CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 510
presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - PITTALIS - SANNA Matteoil 18 aprile 2013
Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali
a favore delle persone anziane***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
È un dovere morale oltre che di coscienza sociale conoscere il mondo degli anziani, sia dal punto di vista delle loro esigenze di salute che per quanto concerne la loro vita affettiva e di relazione e, conseguentemente, attivare una serie di interventi finalizzati a tutelarne la loro condizione, sia sotto l'aspetto sociale, assistenziale e sanitario oltre che economico e di valorizzazione della risorsa umana, in un processo di reintegrazione e partecipazione attiva, fattiva e collaborativa nella società.
Gli anziani hanno un bagaglio di cultura, di preparazione, di saggezza da non sottovalutare e per questo meritano maggiore considerazione da parte delle istituzioni e della società in generale.
L'ingresso nella terza età si fa coincidere col sessantacinquesimo anno di età, ma è soprattutto dai settant'anni in su che troviamo anziani che manifestano segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento e all'autoesclusione sociale, che sfociano talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, specie se affetti da patologie invalidanti sia fisiche che psichiche che compromettono in modo irrimediabile le loro capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone.
Ci sono troppi anziani soli senza parenti, amici o vicini su cui poter contare ed il numero è destinato ad aumentare. La solitudine è una grande malattia che logora l'anziano e lo isola sempre più; altri, pur pensionati, hanno un reddito insufficiente a provvedere alle proprie necessità quotidiane; molti invece sono non autosufficienti, disabili gravi, con patologie fortemente invalidanti che hanno bisogno di assistenza quotidiana continua, malati di lunga degenza, spesso allettati o portatori di handicap che richiedono comunque una rete di supporto per la gestione logistica e della patologia stessa.
Prioritariamente la finalità della presente proposta è quella di mantenere l'anziano nel proprio ambiente familiare. In particolare, primo obiettivo è quello di favorire le strutture residenziali (in particolare i soggiorni di vacanze e cura) e protette, tutte attrezzate e modulate per l'assistenza ricreativa e continuativa, considerato che gli anziani sono soggetti non solo ancora bisognosi di socializzare e relazionarsi, ma spesso sono anche portatori di esigenze che necessitano di prestazioni specifiche a valenza assistenziale, riabilitativa e sanitaria permanente.
L'anziano, sia esso autosufficiente o non autosufficiente, molto spesso è considerato inutile e trascorre il suo tempo nell'isolamento sociale ed emotivo, invece con tale proposta si tende a mettere in luce le altissime potenzialità del soggetto anziano, portando a maturazione una giusta cultura della terza età.
La presente proposta di legge intende quindi realizzare interventi che consentano il mantenimento delle condizioni di autosufficienza residuale e il recupero di quelle compromesse, laddove è possibile, in quegli anziani che presentino quelle problematiche di deterioramento grave dell'equilibrio psicofisico e relazionale cui si è fatto cenno nelle premesse, cercando di far mantenere inalterati gli equilibri familiari.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in armonia con la legge regionale 10 settembre 1975, n. 52 (Norme per l'assistenza alle persone anziane), con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), con il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), in conformità al Piano internazionale d'azione sull'invecchiamento adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull'invecchiamento dell'ONU ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenirne gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione.
2. A tal fine la Regione promuove una nuova politica sociale per gli anziani intesa a favorire la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali per consentire l'autosufficienza economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.
3. La politica dei servizi socio-assistenziali tende a mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza, assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i vari servizi.
4. La Regione promuove altresì la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.
Art. 2
Obiettivi ed impegni della Regione1. Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base la Regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore degli anziani, specialmente se affetti da infermità croniche o insanabili;
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.2. La Regione, inoltre, promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
a) riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
b) facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;
c) prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza.3. La Regione promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani.
Art. 3
Destinatari dei servizi e delle provvidenze1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani residenti in Sardegna e si estendono, altresì, agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, nonché alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. È considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorativa.
3. I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque le necessità di fruirne anche mediante propri contributi.
4. Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS.
Art. 4
Strumenti per l'attuazione1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato.
