CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 514

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - COSSA - PISANO - DEDONI - MULA

il 30 aprile 2013

Provvedimenti relativi all'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle imprese
e degli studi professionali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Generalità

La presente proposta di legge nasce con l'intendimento di favorire la produttività e quindi lo sviluppo delle imprese che già operano in Sardegna e l'insediamento nel territorio dell'Isola di nuove imprese grazie ad agevolazioni fiscali a carattere permanente.

Allo stesso tempo la proposta si prefigge anche di rendere più produttive le attività professionali, costituendo esse un possibile sfogo alla drammatica crisi occupazionale che affligge purtroppo la nostra Isola e che non sembra voler recedere a breve.

La Regione ha competenza solo su una parte minore delle imposte che gravano oggi sui cittadini e sulle imprese e tra queste quella sicuramente più rilevante è l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'IRAP nasce da un lato dall'esigenza sempre più pressante di assegnare alle regioni un proprio tributo di una certa consistenza e dall'altro dalla necessità per lo Stato di razionalizzare e unificare una serie di tributi diversi che, a vario titolo, gravavano sulle imprese e sui professionisti.

L'imposta nasce nel 1997 e va a sostituire, in misura quasi neutra, precedenti misure fiscali quali l'ILOR, l'ICIAP e altre imposte di minor rilievo.

Modificata numerose volte, l'IRAP diventa definitivamente un'imposta regionale (ed è pertanto autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi) con la legge finanziaria dello Stato nel dicembre del 2007 e, a decorrere dal 2009, essa deve essere istituita con legge dalle regioni che hanno in proposito tutti i poteri ad eccezione di quello di modificare la base impositiva.

Pertanto l'IRAP, che al momento finanzia il Servizio sanitario regionale (SSR), può senz'altro essere modificata dalla Regione che però deve, naturalmente, farsi carico politico ed economico delle variazioni che eventualmente decide di operare.

Descrizione delle misure e loro impatto

I provvedimenti previsti dalla presente proposta di legge sono volti principalmente a diminuire la pressione fiscale sulle imprese e sui professionisti al fine di rendere più produttivo lo svolgimento delle funzioni d'impresa e di quelle professionali.

Naturalmente l'intendimento della proposta è quello di arricchire sia gli imprenditori sia i professionisti nella convinzione, dimostrata da studi economici numerosi quanto autorevoli, che l'aumento della produttività e di conseguenza della ricchezza genera nuovi posti di lavoro che, a loro volta, producono ulteriore ricchezza.

È, inoltre, dimostrato che ridurre la spesa della pubblica amministrazione giova all'economia perché la pubblica amministrazione è solitamente inefficiente e genera uno spreco di risorse, vuoi per i costi indotti dalla politica, vuoi per la tendenza, presente in gradi diversi in tutto il mondo sviluppato, ad incrementare i livelli burocratici e le conseguenti vischiosità.

Fermo restando l'intendimento, abbiamo a lungo ragionato sulle diverse ipotesi perseguibili al fine di raggiungere lo scopo e siamo giunti alla determinazione che l'abolizione dell'IRAP era l'unica strada possibile.

Infatti questo tipo di misura consente un travaso diretto di risorse dalla Regione alle imprese, senza interposizioni burocratiche, documenti da presentare, istanze da valutare e quant'altro la perversa burocrazia regionale abbia saputo inventare negli ultimi decenni.

Semplicemente, le imprese ed i professionisti si auto applicheranno la riduzione dell'IRAP, nella misura indicata dalla legge, e si terranno i loro soldi, liberi di investirli per accrescere le dimensioni della loro aziende assumendo altri lavoratori oppure di spenderli, così incrementando i consumi e la ricchezza di altre categorie di cittadini che, a loro volta, ricominceranno il ciclo.

Insomma una maniera sana di far crescere la ricchezza della nostra comunità e di creare nuovo lavoro grazie alla crescita dell'economia e non a improbabili e fallimentari "piani straordinari per il lavoro" che, quando va bene, danno qualche mese di mini salari e lasciano pochi metri quadri di giardinetti.

Inoltre, seppure la riduzione del peso fiscale prevista dal presente provvedimento sia tutto sommato modesta, ci si può attendere che la situazione diventi tale da favorire l'insediamento di aziende da fuori Sardegna perché, comunque, in tempi di crisi come quelli attuali, una riduzione fiscale che può incidere sui conti societari anche fino al 4-5 per cento diventa un fattore da considerare con attenzione.

Si è quindi scelto di ridurre l'IRAP alle imprese private del 90 per cento e agli studi professionali del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, cercando di equilibrare la riduzione con la corrispondente doverosa riduzione della spesa regionale, in modo da non creare troppi squilibri improvvisi.

Naturalmente se, come siamo certi, questa prima riduzione consentirà un incremento della produttività tale da far recuperare, tramite altri strumenti fiscali, il reddito che si perde con l'abolizione parziale dell'IRAP, sarà possibile proseguire nella strada intrapresa e portare a zero una tassa che, gravando sul lavoro, ha evidenti effetti recessivi sull'economia.

Finanziamento

L'IRAP produce nella nostra Isola un gettito vicino ai 640 milioni di euro l'anno, con una distribuzione equamente divisa tra il gettito di provenienza dalle imprese e quello proveniente dagli studi libero-professionali.

Nel gettito proveniente dalle imprese è ricompreso però anche quello della sanità e della pubblica amministrazione più in generale, gettito che abbiamo escluso dalla presente legge in quanto non genererebbe alcun beneficio ma, anzi, produrrebbe semplicemente uno spostamento della spesa pubblica da un settore all'altro.

