CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 526

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DIANA Giampaolo - AGUS - COCCO Pietro - PORCU - SOLINAS Antonio

il 6 giugno 2013

Norme in materia di inquinamento acustico ambientale

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Nella storia dell'umanità il rumore fu per millenni dovuto esclusivamente a cause naturali e solo negli ultimi due secoli, con l'industrializzazione e la meccanizzazione, ha rappresentato una presenza costante e quotidiana nei luoghi di vita e di lavoro. L'enorme quantità e potenza delle macchine impiegate nell'industria e la loro successiva diffusione capillare nelle strade, nelle case, ecc., hanno fatto assumere al fenomeno il primato di inquinante di tipo fisico più diffuso nella nostra civiltà.

Studi recenti indicano, peraltro, che il rumore ambientale costituisce un importante fattore di rischio per la salute pubblica e che l'esposizione allo stesso rumore presenta in Europa una tendenza in crescita rispetto ad altri fattori di stress. L'urbanizzazione, la domanda crescente di trasporti motorizzati e le lacune della pianificazione urbana costituiscono le cause principali dell'esposizione al rumore ambientale. L'inquinamento acustico può provocare fastidio e disturbi del sonno, incidere sulle funzioni cognitive degli alunni, provocare reazioni di stress psicologico e problemi cardiovascolari in soggetti che vi sono sistematicamente esposti.

La consapevolezza sempre più diffusa dell'influenza del rumore sulla qualità della vita delle popolazioni ha spinto l'Unione europea ed i singoli stati a legiferare in materia onde avviare azioni di verifica dello stato dell'inquinamento acustico nonché di governo dei processi al fine di limitare le cause all'origine dell'inquinamento stesso. A riguardo in Italia è stata emanata la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), nonché il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

La legge n. 447 del 1995 all'articolo 4 prevede che le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, definiscono con legge una serie di norme relative alla verifica del livello di inquinamento, alle misure per limitare il livello delle emissioni sonore, alla classificazione acustica dei territori, ai piani comunali di risanamento acustico ed ai piani regionali di bonifica acustica nonché alle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico degli edifici.

Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo alla predisposizione di una legge regionale che superi le attuali carenze della legislazione regionale in materia.

All'articolo 1 vengono indicate le finalità della legge in relazione alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione al rumore.

All'articolo 2 si riportano alcune definizioni che, unitamente a quelle contenute nell'articolo 2 della legge n. 447 del 1995, consentono di affrontare con maggiore precisione le tematiche inerenti l'oggetto della legge.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono le competenze rispettivamente di Regione, province e comuni, individuando gli ambiti di operatività di ciascun ente al fine di creare le condizioni per un rapporto equilibrato tra gli stessi nel conseguimento del comune obbiettivo di conseguire le finalità complessive della presente legge.

L'articolo 6 stabilisce le condizione affinché i comuni provvedano a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge n. 447 del 1995.

Più in particolare si stabilisce il divieto a prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, con il coinvolgimento delle province negli eventuali conflitti tra comuni confinanti. Nel contempo si condiziona l'adozione di nuovi strumenti urbanistici alla preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e si prevede l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale ed edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico.

L'articolo 7 prevede per i comuni le modalità ed i tempi per la predisposizione del Piano di classificazione acustica (PCA) del proprio territorio.

All'articolo 8 vengono indicati i casi nei quali si deve prevedere la predisposizione della documentazione di impatto acustico ambientale oltre che per le opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale: aeroporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici, impianti sportivi e ferrovie. Vengono indicate altresì le tipologie di presenze insediative (scuole e asili nido, ospedali e case di riposo, parchi ecc.) che impongono la predisposizione della documentazione di impatto acustico per le opere da realizzare nelle aree interessate dalle stesse. Si prevedono infine le modalità di verifica dei dati relativi alle emissioni sonore rilevati una volta terminata l'opera o iniziata l'attività e contenuti in una apposita relazione di collaudo acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai comuni, la relazione di collaudo dovrà contenere la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.

L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, ogni qualvolta necessari, dei piani di risanamento acustico tenendo conto del piano urbano del traffico e di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico. Il piano dovrà essere redatto da un tecnico competente in materia e dovrà tener conto dei criteri contenuti nelle direttive regionali. Nell'articolo viene indicata la tempistica ed i poteri sostitutivi della Regione in caso di inadempienza dei comuni.

