CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 511

presentata dal Consigliere regionale
PLANETTA

il 17 aprile 2013

Moratoria quinquennale dell'attività di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Come noto, l'attività di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti avviene per mezzo di impianti industriali di incenerimento che utilizzano come combustibile il Combustibile derivato dai rifiuti (CDR), con due obiettivi teorici: eliminare i rifiuti e produrre energia con il calore prodotto dalla loro combustione. Più precisamente il CDR è un combustibile solido triturato secco ottenuto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani raccolto generalmente in ecoballe da cui sono eliminati i materiali riciclabili (vetro, metalli, carta) e la parte non combustibile; successivamente la porzione restante viene separata in base al grado di umidità ed il residuo secco viene triturato e trasformato in combustibile.

Si tratta di impianti altrimenti detti "termovalorizzatori" composti essenzialmente da un forno all'interno del quale viene bruciato il CDR; il calore prodotto porta a vaporizzazione l'acqua in circolazione nella caldaia posta a valle, e il vapore così generato aziona una turbina che trasforma l'energia termica in energia elettrica. Ma il termine "termovalorizzatore" è in realtà fuorviante e inappropriato poiché, in realtà, il rendimento della cosiddetta valorizzazione del rifiuto, e cioè la quantità energetica ricavabile dal processo di combustione dei rifiuti, risulta essere significativamente inferiore al rendimento di qualsiasi centrale elettrica tradizionale.

Inoltre, l'intero processo di incenerimento (dalla raccolta allo smaltimento delle ceneri di scarto) consuma molta più energia di quanta ne occorrerebbe valorizzando il rifiuto con il riuso (raccolta differenziata, trattamento e riciclo), ferme restando le caratteristiche peculiari che restano la combustione, con conseguente rilascio in atmosfera di inquinanti sottilissimi e dannosi alla salute, e la produzione di ceneri di scarto che rappresentano in peso circa il 10 per cento del volume totale ed il 30 per cento in peso, rispetto al rifiuto in ingresso bruciato, col risultato che comunque, al termine del processo di incenerimento, i rifiuti in entrata vengono eliminati solo per il 70 per cento del loro volume, creando quindi un ulteriore problema, quello dello smaltimento delle ceneri stesse e, soprattutto, quello delle emissioni inquinanti, che per le altissime temperature utilizzate nel processo di combustione (anche superiori ai 1.000°) producono le cosiddette nano particelle o polveri fini (circa il 4 per cento del peso del rifiuto in ingresso), normalmente classificate come rifiuti speciali pericolosi che vengono smaltite in discariche per rifiuti speciali.

Si tratta del problema principale che riguarda gli impianti di incenerimento o termovalorizzazione, ed allo stesso tempo la causa di un inquinamento sconosciuto che desta allarme presso i cittadini e la comunità scientifica, poiché, ad oggi, nessun sistema di filtraggio risulta essere capace di arrestare le particelle inquinanti (particolato) con diametro inferiore ai 2,5 nanometri.

L'Unione europea (UE) ha a suo tempo disposto opportune misure intese a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno provocato dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana.

A riguardo, la direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti aveva, a suo tempo, acquisito che "l'incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana". Per limitare tali rischi l'Unione europea impone rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. Tale direttiva si applica non soltanto agli impianti destinati all'incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi, ma anche agli impianti di coincenerimento, ad eccezione degli impianti sperimentali volti a migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno, nonché degli impianti che trattano unicamente rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; alcuni rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata; alcuni rifiuti di legno; rifiuti di sughero; rifiuti radioattivi; rifiuti animali; rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi.

Inoltre, lo stesso Parlamento europeo ha pubblicato l'8 marzo 2012 una risoluzione sulla "Revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente - Un ambiente migliore per una vita migliore" (2011/2194(INI)), approvata il 29 febbraio 2012, che detta le linee guida del Settimo programma sull'ambiente, prevedendo il divieto di incenerimento dei rifiuti a vantaggio del riciclaggio, secondo un mutato approccio che vede i rifiuti diventare una risorsa, ed in cui si legge chiaramente che la Commissione deve prevedere "obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati".

