CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 527
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - PISANOil 13 giugno 2013
Norme su elezioni primarie del Presidente della Regione
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge i Riformatori Sardi intendono adempiere al dovere che deriva loro dall'essere stati tra i promotori e tra i più convinti sostenitori del quesito referendario numero sette recante la seguente dizione: "Siete voi favorevoli all'elezione diretta del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, scelto attraverso elezioni primarie normate per legge?".
Il 6 maggio 2012 ben 503.249 cittadini, pari al 96,85 per cento di tutti quelli andati alle urne, hanno in maniera pressoché plebiscitaria espresso la loro nettissima volontà che i prossimi candidati alla carica di Presidente della Regione siano scelti attraverso il sistema delle primarie.
Appare evidente come un risultato di questo genere non possa essere ignorato o disatteso in alcun modo e allora, trattandosi di un referendum a carattere esclusivamente propositivo, si rende necessario presentare un disegno di legge che abbia come obiettivo quello di introdurre nella legislazione regionale le elezioni primarie per la scelta del Presidente della Regione.
Noi Riformatori, e con noi il movimento referendario e soprattutto l'enorme numero di cittadini che hanno risposto all'appello referendario, riteniamo di grande importanza consegnare agli elettori di ciascuna coalizione la decisione ultima sulla candidatura a presidente, sottraendola alla trattativa riservata degli apparati di partito, alle ingerenze delle segreterie romane, al gioco manovrato dell'indiscrezione giornalistica.
Le primarie, costringendo allo scoperto con abbondante anticipo sulla data delle elezioni i possibili candidati con le loro proposte di programma e di governo, eviterebbero gli infiniti patteggiamenti tra pochi interlocutori portatori di interessi di parti diverse nell'alleanza, che chiusi in stanze ben lontane dagli occhi e dalle orecchie degli elettori, decidono tra di loro una partita che interessa tutti i cittadini.
Esse, inoltre, tramite un aperto confronto tra personalità, programmi e alleanze, rappresenterebbero senz'altro un'opportunità di crescita della classe politica isolana, aiutando e favorendo nel contempo, tramite la partecipazione dei cittadini, la piena affermazione della democrazia in Sardegna.
D'altra parte esiste oramai nel nostro paese, e anche nella nostra Isola, una discreta tradizione di elezioni primarie che va sempre più consolidandosi anche se, almeno per ora, in una sola parte dello schieramento politico e per giunta su base volontaria e quindi con molti "buchi" organizzativi che spesso ingenerano polemiche accese.
A noi sembra che sia giunta l'ora che questo tipo di elezioni si introducano obbligatoriamente per la scelta del candidato alla carica di Presidente della Regione e stiamo pure ragionando sulla opportunità di renderle obbligatorie anche per i candidati alla carica di sindaco, almeno nei comuni di una certa consistenza di popolazione.
Per giunta, i tempi per l'introduzione delle primarie sono oggi maturi nella coscienza popolare perché i cittadini hanno maturato la convinzione che non si tratta di una proposta velleitaria, usata strumentalmente per contrapporre una presunta volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni complesse e difficili dei professionisti della politica.
Tutt'altro, la partecipazione dei cittadini in forma diretta alle scelte rappresenta la buona politica, cioè esattamente quello di cui abbiamo bisogno per scacciare l'antipolitica e oramai possiamo dire che in Sardegna la maggior parte delle forse politiche si è, sia pure con distinguo, formalmente espressa a favore delle primarie.
La presente proposta di legge rende obbligatorie le primarie per tutte le forze politiche che intendono presentare candidati alla Presidenza della Regione, e soprattutto chiarisce bene che nessun cittadino può legittimamente presentarsi alle elezioni come candidato alla carica di Presidente della Regione se prima non si è presentato, vincendole, alle primarie di un partito o di una coalizione di partiti.
Il disegno di legge prevede inoltre che alle primarie possono partecipare, come elettorato attivo, solo i cittadini che in un arco di tempo definito abbiano formalmente comunicato agli uffici elettorali appositamente costituiti, la loro volontà di partecipare alle primarie.
Questo consentirà da un lato di far andare alle urne cittadini che vogliono davvero partecipare e soprattutto che sono informati con attenzione su quello che sta succedendo e sull'importanza delle scelte che faranno con le primarie e dall'altro di organizzare i seggi in numero proporzionale al numero degli elettori che intendono andare a votare.
Con questo tipo di organizzazione si avrà inoltre una sensibile riduzione dei costi e, last but not least, la chiusura di un numero di edifici scolastici molto più basso di quello che normalmente succede ad ogni turno elettorale.
La proposta di legge definisce le procedure di indizione delle primarie e quelle di formalizzazione delle candidature, rinviando alle vigenti norme sulle elezioni regionali tutto quanto concerne le modalità di voto, di spoglio e di proclamazione degli eletti.
La proposta di legge è costituita da dieci articoli, di cui l'ultimo definisce solo l'entrata in vigore che coincide con la pubblicazione della legge sul BURAS.
L'articolo 1 introduce l'obbligatorietà delle primarie come metodo di designazione dei candidati alla carica di presidente, stabilendo chiaramente che possono presentarsi alle elezioni solo coloro che abbiano partecipato, e vinto, alle primarie.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 normano la parte tecnica delle elezioni primarie, dall'indizione alla costituzione degli uffici elettorali fino alla presentazione dei contrassegni elettorali e delle candidature.
L'articolo 6 descrive la forma delle schede elettorali e prevede espressamente la nullità del voto in caso di incongruità delle scelte dell'elettore.
L'articolo 7 definisce la composizione dell'elettorato attivo ed è, a nostro parere, uno dei più importanti perché stabilisce che è elettore alle primarie solo chi si è registrato prima, come - per esempio - avviene alle primarie nel paese che le elezioni primarie le ha inventate.
