CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 520
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - DIANA Giampaolo - COZZOLINO - MORICONI - SABATINI - SANNA Gian Valerio - MELONI Valerio - AGUS - MANCAil 22 maggio 2013
Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale, con la presente proposta di legge si propone la soppressione dell'Agenzia Sardegna promozione e l'istituzione di una direzione regionale all'interno dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che si occupi delle attivitą di pianificazione, programmazione e coordinamento dell'immagine turistica dell'Isola.
Con l'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo) č stata istituita l'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione per la promozione dell'immagine unitaria della Sardegna e il coordinamento dei programmi di marketing territoriale.
In quasi cinque anni di attivitą, l'Agenzia č stata svuotata di ogni sua funzione, privata di una sua organizzazione propria e totalmente resa dipendente dagli assessorati regionali. Delle 68 figure previste in organico solo 18 sono stati i dipendenti assunti.
La legge istitutiva č stata totalmente disattesa e la sua mancata attuazione č dovuta in particolar modo al mancato trasferimento delle competenze e delle risorse e all'assenza di autonomia, soprattutto nelle decisioni strategiche. Sino a questo momento, infatti, l'Agenzia si č limitata a eseguire decisioni assunte in altre sedi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo), č soppressa, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Trasferimento dei rapporti giuridici dell'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione1. A partire dalla data di soppressione dell'Agenzia le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali).
2. Al fine di garantire l'unitarietą della gestione delle attivitą di pianificazione, programmazione, della promozione e internazionalizzazione del turismo, dell'artigianato e del commercio č istituita, quale direzione generale del turismo, artigianato e commercio, la Direzione generale della promozione.
3. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima.
Art. 3
Disposizioni in materia di personale1. Il personale a tempo indeterminato č inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto.
2. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolaritą, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale č incrementata di un numero di unitą corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).