CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 528/A
presentata dalla Consigliera regionale
GRECOil 17 giugno 2013
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola")
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RELAZIONE DEL proponente
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), individua i principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative e disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Tale disciplina, salvo che non sia diversamente disposto dalla fonte regionale, trova applicazione anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative introdotte dalle regioni per perseguire violazioni afferenti a materie rientranti nell'ambito della propria competenza legislativa.
In particolare, l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981, prevede che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre, con un incremento del 20 per cento annuo; tale maggiorazione costituisce, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (Ord. 14 luglio 1999, n. 308) "una sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diventa esigibile la sanzione principale".
La presente proposta di legge costituisce esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste ed è diretta ad evitare che continui ad applicarsi anche alle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura), quanto disposto, in generale, in materia di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative dall'articolo 27 sopracitato.
Tale disposizione, infatti, risolvendosi in un moltiplicatore della sanzione originaria, produce un effetto iniquo e insostenibile da parte degli operatori delle nostre campagne.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 1994, non si applichi l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 e che il trasgressore sia tenuto al pagamento dei soli interessi legali sull'importo dovuto.
L'articolo 2 quantifica in euro 20.000 le minori entrate previste e individua la relativa copertura nel fondo per nuovi oneri legislativi.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
SANNA Paolo Terzo, Presidente - SOLINAS Antonio, Vice presidente - MULA, Segretario - ARBAU, Segretario - CAPPAI - GRECO, relatore - LOTTO - PIRAS - PLANETTA - SALIS - STOCHINO - ZUNCHEDDU
pervenuta il 21 novembre 2013
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche a sistema penale), individua i principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative e disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Tale disciplina, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge medesima, trova applicazione, salvo che non sia diversamente disposto dalla fonte regionale, anche per le sanzioni amministrative introdotte dalle regioni per perseguire violazioni afferenti a materie rientranti nell'ambito della propria competenza legislativa.
In particolare, l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre, con un incremento del 20 per cento annuo.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la competenza legislativa in materia di sanzioni amministrative spetta al soggetto (Stato o regione) a cui è attribuita la competenza relativa alla materia "sostanziale" alla cui violazione la sanzione si riferisce.
La Regione, in forza di quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, dispone di competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste e ha esercitato questa potestà legislativa, tra l'altro, anche con l'emanazione della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura).
La proposta di legge n. 528 costituisce, a sua volta, esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste ed è diretta ad evitare che continui ad applicarsi anche alle sanzioni amministrative introdotte e disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 1994, quanto disposto in materia di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative dall'articolo 27 sopraccitato.
Tale disposizione, infatti, risolvendosi in un moltiplicatore della sanzione originaria, produce un effetto iniquo e insostenibile da parte degli operatori delle nostre campagne.
La Quinta Commissione, nella seduta del 10 settembre 2013 ha completato l'esame degli articoli della proposta di legge n. 528 e ha provveduto, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento interno, a richiedere il parere di competenza della Terza Commissione, sospendendo la votazione finale.
La Terza Commissione, con nota prot. n. 9223 del 18 settembre 2013, ha manifestato l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla proposta di legge al fine di poterne valutare compiutamente gli effetti finanziari.
La Quinta Commissione ha provveduto, con nota prot. n. 9846 del 3 ottobre 2013, a trasmettere alla Terza Commissione una nota esplicativa del contenuto della proposta di legge n. 528, con particolare riferimento alle modalità di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge.La Quinta Commissione nella seduta del 19 novembre 2013, preso atto della scadenza del termine di cui al comma 10 dell'articolo 45 del Regolamento interno per l'espressione del parere da parte della Terza Commissione, ha approvato il testo della proposta di legge n. 528.
Il testo approvato dalla Commissione coincide, sostanzialmente, con il testo presentato dalla proponente, con alcune modifiche di tipo prevalentemente formale.
L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 1994, il trasgressore sia tenuto al pagamento dei soli interessi legali sull'importo dovuto e, implicitamente, non si applichi l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981.
L'articolo 2 quantifica in euro 10.000 le minori entrate previste e individua la relativa copertura nel fondo per nuovi oneri legislativi. Tale importo è scaturito a seguito dell'audizione del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svoltasi innanzi alla Quinta Commissione nella seduta del 3 ottobre 2013, nel corso della quale è emerso che, a fronte delle somme complessive di euro 20.241 e di euro 30.324 incassate dalla Regione nel corso, rispettivamente, delle annualità 2011 e 2012 a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 4 del 1994, circa un terzo di tali importi scaturisce dall'applicazione di quanto previsto in caso di ritardo dall'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981.
Ciò considerato, la Commissione ha ritenuto, pertanto, di ridurre a euro 10.000 l'importo delle presumibili minori entrate, modificando la previsione originale di euro 20.000.
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Il parere della Terza Commissione permanente, richiesto in data 11 settembre 2013, non è pervenuto nei termini.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 19941. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"), è introdotto il seguente:
"Art. 28 bis (Ritardo nei pagamenti delle sanzioni amministrative)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 la somma dovuta dal trasgressore è maggiorata degli interessi legali e non si applica il disposto dell'articolo 27, comma sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 19941. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"), è introdotto il seguente:
"Art. 28 bis (Ritardo nei pagamenti delle sanzioni amministrative)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 la somma dovuta dal trasgressore è maggiorata degli interessi legali.".
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli ani 2013-2015:
in diminuzione
UPB E350.002
2013 euro 20.000
2014 euro 20.000
2015 euro 20.000in diminuzione
UPB S08.01.002
2013 euro 20.000
2014 euro 20.000
2015 euro 20.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000 annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli ani 2013-2015:
in diminuzione
UPB E350.002
2013 euro 10.000
2014 euro 10.000
2015 euro 10.000in diminuzione
UPB 08.01.002
2013 euro 10.000
2014 euro 10.000
2015 euro 10.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 3
Entrata in vigore(identico)