Il tutto però senza nessuna chiara ed esplicita decisione in tal senso, avvenendo, insomma, quasi per caso e senza alcuna programmazione.

Si tratta in sostanza di una partita di giro con la Regione che, per esempio, versa anche le quote IRAP nei finanziamenti alle aziende sanitarie che, a loro volta, ricevuti i soldi dell'IRAP dalla Regione pagano l'IRAP alla Regione!

Questo vale per tutta la pubblica amministrazione della Regione, dei comuni e delle province: in questo caso, se proprio si vuole intervenire, si può prevedere lo scorporo dai finanziamenti regionali delle quote IRAP e conseguentemente l'esenzione totale dal pagamento della tassa per la pubblica amministrazione.

Il gettito IRAP proveniente dalla pubblica amministrazione è di poco superiore ai 120 milioni di euro, così che possiamo stimare l'impatto del presente provvedimento in circa 220 milioni per quanto riguarda le imprese e in ulteriori 160-170 milioni per quanto si riferisce agli studi professionali, per un totale vicino ai 370 milioni di euro l'anno.

Ovviamente c'è la possibilità, e l'augurio, che una trattativa con il Governo possa portare ad un sostegno finanziario da parte dello Stato, anche parziale, ma, nell'ipotesi più negativa, dobbiamo prevedere una copertura delle misure.

Nella nostra proposta ipotizziamo che si possa fare una riduzione della spesa regionale modesta, ma che tocchi tutti i capitoli e tutte le voci del bilancio in misura tale da raggiungere una riduzione media del 6 per cento.

A questa regola devono, a nostro parere, sfuggire alcune voci che non sono, per ragioni diverse ma comunque valide, riducibili oltre un certo limite e per queste abbiamo indicato dei limiti da ritenersi insuperabili.

L'articolo 1 enuncia le misure di riduzione dell'IRAP a favore delle imprese e, al comma 2, precisa la natura di quelle interessate dal provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce lo stesso tipo di disciplina nei confronti degli studi professionali, anche in questo caso precisandone la natura.

L'articolo 3 si occupa invece delle modalità di riscossione dell'IRAP e di conseguenza delle modalità di applicazione delle agevolazioni previste dalla proposta di legge mentre l'articolo 4 determina la copertura finanziaria e disciplina quindi in dettaglio i tipi di intervento da effettuare per assicurare comunque la copertura del taglio dell'IRAP.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Agevolazioni alle imprese sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. A tutte le imprese private operanti in Sardegna, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2014, è concessa una riduzione pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. L'agevolazione di cui al comma 1 persegue i seguenti obbiettivi:
a) favorire l'incremento del numero degli occupati;
b) favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo;
c) incrementare la redditività delle attività produttive;
d) favorire l'insediamento in Sardegna di nuove imprese.

3. Le attività economiche cui si applica l'agevolazione di cui al comma 1 sono quelle operanti nei seguenti settori:
a) industria, artigianato e commercio;
b) turismo e servizi collegati;
c) servizi informatici;
d) ricerca e sviluppo;
e) agricoltura e pesca;
f) edilizia;
g) trasporti, incluso il trasporto aereo.

 

Art. 2
Agevolazioni agli studi professionali
sull'imposta regionale sulle attività produttive

1. Agli studi professionali operanti in Sardegna a decorrere dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2014, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo, n. 446 del 1997.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 persegue i seguenti obbiettivi:
a) favorire l'incremento del numero degli occupati;
b) incrementare la redditività delle attività professionali.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle seguenti tipologie di attività:
a) studi medici;
b) studi legali;
c) studi commerciali;
d) studi di ingegneria e di architettura;
e) servizi di promozione finanziaria;
f) studi notarili;
g) agenzie di intermediazione immobiliare.

 

Art. 3
Modalità di riscossione dell'IRAP e di applicazione delle agevolazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, tutte le attività relative all'imposta regionale sulle attività produttive, incluse quelle di accertamento, riscossione, constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi ad essa relativi.

2. Spetta alla Regione anche la determinazione delle relative aliquote di imposta. La gestione globale dell'imposta è attribuita alla competenza dell'Agenzia regionale delle entrate.

3. La disciplina dei versamenti è regolata dalle norme per le imposte sui redditi.

4. La dichiarazione annuale va presentata direttamente all'Agenzia regionale delle entrate nella modulistica e nei termini disciplinati per le imposte sui redditi.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Alla riduzione degli introiti dovuti all'applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 la Giunta regionale, con propri provvedimenti fa fronte mediante le seguenti misure:
a) taglio della spesa regionale su tutti i capitoli del bilancio della Regione fino al 10 per cento di quanto previsto dalla legge finanziaria e dalla legge di bilancio della Regione per l'anno 2013, ad eccezione delle spese relative alle misure di messa in sicurezza del territorio;
b) le eventuali riduzioni di spesa di cui alla lettera a), relativamente alla spesa sanitaria, a quella sociale, al fondo unico per gli enti locali e per le università non può eccedere il 2 per cento di quanto previsto dalla legge finanziaria e dalla legge di bilancio della Regione per l'anno 2013.

2. Entro il 30 luglio 2014 la Giunta regionale effettua un'azione di monitoraggio degli effetti della presente legge e, in caso di sforamento delle previsioni superiore al 5 per cento, propone al Consiglio regionale misure idonee a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario.

3. Nel caso di cui al comma 2 la Giunta regionale può procedere direttamente all'aumento delle addizionali regionali sull'IRPEF entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).