Premesso che in alcuni paesi europei, come l'Olanda, è in atto una politica che prevede la progressiva chiusura degli inceneritori, a favore di prevenzione e raccolta differenziata, mentre in altri, come è il caso di Finlandia, Grecia e Irlanda, non esiste presenza di tale tipologia di impianti, nel caso specifico dell'Italia, gli inceneritori godono di finanziamenti pubblici (CIP6) senza i quali, da un punto di vista economico e finanziario, essi non avrebbero le sufficienti risorse per poter funzionare.

Inoltre, è bene ricordare che la Sardegna produce energia elettrica per 12-13mila GWh/anno (circa l'8 per cento in più del nostro consumo, con il prezzo del MWh mediamente superiore del 30-35 per cento a quello del resto del Paese) e l'incremento di un punto di PIL richiede da noi 496,6 MWh/Meuro contro i 277 della penisola, associato ad emissioni di CO2 rispettivamente ~456 e ~220 di ton/Meuro, nonostante i bassi costi di produzione relativamente all'impiego prevalente di combustibili fossili (TAR, carbone, derivati dal petrolio), e con una grande quantità di EE (circa la metà) che viene acquistata a tariffe incentivate (circa il doppio del prezzo corrente attraverso i meccanismi del CIP6 ed i certificati verdi) in quanto prodotte da fonti assimilate alle fonti rinnovabili fra le quali la scelta predominante è sempre più quella delle biomasse che risulta almeno in Italia una fonte "ambigua" perché una legislazione disinvolta (decreto legislativo n. 387 del 2003) sotto infrazione da parte della Commissione europea, include tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, proprio la frazione non biodegradabile dei rifiuti ed i combustibili derivati da rifiuti.

Tutto ciò premesso, l'utilizzo degli inceneritori come pratica di smaltimento induce l'idea errata che sia più semplice sbarazzarsi dei rifiuti bruciandoli mentre in realtà, agendo sulla prevenzione, la riduzione dei consumi e dei rifiuti e la raccolta differenziata, è facile dimostrare non solo che l'intero processo di riciclo è assolutamente più rispettoso dell'ambiente e della salute, ma anche economicamente più conveniente.

La presente proposta di legge riprende le finalità di una precedente, la n. 300, presentata il 10 ottobre 2007 durante la XIII Legislatura dai consiglieri regionali Maninchedda e Atzeri per una "Moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti" ed agisce, inoltre, in coerenza con quanto finora operato dall'Unione europea, recependo di fatto in modo definitivo le direttive comunitarie relative alla definizione dei rifiuti non biodegradabili quale fonte energetica non rinnovabile, ma soprattutto al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti attraverso uno specifico quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo di questi ultimi, dalla produzione allo smaltimento, ponendo in misura maggiore l'accento sul recupero e il riciclaggio, nella direzione univoca della sostenibilità ambientale.

La moratoria quinquennale dell'attività di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti, contenuta nella presente proposta di legge, dovrà avvenire nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2018, con la previsione che le relative autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti già in attività, siano ridotte nella misura del 20 per cento per ogni anno, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della legge e sia inoltre vietata la costruzione di nuovi impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti.

Viene inoltre fatto obbligo alla Regione del reimpiego dei lavoratori che alla data di decorrenza della legge, siano impegnati presso gli impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. In coerenza con gli obiettivi di cui alla risoluzione sulla "Revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente - Un ambiente migliore per una vita migliore" (2011/2194(INI)), approvata il 29 febbraio 2012, che detta le linee guida del Settimo programma sull'ambiente, prevedendo il divieto di incenerimento dei rifiuti a vantaggio del riciclaggio, la Regione attua una moratoria in cinque anni dell'attività degli impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti.

2. Nel periodo di moratoria è predisposto uno speciale piano finalizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali, nocivi e tossici e di derivazione industriale ed inoltre delle carcasse animali e di quelli provenienti dalla lavorazione della carne.

 

Art. 2
Moratoria

1. La Regione si impegna a ridurre l'attività di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti in misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2018; a tal fine le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti in attività sono ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Dal 1° gennaio 2014 non sono concesse autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti.

3. Dal 1° gennaio 2014 è inoltre interrotto il potenziamento degli impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti già esistenti, compresi quelli dotati di qualsivoglia forma di "recupero energetico".

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.

 

Art. 3
Reimpiego dei lavoratori

1. La Regione garantisce il reimpiego in altre attività economiche dei lavoratori attualmente impiegati presso gli impianti di incenerimento o termovalorizzazione dei rifiuti.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale predispone un programma speciale; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri previsti per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).