CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 524
presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - PITTALIS - SANNA Matteoil 28 maggio 2013
Interventi per assicurare ai cittadini sardi il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto dagli stessi sopportate per raggiungere ed assistere un proprio familiare malato o deceduto
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La famiglia costituisce il punto di riferimento più efficace ed essenziale per un malato.
È frequente il caso in cui, per i motivi più disparati (lavoro, studio ecc., alcuni familiari abitano e vivono in luoghi diversi e spesso parecchio distanti rispetto a quello in cui abita e vive il parente malato o deceduto, ma, comprensibilmente, in queste determinate situazioni, ciò non impedisce agli stessi di sostenere spese consistenti e importanti per raggiungerli: si pensi alle persone che per partecipare al rito funebre di un familiare stretto (padre, madre, fratello o sorella) devono compiere un viaggio con partenza da uno stato diverso dall'Italia dove, per ipotesi, lavorano e vivono, per raggiungere il proprio caro in Sardegna.
Sono molteplici i cambiamenti che i familiari devono adottare di fronte all'evento malattia o decesso di un proprio caro: entrano in gioco i cambiamenti organizzativi riguardo al tempo da dedicare alla sorveglianza, alla cura o, nell'ipotesi peggiore, all'organizzazione e partecipazione del rito funebre, tutti prevalentemente da effettuare nel paese in cui si trova il proprio caro, da conciliare con gli altri impegni lavorativi e/o studio e relazionali in essere nel paese in cui vivono; spesso vi è una tormentosa preoccupazione riguardo a come organizzarsi, anche in termini logistici, per raggiungere il proprio caro malato o deceduto, e su come sostenere le varie spese di viaggio, alloggio e vitto.
Infatti è frequente il caso in cui i familiari, oltre alle spese di viaggio, devono sostenere anche quelle di alloggio e vitto: come accade quando il proprio parente malato e/o in fin di vita si trovi ricoverato in una struttura ospedaliera diversa e distante dall'abitazione familiare.
Questa proposta di legge intende sostenere economicamente le persone residenti in Sardegna e coloro che sono nati in Sardegna, mediante il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto, e garantire in tal guisa la vicinanza e coesione della famiglia in un momento delicato e importante quale quello della malattia o del decesso di un componente importante della stessa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e destinatari1. Al fine di garantire una maggiore solidarietà familiare e assistenziale, la Regione riconosce a favore delle persone residenti in Sardegna e di coloro che sono nati in Sardegna, il diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio:
a) sostenute per raggiungere ed assistere, in luogo diverso da quello in cui abitano, familiari affetti da patologia grave o in pericolo di vita;
b) sostenute, in caso di decesso, per partecipare alle esequie dei familiari.
Art. 2
Rimborsi per spese di viaggio1. La Regione concede ai soggetti previsti dall'articolo 1, a titolo di rimborso delle spese di viaggio:
a) un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso con automezzo privato, proprio o di terzi, dalla propria residenza al luogo in cui si trova il familiare malato o deceduto;
b) il costo dei pedaggi autostradali per i percorsi di cui alla lettera a);
c) il 100 per cento del costo del biglietto sui mezzi pubblici quali aereo, treno ed autolinee.2. Gli interessati presentano all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale apposita domanda per il riconoscimento dei rimborsi per le spese di viaggio corredata dalla documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) e, nel caso in cui abbiano usufruito di autovetture private, la documentazione comprovante le spese per il carburante e le eventuali spese per il pedaggio autostradale.
Art. 3
Rimborsi per spese di vitto e alloggio1. La Regione concede ai soggetti previsti dall'articolo 1:
a) il rimborso delle spese di soggiorno nella misura della locale tariffa alberghiera per la categoria a due stelle o equivalente e comunque entro l'importo massimo di euro 50 giornaliere;
b) il rimborso delle spese di vitto nella misura di euro 25 giornalieri.2. Gli interessati presentano all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, apposita domanda per il riconoscimento dei rimborsi per le spese di vitto e alloggio, corredata dalla documentazione delle spese sostenute (ricevute fiscali dell'albergo e del ristorante).
3. Ai fini della corresponsione dei rimborsi delle spese di soggiorno si computano esclusivamente le giornate necessarie per assistere il familiare malato o, in caso di decesso, per organizzare e partecipare al rito funebre.
Art. 4
Beneficiari1. I rimborsi previsti dagli articoli 2 e 3 sono corrisposti ai soggetti il cui reddito familiare annuo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, non superi euro 18.592,44.
2. Ai soggetti il cui reddito, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, non superi euro 9.296,22 può essere concessa l'anticipazione dei rimborsi nella misura massima del 70 per cento dell'importo preventivato.
Art. 5
Presentazione delle domande1. Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge presentano, a pena di decadenza, la domanda per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, entro novanta giorni decorrenti dal giorno in cui è terminata l'assistenza o dal giorno delle esequie.
2. La domanda, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 2 e 3, è corredata da:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la data, il luogo di nascita, la residenza e la situazione reddituale del richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'esistenza di un legame parentale con il soggetto affetto da patologia grave o in pericolo di vita o deceduto, per assistere il quale si chiede il rimborso;
c) in caso di familiari affetti da patologia grave o in pericolo di vita, certificati medici comprovanti lo stato di malattia del familiare;
d) in caso di decesso, dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la morte del familiare.3. Il procedimento per la concessione dei benefici termina entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 6
Clausola valutativa1. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale, una relazione illustrativa dalla quale emergono:
a) il prospetto riepilogativo delle richieste non ammesse al rimborso con l'indicazione delle motivazioni dell'esclusione;
b) il prospetto riepilogativo delle richieste ammesse al rimborso e motivazioni dell'ammissione.
Art. 7
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.000.000 (es.), a decorrere dall'anno 2013, si fa fronte con le riserve iscritte all'UPB S05.03.009 - Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte concorrente.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni
in aumento
UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2013 euro 1.000.000
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2013 euro 1.000.000
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).