CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 509

presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo - PITTALIS - DIANA Mario - SANNA Matteo - SANNA Giacomo - DEDONI - STERI - COCCO Daniele Secondo - SALIS

il 16 aprile 2013

Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende provvedere con somma urgenza a rimuovere alcune difficoltà operative in materia di cantieri comunali per l'occupazione e nell'esercizio delle competenze trasferite alla Regione in materia di centri servizi per il lavoro.

Con l'articolo 1 la proposta di legge perfeziona la specificazione delle caratteristiche dei cantieri comunali e dei cantieri verdi attivati con la legge finanziaria 2012 e oggetto di una recente impugnativa del Governo sulla ipotesi di un non meglio specificato superamento del vincolo sul rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Con la norma in esame si specifica che detti interventi, interamente sotto copertura finanziaria della Regione, ricadono in ambito sociale e rivestono pertanto le caratteristiche di derogabilità rispetto al limite delle spese sostenute per il personale nel 2009, oltre al fatto che esse non costituiscono assunzioni comunali, ma essenzialmente assunzioni di progetto speciale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2013

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Disposizioni concernenti i cantieri comunali)
1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali le cui assunzioni risultano strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).