L'articolo 10 tratta del Piano triennale regionale di bonifica acustica ove troveranno indicazione le priorità degli interventi di bonifica acustica del territorio. Lo stesso, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, verrà predisposto tenendo conto del superamento dei limiti di legge, della presenza di ricettori sensibili, dell'entità della popolazione esposta al rumore, dei contenuti delle mappature acustiche nonché dei piani di risanamento predisposti degli enti gestori dei servizi pubblici.

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'articolo 12 tratta della predisposizione dei piani di risanamento acustico da parte delle imprese qualora vi sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate ed i limiti stabiliti dal piano comunale. Anche in questo articolo viene stabilita la tempistica per la predisposizione e per l'attuazione dei piani stessi.

All'articolo 13 vengono esplicitate le norme relative alle opere per la prevenzione dell'inquinamento negli edifici. In particolare nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione dovrà prevedere il progetto acustico che dovrà contenere misure ed interventi atti a limitare le emissioni di rumore. Si prevedono, tra l'altro, le agevolazioni volumetriche relativamente ai maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa per gli interventi negli edifici esistenti, nonché la predisposizione del certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi. Lo stesso certificato dovrà essere portato a conoscenza di acquirenti o locatari e dovrà essere presentato al comune in allegato alla richiesta del certificato di agibilità.

L'articolo 14 prevede le iniziative della Regione in relazione alle attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell'inquinamento acustico. Sono altresì previste iniziative di formazione professionale rivolte agli operatori in acustica ambientale per l'abilitazione alla figura di tecnico competente in acustica ambientale.

All'articolo 15 viene trattata la figura del tecnico competente in acustica ambientale quale figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. È altresì prevista l'iscrizione all'apposito elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.

Gli articoli 16 e 17 prevedono l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti, nonché il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti.

L'articolo 18 norma le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 447 del 1995, affidate a comuni e province, nonché i compiti di assistenza specialistica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

All'articolo 19 viene indicato il regime di sanzioni per la mancata osservanza delle norme in materia di inquinamento acustico.

L'articolo 20 contiene la norma finanziaria.

***************

TESTO DEL PROPONENTE


 


Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione al rumore, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), nonché del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 447 del 1995 e dei relativi decreti attuativi, valgono le seguenti:
a) piano di classificazione acustica (PCA): il piano di classificazione acustica (o piano di zonizzazione acustica) costituisce un atto di governo del territorio; riguardo al territorio comunale esso definisce le aree acusticamente omogenee ed integra gli strumenti urbanistici vigenti che con esso devono essere coordinati al fine di coniugare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio; il PCA costituisce il primo strumento per l'attività di verifica e controllo del territorio dall'inquinamento acustico;
b) area acusticamente inquinata (AIA): si definisce area acusticamente inquinata una porzione del territorio comunale individuata nell'ambito dello strumento urbanistico vigente qualora il comune preposto, a seguito di monitoraggio acustico di durata annuale, accerti il superamento dei limiti individuati nell'articolo 4 della legge n. 447 del 1995 di oltre il 10 per cento del tempo di misura;
c) impatto acustico: per impatto acustico si intendono gli effetti indotti, sulle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dall'inserimento in essa di nuove infrastrutture, opere, impianti o attività;
d) clima acustico: per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, considerate al fine di verificare la compatibilità acustica dell'area nei confronti delle tipologie di insediamento che si intendono realizzare nella stessa.

 

Art. 3
Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla legge n. 447 del 1995, la Giunta regionale con propria deliberazione e, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a:
a) approvare le direttive generali per gli enti locali e per gli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra gli enti locali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e le aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;
b) approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 447 del 1995, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, sulla base delle proposte degli enti locali e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica;
c) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con gli enti locali interessati;
d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientale per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente.

2. Sono, inoltre, di competenza della Regione le seguenti altre funzioni:
a) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico;
b) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;
c) promuovere ed incentivare, anche con concessione di contributi economici, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito ambientale;
d) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995;
e) vigilare affinché i comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio; in caso di prolungata inadempienza, e comunque non oltre dodici mesi dalla scadenza indicata nell'articolo 5, comma 2, la Regione provvede ad esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali per il mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento secondo quanto indicato nell'articolo 16;
f) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Commissione consiliare per l'espressione del parere. Trascorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, in assenza di pronunciamento, il parere si intende acquisito.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone l'aggiornamento delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale.