Art. 5
Tipologia dei servizi1. I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:
a) servizi aperti:
1) servizio di segretariato sociale;
2) sezione speciale anziani;
3) assistenza economica;
4) assistenza abitativa;
b) servizi residenziali:
1) soggiorni di vacanze e di cura;
2) case albergo;
3) case di riposo;
4) case protette.2. Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di assistenza residenziale; per contro, il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate avviene ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano.
Art. 6
Segretariato sociale1. Il servizio di segretariato sociale è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.
2. Il servizio di cui al comma 1 funziona a livello comunale, anche con più sedi all'interno dello stesso comune a seconda dell'ampiezza del territorio da servire, in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.
3. Il servizio di segretariato sociale promuove, altresì, interventi finalizzati all'assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; sollecita, inoltre, la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.
Art. 7
Sezione speciale anziani1. Al fine di disporre di basi informative qualificate in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce un centro di monitoraggio e raccolta dati regionale in una apposita sezione istituita presso il Consiglio regionale della Sardegna.
2. La sezione di cui al comma 1, altresì, promuove e svolge ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche, di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari concernenti le persone anziane.
Art. 8
Assistenza economica1. L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato all'invalidità e di evitare il ricovero in istituto.
2. L'assistenza economica si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità ad integrazione del minimo vitale determinato da ogni singolo comune. Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere un'autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.
3. Altresì, all'anziano autosufficiente, al fine di evitarne l'isolamento sociale, si assicura l'avvio o la continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.
Art. 9
Assistenza abitativa1. Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, l'assistenza abitativa si esplica anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative degli anziani;
b) riserva di appartamenti dell'edilizia economica e popolare agli anziani sprovvisti di abitazione.2. I comuni, le province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza danno la preferenza alle persone anziane nella concessione in uso o in affitto degli alloggi di cui abbiano la disponibilità.
Art. 10
Centri soggiorno di vacanze e cure1. I centri soggiorno di vacanze e cure, sono strutture ricettive caratterizzate dal tipo di clientela rappresentato da anziani e dalle loro famiglie, ubicate in località ed ambienti salubri della Sardegna (località di mare o di montagna) particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale degli anziani, che hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.
2. Durante i periodi di soggiorno particolare rilievo è dato alle attività del tempo libero anche con impiego di animatori.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è garantita la presenza di personale medico, ovvero è assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per l'immediato soccorso. A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con alberghi e pensioni.
Art. 11
Casa albergo1. La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni. Per consentire l'integrazione sociale e per facilitare i rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a singole persone.
2. La casa albergo è ubicata all'interno di agglomerati urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonché della vita di relazione.
Art. 12
Case di riposo1. In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.
2. Tutte le case di riposo hanno un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettono la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della vita di istituto.
3. Tali strutture hanno una localizzazione in zone urbane, favoriscono la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero e si aprono alla comunità circostante come sedi di servizi aperti alla popolazione.
4. Gli standard minimi che le case di riposo devono necessariamente rispettare prevedono:
a) numero massimo dei posti letto per stanza;
b) superficie minima per posto letto;
c) dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate;
d) rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza e infermieri;
e) indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;
f) indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.5. Nelle case di riposo sono assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e di riabilitazione, nonché di assistenza religiosa.
Art. 13
Case protette1. Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.
2. Agli ospiti delle case protette sono garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.
Art. 14
Gestione sociale dei servizi1. I comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, delle famiglie e degli operatori dei servizi pubblici e sociali.
Art. 15
Iniziative di volontariato1. Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali possono avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.
Art. 16
Competenze dei comuni1. I comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standard di servizi esistenti sul territorio, determinano e predispongono gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:
a) a formulare piani di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana garantendo la partecipazione dei cittadini e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di cui alla presente legge.
b) a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti;
c) a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;
d) ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
e) ad erogare le rette di ricovero agli enti, alle istituzioni, alle associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
f) ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo finanziario.
Art. 17
Autorizzazioni1. Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, sono sottoposte a riclassificazione e revisione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.
2. Altresì, l'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che comunque possono ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.
Art. 18
Accesso ai finanziamenti da parte dei comuni1. I comuni, singoli o associati, per accedere ai vari finanziamenti, presentano ogni anno apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:
a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;
c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
d) gli oneri finanziari relativi.
Art. 19
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2013, fanno carico alle risorse iscritte nell'UPB S05.03.007 (Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni) del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.