CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 508

presentata dai Consiglieri regionali
URAS - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHI - ZUNCHEDDU

il 15 aprile 2013

Disposizioni concernenti la rete escursionistica della Sardegna e valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche per l'attivazione e il mantenimento di un qualificato turismo montano sostenibile, utile per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e dell'intera Isola

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La nostra Regione è caratterizza da un patrimonio ambientale e archeologico spesso trascurato dai circuiti turistici tradizionali legati prevalentemente alle località costiere.

La presente proposta di legge è finalizzata alla disciplina e alla promozione e tutela del turismo montano per uno sviluppo sostenibile, sociale ed economico della Sardegna, attraverso attività escursionistiche e alpinistiche che ne favoriscano una corretta e consapevole fruizione.

Studio, conoscenza e salvaguardia del territorio, delle specificità locali naturali e culturali si pongono, tra gli altri, come obiettivo il contrasto allo spopolamento di alcune aree dell'Isola e la manutenzione degli itinerari escursionistici, attraverso un censimento, il recupero e la valorizzazione dei sentieri e dei percorsi escursionistici.

La proposta di legge è composta da 14 articoli, attraverso i quali si chiariscono le finalità e le molteplici opportunità nello sviluppo dell'attività escursionistica, si definisce la rete escursionistica della Sardegna (RES) di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di tutela del territorio.

La proposta di legge definisce, inoltre, i criteri per l'istituzione della consulta provinciale della rete escursionistica della Sardegna.

L'associazionismo dell'escursionismo e dell'alpinismo (CAI - Sardegna) riveste un ruolo decisivo nella promozione del turismo montano e per il corretto esercizio di ogni attività escursionistica e alpinistica regolata dalla presente proposta di legge. Attività che in Sardegna possono incidere positivamente in un auspicato processo di sviluppo qualitativo e quantitativo dell'economia turistica regionale.

L'esperienza nel turismo montano del CAI - Sezioni regionali e provinciali sarde, è di assoluto valore e rappresenta un contributo significativo per la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, soprattutto quelli delle aree interne dell'Isola, preservate ancora dalle aggressioni speculative di un'edilizia incontrollata e da gravi fenomeni di inquinamento.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione italiana e dalle leggi dello Stato e applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, disciplina e promuove la tutela e la rivitalizzazione delle montagne della Sardegna, attraverso la loro frequentazione consapevole e la corretta fruizione, lo studio, la conoscenza e la salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, pure al fine di contrastarne lo spopolamento e il degrado, per attivare e mantenere nell'Isola lo sviluppo di un qualificato turismo montano sostenibile.

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della rete escursionistica della Sardegna (RES), interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

3. La Regione riconosce il Club alpino italiano - Gruppo regionale della Sardegna (CAI Sardegna) come soggetto titolato e qualificato per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua frequentazione, in attuazione delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2
Definizioni

1. Al fine della presente legge si definisce:
a) escursionismo: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
b) sentiero: il tracciato che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, ecc., in un percorso privo di incertezze e di ambiguità, visibile e permanente;
c) sentiero attrezzato: il sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;
d) via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco serve per facilitare il passaggio o più propriamente la scalata in sicurezza di una parete di roccia che, diversamente, dovrebbe essere affrontata con le tecniche alpinistiche della progressione di cordata; solitamente la via ferrata è anche segnalata da cartelli di inizio e di fine percorso, come indicato nei quaderni di escursionismo della commissione centrale per l'escursionismo del Club alpino italiano;
e) mulattiera: strada di montagna percorribile da mulo o altre bestie da soma e non da veicoli;
f) carrareccia: strada campestre percorribile da carri a trazione animale, in cui solitamente si riconoscono i solchi tracciati dalle ruote;
g) tratturo pastorale e transumanza: larga pista terrosa e pietrosa, formatasi per effetto dei periodici spostamenti delle greggi per lo sverno e costituente la loro abituale via di passaggio; ovvero, tracciato percorso tradizionalmente da greggi e armenti sotto la guida e la custodia dei pastori, anche per transumanza, oggi in disuso;
h) piste e strade forestali: strutture viarie costruite in modo che possano essere percorse da mezzi meccanici motorizzati, al servizio delle zone boschive;
i) assimilati ai sentieri: le strade carrarecce, le mulattiere, i tratturi pastorali e le piste forestali;
j) viabilità minore: l'insieme dei sentieri e gli assimilati ad essi che, inseriti nel catasto dei sentieri di cui all'articolo 6, consentono l'attività escursionistica;
k) pertinenze del sentiero: tutte quelle opere, attrezzature e strutture che sono direttamente correlate al sentiero stesso, come ad esempio: muri di sostegno e di contenimento, passerelle, drenaggi e canalette di sgrondo delle acque meteoriche, gradini, scalinate e gradoni realizzati in materiali naturali reperiti in loco, scale in legno e in metallo, pavimentazione, parapetti, staccionate e funi corrimano, segnaletica orizzontale e verticale uniformata allo standard nazionale CAI, capanne pastorali recuperate e adattate a bivacchi fissi e ricoveri provvisori non custoditi, ma utili quale riparo di fortuna;
l) posti tappa: le strutture ricettive localizzate in prossimità della rete escursionistica, aperte al pubblico e predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino;
m) carta escursionistica di qualità: la carta escursionistica certificata mediante l'apposizione del marchio di qualità CAI MQCE;
n) manutenzione ordinaria: rinnovo e/o ripristino della segnaletica ove usurata e/o danneggiata, pulizia, spietramento, spalcatura, decespugliamento, mantenimento dell'agibilità mediante il consolidamento statico e il livellamento del calpestio, ogni altro intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del sentiero e delle sue pertinenze;
o) manutenzione straordinaria: il ripristino della funzione d'uso del sentiero mediante costruzione o ricostruzione del medesimo e/o delle pertinenze, anche attraverso modifiche, da apportarsi esclusivamente nei casi di esigenze di messa in sicurezza, direttamente connesse all'uso dei percorsi; è da intendersi manutenzione straordinaria la prima segnatura del sentiero da realizzarsi con segnaletica uniformata secondo i criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale.

