CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 528
presentata dalla Consigliera regionale
GRECOil 17 giugno 2013
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola")
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), individua i principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative e disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Tale disciplina, salvo che non sia diversamente disposto dalla fonte regionale, trova applicazione anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative introdotte dalle regioni per perseguire violazioni afferenti a materie rientranti nell'ambito della propria competenza legislativa.
In particolare, l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981, prevede che in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre, con un incremento del 20 per cento annuo; tale maggiorazione costituisce, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (Ord. 14 luglio 1999, n. 308) "una sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diventa esigibile la sanzione principale".
La presente proposta di legge costituisce esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste ed è diretta ad evitare che continui ad applicarsi anche alle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura), quanto disposto, in generale, in materia di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative dall'articolo 27 sopracitato.
Tale disposizione, infatti, risolvendosi in un moltiplicatore della sanzione originaria, produce un effetto iniquo e insostenibile da parte degli operatori delle nostre campagne.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 1994, non si applichi l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 e che il trasgressore sia tenuto al pagamento dei soli interessi legali sull'importo dovuto.
L'articolo 2 quantifica in euro 20.000 le minori entrate previste e individua la relativa copertura nel fondo per nuovi oneri legislativi.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 19941. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"), è introdotto il seguente:
"Art. 28 bis (Ritardo nei pagamenti delle sanzioni amministrative)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 la somma dovuta dal trasgressore è maggiorata degli interessi legali e non si applica il disposto dell'articolo 27, comma sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli ani 2013-2015:
in diminuzione
UPB E350.002
2013 euro 20.000
2014 euro 20.000
2015 euro 20.000in diminuzione
UPB S08.01.002
2013 euro 20.000
2014 euro 20.000
2015 euro 20.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).