Infine gli articoli 8 e 9 definiscono le operazioni di voto e di scrutinio nonché la proclamazione dei vincitori.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi1. All'elezione del Presidente della Regione possono partecipare solamente candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie svoltesi secondo quanto disciplinato dalla presente legge.
2. Le liste regionali di ogni partito o di ogni coalizione di partiti devono avere come capilista e candidati alla carica di Presidente della Regione solo il più votato nelle rispettive graduatorie dei candidati formate ai sensi dell'articolo 9, a conclusione delle elezioni primarie.
3. Chi si sia presentato candidato nelle elezioni primarie senza averle vinte non può candidarsi, nella tornata elettorale regionale immediatamente successiva alle primarie, alla carica di Presidente della Regione in nessuna lista.
4. Chi si sia presentato candidato nelle elezioni primarie senza averle vinte può candidarsi alla carica di consigliere regionale solo in una delle liste dei partiti per le quali si era candidato alla carica di presidente.
Art. 2
Indizione delle elezioni primarie1. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, le elezioni primarie per la carica di presidente in un lasso di tempo compreso tra un massimo di sette mesi ed un minimo di cinque mesi prima della scadenza della legislatura in corso.
2. Il decreto del Presidente di indizione delle elezioni primarie è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) entro dieci giorni dalla firma e fissa la data delle primarie che devono tenersi una domenica tra la ottava e la dodicesima immediatamente successive alla data di adozione del decreto.
3. Entro i sette giorni consecutivi successivi alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie il Presidente della Regione provvede ad attivare un conto corrente, denominato "contribuzione per lo svolgimento delle elezioni primarie", presso l'istituto tesoriere della Regione.
Art. 3
Uffici elettorali1. Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie si costituisce, presso la Corte d'appello di Cagliari, l'Ufficio elettorale regionale per le primarie, al quale competono l'esame e l'ammissione delle candidature dei partecipanti, la ricezione dei risultati dello spoglio delle schede effettuato dagli uffici elettorali comunali e la proclamazione dei risultati delle votazioni.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, in ogni comune il sindaco costituisce l'Ufficio elettorale comunale per le primarie, al quale compete la registrazione degli elettori che intendono esprimere il proprio voto nelle elezioni primarie, lo svolgimento delle operazioni di voto e lo spoglio delle schede.
3. Nei comuni con oltre 15.000 abitanti si costituiscono più uffici elettorali comunali, in ragione di uno ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5.000.
4. All'Ufficio elettorale regionale e agli uffici elettorali comunali per le primarie si applicano le norme sulla composizione, il funzionamento e le spese previste dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale, rispettivamente per l'Ufficio elettorale regionale e per gli Uffici elettorali di sezione.
Art. 4
Contrassegni delle liste regionali1. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i partiti o i gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista nel collegio regionale devono dichiarare per iscritto tale volontà, depositando contestualmente il contrassegno che contraddistingue la lista presso l'Ufficio elettorale regionale per le primarie.
2. Si applicano le norme sul deposito dei contrassegni, sulla loro accettazione e sulla designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi che hanno depositato il contrassegno, previste dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale.
Art. 5
Presentazione delle candidature1. Può candidarsi alle elezioni primarie qualunque cittadino, iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione, che ne faccia richiesta scritta all'Ufficio elettorale regionale per le primarie entro i quindici giorni consecutivi successivi alla presentazione delle liste di cui all'articolo 4, indicando per quale lista intende concorrere.
2. La richiesta deve essere presentata tramite lettera raccomandata che deve pervenire all'Ufficio regionale per le primarie entro la data di cui al comma 1.
3. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 2.500 e non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e deve essere accompagnata dal versamento per contanti di euro 5.000 a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.
Art. 6
Schede per la votazione ed espressione del voto1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi dell'articolo 4, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.
2. È nullo il voto espresso contemporaneamente per due candidati o per un nominativo che non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.
Art. 7
Elettorato attivo1. Hanno diritto di voto nelle elezioni primarie tutti i cittadini che, alla data delle elezioni, siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna e che, nei trenta giorni immediatamente successivi alla data di pubblicazione sul BURAS del decreto presidenziale di indizione delle primarie, abbiano fatto pervenire per iscritto all'Ufficio regionale per le primarie o ad uno degli uffici comunali per le primarie esplicita manifestazione della loro volontà di parteciparvi.
2. L'Ufficio regionale per le primarie o gli uffici comunali per le primarie cui il cittadino ha manifestato la sua volontà di partecipare, gli rilasciano una certificazione in carta semplice attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni primarie, dietro presentazione di una ricevuta di versamento, sul conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 2, di euro tre, come contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.
3. Per esercitare il diritto di cui al comma 1 gli elettori si presentano nel seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di riconoscimento e della certificazione di cui al comma 2.
Art. 8
Operazioni di voto e di scrutinio1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica indicata nel decreto presidenziale di indizione delle elezioni e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle operazioni di voto e di scrutinio recate dalle leggi sull'elezione del Consiglio regionale.
3. Il numero dei seggi è proporzionato al numero dei cittadini che abbiano manifestato la volontà di partecipazione alle elezioni primarie ai sensi e nei modi di cui al comma 1 dell'articolo 7. I seggi devono essere inoltre concentrati nel minor numero possibile di scuole.
Art. 9
Proclamazione dei risultati1. L'Ufficio elettorale regionale per le primarie, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici elettorali comunali, determina, per ciascuna lista, nell'ordine in cui sono riprodotte sulle schede, la somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali comunali e la graduatoria dei candidati; a parità di voti prevale il più anziano di età.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.