissione stessa.
6. Due mesi prima della scadenza del mandato, la Giunta regionale predispone il rinnovo parziale o totale della commissione. Ai membri della commissione è attribuito un rimborso per le spese sostenute per partecipare alle riunioni.
Art. 4
Composizione della commissione diabetologica regionale1. La commissione diabetologica regionale è composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei pazienti diabetici più rappresentative operanti a livello regionale;
c) un rappresentante di ciascuna delle società scientifiche italiane di interesse diabetologico, rappresentate in Sardegna;
d) due medici di medicina generale di cui uno rappresentante della FIMMG e l'altro della SIMG;
e) tre direttori di ruolo di struttura complessa di diabete e malattie metaboliche rappresentanti le diverse realtà territoriali della Sardegna;
f) un dirigente del servizio ospedaliero del settore igiene e medicina preventiva;
g) un rappresentante del settore delle farmacie ospedaliere e un rappresentante delle farmacie territoriali;
h) un funzionario regionale del settore coordinamento servizi sociali con compiti di segretario.
Art. 5
Competenze della commissione diabetologica regionale1. La commissione diabetologica regionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) aggiornati sulla base delle linee guida nazionali;
b) vigila sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l'assistenza diabetologica;
c) svolge funzione consultiva per ogni problematica concernente la patologia diabete mellito e delle malattie endocrino metaboliche, comprese le linee di indirizzo per l'attivazione e l'organizzazione delle strutture e delle attività rivolte all'assistenza diabetologica e malattie endocrino metaboliche;
d) adotta gli indicatori di processo, esito intermedio e esito finale dei PDTA per fornire lo strumento per il continuo monitoraggio dell'attività diabetologica a livello regionale;
e) partecipa alla istituzione del registro regionale informatizzato del diabete e delle malattie metaboliche;
f) sovraintende all'utilizzo dei programmi di informatica necessari per la gestione dei dati del paziente e per la costituzione di una rete informatica di collegamento delle attività sanitarie diabetologiche regionali, nell'ottica anche di programmi di telemedicina e della costituzione dell'osservatorio regionale e del registro dei diabetici.
Art. 6
Unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche (UD)1. Le ASL istituiscono le Unità specialistiche aziendali di diabetologia e malattie metaboliche (di seguito denominate UD) le quali sono strutture di intervento articolato, secondo parametri che tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza; a seconda del numero degli utenti, nella ASL possono essere istituite unità di primo, secondo e terzo livello. Le unità sono denominate diabetologia e malattie metaboliche perché sono indirizzate non solo alla malattia diabetica, ma anche agli stati di prediabete, all'obesità e alte dislipidemie.
Art. 7
Funzioni delle UD1. Le UD sono organizzate come unità operative dotate di autonomia funzionale, di personale proprio e di spazi adeguatamente dimensionati, tali da permettere una gestione globale e tempestiva della patologia diabetica.
2. In attinenza ai PDTA adottati dalla commissione regionale, le UD svolgono le seguenti funzioni:
a) l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano complessivo di trattamento (inclusa la certificazione di esenzione per patologia e la compilazione dei piani terapeutici per farmaci e presidi) con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione, in connessione con i medici di medicina generale e i medici specialisti pediatri di libera scelta;
b) la raccolta e l'aggiornamento dei dati per il registro regionale;
c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con le altre unità operative specialistiche operanti nel territorio e negli ospedali;
d) la definizione diagnostica e il trattamento delle complicanze della malattia diabetica;
e) l'attività ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilità a prestazioni di urgenza;
f) l'attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e l'attività di day service da parte delle strutture di secondo e terzo livello, al fine di consentire ai pazienti diabetici di eseguire in tempi brevi i controlli specialistici periodici;
g) l'educazione dei pazienti diabetici all'autogestione della patologia, anche mediante rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel settore.3. Le unità specialistiche di diabetologia pediatrica utilizzano le risorse professionali, ospedaliere e territoriali (assistenti sanitari, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, dietisti, associazioni di volontariato dedicate), per fornire gratuitamente ai bambini e agli adolescenti affetti da diabete adeguati supporti in ambito familiare, scolastico e sociale.