 

Art. 3
Rete escursionistica della Sardegna

1. La rete escursionistica della Sardegna (RES) è composta dall'insieme dei sentieri, mulattiere, carrarecce, tratturi, piste e, in generale, della viabilità minore extraurbana rientrante nei percorsi destinati alla pubblica fruizione turistica-escursionistica, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale, uniformata secondo i criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale, inseriti nel catasto di cui all'articolo 6. Fanno parte della RES anche le pertinenze del sentiero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti ai sentieri accatastati.

2. Fanno parte della RES solo percorsi regolarmente segnalati e mantenuti.

3. Al solo fine di garantire la continuità, i percorsi possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate.

 

Art. 4
Pianificazione territoriale

1. La RES è il riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione autonoma della Sardegna, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale nonché, per la rispettiva competenza territoriale, quelli di livello provinciale e quelli urbanistici comunali, recepiscono il catasto della RES di cui all'articolo 6.

3. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso del tracciato dei percorsi escursionistici inseriti nella RES può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere della consulta territoriale provinciale, secondo le modalità di recepimento della revisione della RES di cui all'articolo 9.

 

Art. 5
Dichiarazione di pubblico interesse

1. I percorsi escursionistici inclusi nella RES sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'articolo 6, comma 3, preventivamente all'inserimento nella RES di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. Sono esclusi contributi economici al di fuori dei bandi insistenti sul programma di cui all'articolo 10.

3. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'articolo 6, comma 5, ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponimento di inserire in RES tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di trenta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il coordinamento tecnico regionale (CTR) di cui all'articolo 8 risponde nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella rete.

4. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 11 per la generalità della RES.

5. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2, sono altresì consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione.

 

Art. 6
Catasto della rete escursionistica della Sardegna e implementazione di sistemi di informatizzazione promo-turistica

1. È istituito presso l'Assessorato competente il catasto della RES, articolato in sezioni provinciali. Il catasto archivia, classifica e pianifica il sistema di percorsi che costituiscono la RES.

2. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando, fra l'altro, su servizi, difficoltà, percorribilità, accessibilità alla mobilità ciclistica e/o ippica, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

3. La struttura e l'organizzazione della base dati costituente il catasto della RES e le modalità di implementazione, aggiornamento e divulgazione sono disciplinate dal regolamento attuativo di cui all'articolo 13.

4. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione del catasto della RES secondo i criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale, il compito specifico di attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero e del rilevamento dei relativi dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento del catasto, è affidato, mediante convenzione, al CAI Sardegna.

5. In prima applicazione, il catasto della RES include, con deliberazione della Giunta regionale, prodotta a seguito del parere del CTR, i sentieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree protette, fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario. È conservata evidenza di eventuali convenzioni d'uso con i proprietari dei terreni attraversati, indicanti limiti e modalità dell'attraversamento.

6. Le informazioni presenti nel catasto sono rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche.

 

Art. 7
Funzioni e competenze

1. La Regione gestisce la rete escursionistica della Sardegna con la collaborazione delle autonomie locali, del CAI Sardegna, degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club alpino italiano dalle leggi n. 91 del 1963 e n. 776 del 1985.