5. Le direttive di cui al comma 4 sono adottate con deliberazione della Giunta regionale che è inviata alla competente Commissione consiliare per il parere di competenza. Trascorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, in assenza di pronunciamento, il parere si intende acquisito.

6. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 4
Funzioni delle province

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, le province provvedono a:
a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell'ARPAS ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna), sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico del territorio, promuovere l'esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l'analisi dei dati raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai comuni interessati;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale;
c) attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza;
d) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
e) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovra comunali d'intesa con i comuni interessati;
f) individuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovra comunali, d'intesa con i comuni interessati;
g) approvare, sentiti i comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia;
h) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano regionale di risanamento.

 

Art. 5
Funzioni dei comuni

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6 della legge n. 447 del 1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS), tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica di cui all'articolo 6 e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7.

3. La proposta di classificazione acustica di cui al comma 2 è immediatamente predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.

5. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.

6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni emanano ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

7. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 20.

 

Art. 6
Classificazione acustica del territorio comunale

1. I comuni, entro dodici mesi dall'aggiornamento e approvazione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 2, suddividono il proprio territorio in zone acustiche omogenee ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, di immissione e dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma l, lettere e), f), g) e h) della legge n. 447 del 1995. La classificazione è definita tenendo conto, sulla base di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

2. In fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalle direttive di cui al comma 1.

3. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra comuni confinanti riguardo alla classificazione acustica del territorio comunale, la provincia o l'unione dei comuni a cui gli stessi appartengono, provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati.

4. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.

5. I comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 447 del 1995, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

 

Art. 7
Adozione dei piani di classificazione acustica

1. Il comune, a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 6, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di sessanta giorni, il piano di classificazione acustica (PCA) del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, all'ARPAS, alla provincia e ai comuni contermini.

2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.

3. Il comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.

4. I comuni già in possesso della classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'adeguamento della stessa ai criteri stabiliti all'articolo 6, comma 1.

5. Per la redazione dei PCA di cui al comma 1, considerata l'esigenza di un coordinamento della zonizzazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale (PUC, PRG, ecc.), devono essere presenti le figure professionali sia di tecnico competente in acustica ambientale che di esperto in pianificazione territoriale.

 

Art. 8
Previsione d'impatto acustico e clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 447 del 1995, la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria per le opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale e regionale e per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di VIA:
a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi nonché quelli dove la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
e) impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi avio campi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La documentazione di cui al comma 1 è altresì prevista per le domande finalizzate al rilascio di:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

3. La predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base dei criteri indicati nelle direttive di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Nelle aree interessate alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto indicati, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1.

5. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1, 2, e 3, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, contiene l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

7. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5.

8. L'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a novanta giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Il collaudo acustico tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

9. La documentazione di cui ai commi 1, 2, e 3 è redatta da un tecnico competente in acustica ambientale così come individuato e riconosciuto ai sensi dell'articolo 15.

10. Nelle more dell'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la documentazione di cui ai commi 1, 2, e 3 è redatta nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2008, n. 62/9.

11. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai comuni, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.

12. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma 11, il comune adegua l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.

13. Nell'ambito dell'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, per quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 447 del 1995.

 

Art. 9
Piani comunali di risanamento acustico

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995, i comuni predispongono i piani di risanamento acustico, tenendo conto, secondo la normativa vigente:
a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli ulteriori piani adottati o previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotto da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strade.

2. Il Piano di risanamento acustico del territorio, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, tiene conto dei criteri contenuti nelle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il comune, entro trenta giorni dall'adozione, invia alla Giunta regionale il piano di risanamento acustico di cui al comma 1, per l'acquisizione del relativo parere di competenza.

4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 3, tenendo conto delle indicazioni della provincia e della Giunta regionale, aggiorna il piano di risanamento acustico comunale.

5. In caso di inerzia dei comuni e in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, l'adozione dei piani di risanamento acustico è effettuata dalla Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 447 del 1995.

6. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, nonché in quelli in cui si sia registrato il superamento dei valori di attenzione, la giunta comunale presenta al consiglio comunale, per l'approvazione, una relazione biennale sullo stato acustico del comune, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 447 del 1995.