Art. 8
Risorse delle UD1. La dotazione di personale delle UD tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, del livello delle UD assicurando continuità di intervento.
Art. 9
Prestazioni delle UD1. Le UD erogano le seguenti prestazioni:
a) accesso al controllo diabetologico ed agevole operatività per i prelievi di base e specialistici;
b) accesso e assistenza alle più comuni complicanze della malattia diabetica;
c) espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti diabetici, fornendo la disponibilità di personale addetto alla prescrizione di diete personalizzate e di assistenza psicologica.2. Le ASL curano, anche attraverso le UD, il coordinamento dell'attività di base, fornendo le opportune indicazioni ai fini della prevenzione, dei protocolli diagnostico-curativi (PDT), delle schede predisposte per le rilevazioni epidemiologiche.
3. I compiti dell'UD, nell'assistenza al paziente diabetico, sono individuati attraverso:
a) gestione clinica diretta dei pazienti diabetici con diabete di tipo 1 o tipo 2 insulino trattato, o con grave instabilità metabolica e complicanze croniche in fase evolutiva;
b) inquadramento dei pazienti diabetici neodiagnosticati, con formulazione del piano di cura personalizzato e condiviso, fino alla stabilizzazione;
c) valutazione periodica, secondo il piano di cura formulato, dei pazienti diabetici di tipo 2 seguiti con il protocollo di gestione integrata, dai medici di medicina generale (MMG);
d) presa in carico, su indicazione del MMG o per accesso diretto del paziente, dei casi di diabete di tipo 2 che presentano, un serio squilibrio metabolico, anche se solo momentaneo;
e) aggiornamenti dei MMG per complicanze della malattia diabetica (per esempio disfunzione erettile, neuropatia autonomica, retinopatia grave, ecc.) che necessitano di un approccio multispecialistico integrato;
f) impostazione della terapia nutrizionale, terapia educazionale, coordinamento dell'attività clinica, formativa, epidemiologica e gestionale nell'assistenza diabetologica.
Art. 10
Gestione integrata con i medici
di medicina generale1. I medici di medicina generale svolgono le seguenti attività:
a) attuano lo screening della popolazione a rischio per individuare casi di diabete e di altre malattie metaboliche non diagnosticati, casi di diabete gestazionale, casi con ridotta tolleranza glicidica (IGT) e alterata glicemia a digiuno (IFG);
b) diagnosticano la malattia diabetica, inviano per una valutazione iniziale complessiva il paziente neo diagnosticato alle UD, effettuano l'educazione sanitaria e il counselling dei soggetti a rischio e del paziente diabetico in gestione integrata, attraverso la condivisione del piano educativo con lo specialista;
c) correggono i comportamenti alimentari errati dei pazienti diabetici e contribuiscono alla corretta gestione della dieta prescritta dall'UD;
d) gestiscono la terapia farmacologica dei diabetici sia di tipo 1 che 2, in stretta collaborazione con l'UD;
e) sorvegliano su effetti collaterali e interferenze della terapia ipoglicemizzante e antidiabetica e delle terapie per la prevenzione o per il trattamento delle complicanze concordate con l'UD;
f) gestiscono in modo integrato con l'UD il follow-up del paziente diabetico, finalizzato al buon controllo metabolico e alla diagnosi precoce delle complicanze;
h) organizzano il proprio studio (accessi, attrezzature, personale) per una gestione ottimale dei pazienti diabetici;
i) raccolgono i dati clinici dei pazienti diabetici in maniera omogenea con l'UD di riferimento, mediante cartelle cliniche cartacee e/o informatizzate e li trasmettono al registro regionale e all'osservatorio regionale;
f) collaborano con i centri specialistici per la ricerca in campo diabetologico.
Art. 11
Interventi per il diabete in età giovanile1. La Regione organizza procedure per l'individuazione dei soggetti sovrappeso/obesi in età infantile favorendo ogni strategia preventiva, anche mediante adeguate terapie educative e nutrizionali.
