CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 523
presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - ESPA - FLORIS Vincenzo - MANCA - PORCUil 23 maggio 2013
Riordino generale delle autonomie della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
A seguito dell'esito referendario del 6 maggio 2012, che ha determinato la soppressione delle province in Sardegna, nonché alla luce del decreto legge "Salva Italia", si rende necessaria ed urgente la proposizione di una norma che, nel rispetto della volontà popolare, riordini l'assetto istituzionale e degli enti locali nell'Isola.
Necessità peraltro ribadita e determinata con la legge regionale 25 febbraio 2012, n. 11, che perentoriamente richiamava il termine per il riordino al 28 febbraio 2013, successivamente prorogato al 30 giugno 2013 con la legge regionale 27 febbraio 2013, n. 5.
Considerata la facoltà della Regione di disporre di propria autonomia legislativa nel riordino istituzionale, si propone su tale materia un riordino basato sulla suddivisione in ambiti territoriali coincidenti con le attuali circoscrizioni elettorali che di fatto hanno sancito una identità condivisa e riconosciuta.
Perché ciò possa essere attuato si dovrà superare lo scoglio della soppressioni delle province, cosiddette storiche, sancite dall'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Sulla base del titolo II dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione, fatta salva la potestà legislativa e di coordinamento, istituisce negli ambiti territoriali suddetti le "Convenzioni" (art. 30 TUEL) all'esercizio coordinato fra funzioni e servizi determinati tra i comuni e la Regione, sulla base delle funzioni previste nei successivi articoli 3, 4 e 5:
Art. 3
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regime sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili.Art. 4
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
1) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.Art. 5
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti.Funzioni che saranno trasferite rispettivamente ai comuni, alle unioni dei comuni e all'Ufficio comune (articolo 24 della legge n. 142 del 1990), nell'ambito territoriale di assegnazione.
Per la gestione delle funzioni delle "Convenzioni", l'Ufficio comune preposto si avvarrà delle strutture e del personale attualmente in forza alle attuali province, parte del quale sarà dirottato ai comuni per far fronte alle funzioni trasferite, il restante sarà assegnato, con il medesimo inquadramento, ai rispettivi Uffici comuni.
Negli ambiti territoriali, viste le caratteristiche de "Le Convenzioni" e dell'Ufficio comune vengono espletate tutte le funzioni in capo alla Regione, trasferite con apposito disegno di legge da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso per l'attuazione e gestione dei programmi integrali d'area, dei PIT, dei GAL, degli enti sciolti o da sciogliere, nonché per le funzioni già assegnate alle province.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Soppressione delle province - revisione dello Statuto speciale1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale presenta al Parlamento un disegno di legge costituzionale di riforma dell'articolo 43 dello Statuto speciale che prevede la soppressione delle province nel territorio regionale.
2. Alla data di entrata in vigore della modifica dello Statuto speciale di cui al comma 1, in Sardegna sono costituiti i livelli di governo dai comuni e dalla Regione; entro trenta giorni da tale data il Consiglio regionale approva una legge che dispone la soppressione delle province risultanti dal processo di riduzione previsto dalla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).
3. Gli organi delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro scadenza ordinaria, prevista per l'anno 2015.
Art. 2
Trasferimento delle funzioni provinciali1. I compiti e le funzioni attribuiti dalle leggi regionali alle province ed alle comunità montane soppresse sono trasferiti, sulla base del principio di sussidiarietà, ai comuni o alla Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica dello Statuto speciale di cui all'articolo 1, comma 1, presenta al Consiglio uno o più disegni di legge con cui individua e trasferisce le funzioni, rispettivamente, ai comuni o alla Regione.
Art. 3
Convenzioni1. Uno dei disegni di legge di cui al comma 2 dell'articolo 2 individua le funzioni di area vasta, in precedenza esercitate dalle province; tali funzioni sono esercitate dai comuni ricadenti in ciascun territorio corrispondente alle attuali circoscrizioni elettorali per l'elezione del Consiglio regionale; l'esercizio si attua attraverso le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. I comuni esercitano con la forma della convenzione anche le funzioni relative all'attuazione e gestione dei programmi integrati d'area, dei PIT e dei GAL, in precedenza esercitate dalle province.
Art. 4
Ufficio comune1. Le funzioni di cui all'articolo 3 sono gestite da un Ufficio comune per ciascuna delle otto Convenzioni, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 5
Funzioni attribuite da leggi statali1. Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione, in seguito all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso il procedimento di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale, promuove accordi affinché lo Stato, con proprie leggi, stabilisca l'allocazione delle funzioni attualmente attribuite con legge statale alle province.
Art. 6
Programmazione territoriale1. I consiglieri regionali partecipano periodicamente all'elaborazione della programmazione territoriale della loro circoscrizione di elezione congiuntamente con i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali provenienti dal medesimo territorio.
2. Le linee di indirizzo, elaborate ai sensi del comma 1 in ciascuna circoscrizione territoriale, sono trasmesse dal Consiglio delle autonomie locali alla Regione ai fini dell'intesa.
Art. 7
Enti strumentali delle soppresse province1. Contestualmente alla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la soppressione delle province sono soppressi gli enti strumentali, le aziende e gli altri organismi, comunque denominati, partecipati in modo maggioritario dalle province.
2. Le funzioni esercitate dagli enti, dalle aziende e dagli organismi di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dagli Uffici comuni delle Convenzioni di cui agli articoli 3 e 4, o sono da questi esternalizzate secondo la normativa in vigore.