CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 521
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - CUCCUil 23 maggio 2013
Crediti dei comuni nei confronti delle amministrazioni centrali a seguito dei canoni pattuiti per immobili adibiti a caserma dei carabinieri
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Negli anni passati, e nella prospettiva di concorrere al rafforzamento della sicurezza e del presidio del territorio da parte delle forze preposte all'ordine pubblico, numerosi comuni della nostra Isola si sono ritrovati impegnati nella ricerca di immobili in grado di ospitare le sedi, spesso richieste formalmente dallo stesso Ministero dell'interno, necessarie al mantenimento del servizio a garanzia e protezione della sicurezza delle rispettive comunità locali.
La disponibilità dei comuni, garantita in un contesto di responsabile collaborazione interistituzionale, è stata tale per cui, in alcuni casi particolari, ha esposto le stesse amministrazioni locali all'assunzione di rilevanti oneri relativi alla spesa necessaria per l'acquisizione, o la costruzione, di nuove sedi in grado di ospitare i militari.
Per fortuna, quasi tutte le esposizioni onerose di cui sopra, hanno trovato, pur tra mille difficoltà, ma soprattutto grazie all'intervento tempestivo dell'Amministrazione regionale, la giusta soddisfazione.
Così, purtroppo, non è stato per altri casi.
Si cita, per esempio, il caso del Comune di Pula, il quale, a seguito delle richieste formalmente espresse dalla Legione Carabinieri Sardegna SM-Ufficio logistico, con nota n. 220/3-13-1997 del 16 novembre 1999, con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23 febbraio 2005, ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di uno stabile da adibire a nuova sede dalla caserma dei carabinieri e, soprattutto, si è impegnata a concedere l'immobile in comodato d'uso gratuito per un periodo di cinque anni alla predetta Arma, cui avrebbe fatto seguito la sottoscrizione di un contratto di locazione.
Subito dopo, con circolare del Ministero dell'interno n. 600/C/CC SEGR 234 del 18 novembre 2005, sono state impartite nuove disposizioni in ordine alla durata del comodato per anni sei, anziché cinque, oltre all'impegno finanziario sulla futura locazione degli stabili da adibire a sedi per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri; invero, nel contratto di comodato si è previsto l'impegno alla sottoscrizione, alla scadenza del sessennio di comodato gratuito, di un contratto di locazione con un canone annuo di euro 97.000.
Tale canone è stato, poi, ritenuto congruo dall'Agenzia del demanio di Cagliari, con il parere n. 10877/08 de1 21 luglio 2008. Nel frattempo l'immobile è stato realizzato.
Con la nota prot. n. 571 del 20 gennaio 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti suggeriva di attivare, nella more dell'emissione del collaudo tecnico, la procedura di consegna anticipata dell'immobile, ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Pertanto, la Giunta comunale con le deliberazioni n. 45 del 18 aprile 2011 e n. 50 del 3 maggio 2011 disponeva l'autorizzazione alla consegna anticipata dell'immobile all'Arma dei carabinieri prevedendo l'applicazione della normativa vigente in materia di comodato.
Successivamente, la Prefettura di Cagliari con la nota prot. n. 0060269 del 27 settembre 2011 ha comunicato la volontà del Ministero dell'interno di sottoscrivere un comodato gratuito slegato dall'assunzione di qualsivoglia impegno alla successiva stipula di un contratto di locazione passiva, di fatto, aprendo le porte ad un difficile contenzioso.
Ebbene, ad oggi il Comune di Pula continua a sostenere, annualmente, gli ingenti costi derivanti dalla realizzazione di tale stabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, con un'estinzione del mutuo prevista per il prossimo 31 dicembre 2021.
Le implicazioni derivanti dalla vicenda sono, evidentemente, molteplici e inerenti sia i profili della sicurezza pubblica sul territorio, compromessa laddove non si dovesse trovare una soluzione adeguata al problema logistico di cui si è fatto cenno, sia il potenziale danno all'erario comunale, con un amministrazione che, ad oggi, rischia di essere costretta a far gravare i costi della sicurezza pubblica sul proprio bilancio e, quindi, sui propri cittadini.
Per queste ragioni, nelle more della risoluzione del contenzioso di cui sopra, considerata la già difficile situazione finanziaria dei comuni e ritenuta irrinunciabile la presenza sul territorio delle forze preposte all'ordine pubblico, in una zona, tra l'altro, ad alta criticità per tante ragioni, non ultimi gli importanti flussi turistici stagionali, si ritiene fondamentale l'intervento finanziario della Regione, così come opportunamente e responsabilmente ha già effettuato in altre realtà anche recentemente, al fine di garantire il mantenimento del servizio ed evitare che ciò debba gravare sulle già impoverite casse comunali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Assunzione di oneri da parte della Regione1. La Regione, finché lo Stato non provveda a corrispondere alle amministrazioni comunali proprietarie degli immobili adibiti a caserma dei carabinieri l'intero canone pattuito per la locazione degli stessi, in considerazione della grave crisi economica degli enti locali e al fine di garantire il soddisfacimento di parte dei crediti da questi vantati nei confronti delle amministrazioni centrali, è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere del pagamento della quota di canone corrispondente alla differenza tra quanto pattuito tra lo Stato e l'amministrazione comunale e quanto dallo Stato effettivamente corrisposto.
Art. 2
Procedure attuative1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 1.
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2013, si fa fronte a valere sulle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S01.06.001).
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).