2. La Regione promuove i programmi educativi svolti nelle UD, nei campi scuola e le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche, sportive e dalle associazioni dei diabetici. Sono promosse le collaborazioni tra il mondo scientifico e le UD, consolidando i rapporti e le sinergie indispensabili al raggiungimento di un'adeguata omogeneità culturale, sia di metodi che di processi formativi, terapeutici e nutrizionali.
Art. 12
Interventi per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito1. Le ASL, sulla base delle linee guida nazionali adottate dalla commissione diabetologica, predispongono un protocollo operativo per l'assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti in diabetologia, ostetricia e ginecologia, psicologia, pediatria e neonatologia.
2. In tutto il territorio regionale, per le donne in stato di gravidanza, è garantito lo screening del diabete gestazionale secondo le attuali linee guida. A tal fine, tutte le ASL, utilizzando protocolli d'intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le UD, le unità di ostetricia e ginecologia, i consultori ostetrico-ginecologici e i medici di famiglia, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione diabetologica regionale.
Art. 13
Ricovero ospedaliero1. Il diabete è una malattia cronica che richiede un'attenta continuità di cura e può comportare il ricovero ospedaliero. Il ricorso al ricovero è rivolto sia a nuove diagnosi di diabete che a pazienti diabetici noti. Per quanto riguarda le procedure si tratta di un PDTA che deve accompagnare il paziente diabetico lungo il percorso per evitare disparità di cura.
Art. 14
Organici1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dispone, con successivi provvedimenti, l'autorizzazione alla copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge.
2. I criteri per la determinazione delle piante organiche nelle unità specialistiche di diabetologia di primo, secondo e terzo livello sono stabiliti dalla commissione regionale in attinenza agli atti di programmazione regionale.
Art. 15
Patente di guida - norme generali1. La Regione, con riferimento alla normativa per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida A, B, BE, nei confronti dei soggetti affetti da diabete, nel rispetto della vigente legislazione, dispone che lo specialista diabetologo chiamato a valutare le condizioni cliniche generali del paziente diabetico, in relazione alla idoneità alla guida, tenga in opportuna considerazione i seguenti parametri:
a) presenza e gravità delle complicanze e loro possibile velocità di evoluzione;
b) frequenza e gravità degli episodi ipoglicemici;
c) capacità di eseguire l'autocontrollo e di saper gestire il diabete in relazione alle diverse condizioni;
d) durata della malattia;
e) tipo di terapia;
f) grado di controllo metabolico.
Sulla base dei parametri su indicati lo specialista diabetologo formula il giudizio globale per il rinnovo/rilascio della patente.
Art. 16
Informatizzazione delle cartelle cliniche1. Le UD sono dotate di un sistema informativo necessario per la gestione computerizzata delle cartelle cliniche dei pazienti affetti da diabete mellito. Le cartelle cliniche sono tipizzate al fine di renderle utilizzabili nel sistema informatizzato regionale.
Art. 17
Osservatorio regionale sul diabete e registro
del diabete1. Al fine di consentire i necessari studi sulla diffusione della malattia diabetica e delle conseguenti implicazioni di politica sanitaria è istituito, presso il settore coordinamento servizi sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'osservatorio regionale sul diabete.
2. L'osservatorio è costituito da un sistema informativo capace di connettere in un quadro organico:
a) il registro del diabete tipo 1 e 2 destinato a raccogliere il regolare flusso di informazioni sulle nuove diagnosi effettuate dalle UD e dai medici di medicina generale, sui cittadini diabetici assistiti e sulle prestazioni ad essi fornite dalla rete delle unità operative e delle sezioni diabetologiche;
b) i dati sugli accertamenti di invalidità derivante o associata al diabete, condotti dalle commissioni sanitarie istituite presso le ASL ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);
c) le informazioni sulle prescrizioni e sulle erogazioni in materia di assistenza protesica ai diabetici.
Art. 18
Associazioni1. Le Associazioni operanti in favore dei diabetici sono iscritte all'albo regionale del volontariato.
Art. 19
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000 si fa fronte con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2013 euro ---
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
in diminuzioneSTRATEGIA 08
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2013 euro ---
2014 euro 5.000.000
2015 euro 5.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.