7. La relazione è inviata alla Regione e alla provincia per le iniziative di competenza.

 

Art. 10
Piano regionale triennale di bonifica acustica

1. La Giunta regionale, sulla base dei piani di risanamento acustico approvati dai comuni, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 447 del 1995, tenuto conto, ove applicabile, dei piani di azione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, predispone e adotta, con propria deliberazione, un piano regionale triennale di bonifica acustica in cui siano identificate le priorità degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:
a) del superamento dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), o dei valori limite inferiori adottati dai comuni;
b) della presenza di ricettori sensibili in zone con elevata presenza di sorgenti rumorose;
c) dell'entità della popolazione esposta a rumore;
d) dei contenuti delle mappature acustiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 194 del 2005, ove applicabile.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto anche dei piani di risanamento predisposti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995, dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è inviata alla competente Commissione consiliare per il parere di competenza. Trascorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, in assenza di pronunciamento, il parere si intende acquisito.

4. I comuni, entro sei mesi, adeguano il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 9, al piano regionale triennale di bonifica acustica.

 

Art. 11
Attività temporanee

1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 è soggetto ad apposita autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dai comuni, sulla base dei criteri fissati nelle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il comune, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 447 del 1995, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo.

4. Il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

5. Nell'ambito dei regolamenti previsti all'articolo 6, comma 5, i comuni possono prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.

 

Art. 12
Piano di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 6, nel caso vi sia l'incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 447 del 1995, presentano ai comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.

2. Il piano di risanamento acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9.

3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a dodici mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

4. I comuni, entro tre mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1, verificano che il piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e, se necessario, provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.

5. Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro ventiquattro mesi dall'approvazione da parte dei comuni. Eventuali richieste di deroghe temporali sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al comune, inviando una relazione di collaudo acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall'articolo 8, comma 8.

 

Art. 13
Prevenzione dell'inquinamento acustico
negli edifici

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione prevede il progetto acustico redatto da un tecnico abilitato riconosciuto, competente in acustica ambientale, che individua misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e), della legge n. 447 del 1995, con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti nelle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati esistenti, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura.

3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), sono corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da un tecnico abilitato riconosciuto, competente in acustica ambientale di cui all'articolo 15.

4. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico è portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

5. Il certificato di collaudo acustico è presentato al comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell'atto.

6. L'amministrazione comunale ove ricade l'immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPAS o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, che provvede ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo certificazione acustica per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e nulla osta tecnico d'impatto acustico per i nuovi edifici soggetti a rilascio di permesso a costruire (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.

7. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

 

Art. 14
Iniziative di informazione, formazione
ed educazione

1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell'inquinamento acustico. Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente sono rivolte prevalentemente alla popolazione e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.

2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all'articolo 15, promuove attività di formazione professionale per l'abilitazione alla figura di tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

 

Art. 15
Tecnico competente in acustica ambientale

1. Il tecnico competente in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

2. Al fine dello svolgimento della propria mansione il tecnico competente è iscritto nell'apposito elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale istituito dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447 del 1995.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, disciplina corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

4. Il riconoscimento di tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre regioni e province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta regionale della Sardegna.

 

Art. 16
Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in tutti i casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti, in particolare per la mancata adozione degli atti previsti dalla presente legge o da successivi provvedimenti regionali nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi.

2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. Tutte le spese sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

 

Art. 17
Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995. Le istituzioni preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

 

Art. 18
Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 447 del 1995, sono affidati ai comuni e alle province, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Le province e i comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'ARPAS ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006 che definisce l'istituzione e i compiti assegnati all'Agenzia.

3. Con l'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 3, comma 2, la Giunta regionale predispone una metodologia regionale di posizionamento delle centraline di monitoraggio dell'inquinamento acustico dei centri urbani.

4. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo e di monitoraggio sono integrate in un sistema finalizzato alla prevenzione, alla programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità. Allo scopo è istituito presso l'ARPAS un centro di raccolta su cui far confluire tutti i dati rilevati con l'attività di controllo e di monitoraggio locale.

 

Art. 19
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale e dalle sanzioni previste all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico prevista dalla presente legge è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all'articolo 12, comma 1;
b) pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all'articolo 12, comma 5;
c) pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 11.

2. Qualora vengano superati i limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge e dalla legge n. 447 del 1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

3. Quando il superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione di cui al comma 2 interessi attività di cui all'articolo 7 comma 1, lettere c), d) ed e), la sanzione comporta la sospensione temporanea dell'esercizio, fino alla rimozione delle cause della sanzione.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 447 del 1995, sono acquisiti al patrimonio degli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse e destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

 

Art. 20
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.