2. La Regione, avvalendosi del coordinamento tecnico regionale della RES di cui all'articolo 8:
a) organizza, aggiorna e gestisce il catasto della rete escursionistica della Sardegna e coordina l'attività delle province competenti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della RES;
b) delibera i nuovi inserimenti e le modifiche al catasto della RES;
c) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;
d) promuove la conoscenza, la divulgazione e la fruizione della RES, coordinando e sostenendo la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale di qualità, sia tradizionale che informatizzata;
e) approva, sentite le province, il programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10
f) favorisce la formazione e il coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica;
g) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della RES in collaborazione col CAI;
h) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
i) supporta economicamente l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute, contribuisce finanziariamente alla ordinaria gestione e manutenzione della RES e dispone i controlli sull'esecuzione dei relativi interventi;
j) predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della RES, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento/collegamento con reti escursionistiche nazionali;
k) approva il regolamento di cui all'articolo 13.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua con proprio atto i soggetti a cui, tramite convenzione e fatte salve le prerogative riconosciute al CAI dalla legislazione vigente, sono affidate le operazioni di manutenzione dei percorsi inseriti nella RES.

4. Le province, col supporto delle consulte provinciali della RES di cui all'articolo 9:
a) gestiscono, di concerto con i comuni interessati, la porzione di RES afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI Sardegna e con le associazioni del territorio;
b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 13; per la manutenzione ordinaria le province, di concerto con i comuni interessati, si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio, fatte salve le prerogative riconosciute al CAI dalla legislazione vigente, e degli operatori agricoli-pastorali operanti sul territorio a qualsiasi titolo; nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori e pastori operanti sul territorio a qualsiasi titolo, si applicano, altresì, gli strumenti finanziari previsti dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agro-pastorali per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;
c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 13;
d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella RES, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso, della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata ed accompagnate dal parere della provincia stessa;
e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della consulta provinciale e degli enti gestori dei parchi e delle aree protette;
f) stipulano convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'articolo 11.

5. Ai fini del regolare aggiornamento del catasto della RES, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, dalle autonomie locali, dagli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette sulle proprie pertinenze, nonché quelle realizzate dalle sezioni CAI sulla base di specifiche convenzioni, sono tempestivamente comunicate alla provincia territorialmente competente.

 

Art. 8
Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della rete escursionistica della Sardegna

1. È istituito presso l'Assessorato competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il coordinamento tecnico regionale della RES.

2. Il coordinamento tecnico regionale della RES è composto:
a) dall'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente o dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, con funzioni di vice presidente;
e) dal presidente regionale del CAI Sardegna o da un suo delegato;
d) da un componente designato dal CAI Sardegna;
e) da un componente designato dall'Assessore competente, in possesso di documentate esperienze e titoli specifici rilasciati da associazioni riconosciute in ambito nazionale in materia di sentieristica e di escursionismo;
f) da un componente designato dalla Federparchi Sardegna;
g) da un componente designato dell'UPI Sardegna;
h) da un componente designato dall'ANCI Sardegna o dagli enti locali associativi dei comuni montani;
i) da un componente designato dall'Ente foreste della Sardegna.
Le modalità di designazione dei componenti del coordinamento e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 13, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.

3. Sono invitati, nel caso di trattazione di argomenti di specifico interesse, un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine o delle guide ambientali escursionistiche della Sardegna ed un rappresentante del Soccorso alpino regionale.

4. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del CTR della RES sono svolte da funzionari della Regione designati dall'Assessore competente.

5. Il CTR supporta la Regione nelle attività di gestione e valorizzazione della RES. In particolare il coordinamento:
a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della RES, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;
b) mantiene i rapporti con le province per il coordinamento della gestione ordinaria;
c) promuove l'aggiornamento e la revisione della RES, annualmente recepiti con deliberazione della Giunta regionale;
d) definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale omogeneo;
e) predispone il regolamento di cui all'articolo 13;
f) supporta la Giunta regionale nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
g) formula alla Regione proposte e pareri su:
1) valorizzazione e promozione della RES anche ai fini turistici e promozionali;
2) aggiornamento delle modalità tecniche della base dati del catasto della RES, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
3) normativa relativa alla RES e suo aggiornamento;
4) formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.

 

Art. 9
Consulta provinciale della rete escursionistica della Sardegna

1. È istituita presso ciascuna provincia, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la consulta provinciale (CP) con compiti consultivi, propositivi e di supporto all'attività di monitoraggio, verifica ed aggiornamento della RES per il territorio di competenza.

2. La consulta provinciale è composta:
a) dall'assessore provinciale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due componenti designati dal CAI Sardegna;
c) da un componente designato dall'ANCI della provincia;
d) da un componente designato dai parchi/aree protette presenti nel territorio;
e) da un componente designato degli enti locali associativi dei comuni montani della provincia;
f) da un componente designato dal servizio territoriale provinciale dell'Ente foreste della Sardegna.

3. La composizione è integrata con i rappresentanti dei comuni, delle unioni comunali, degli enti locali associativi dei comuni montani, dei gestori dei parchi e aree protette di volta in volta interessati ad interventi riguardanti il territorio di propria pertinenza.

4. Sono invitati, nel caso di trattazione di argomenti di specifico interesse, un rappresentante provinciale del Collegio delle guide alpine o delle guide ambientali escursionistiche, un rappresentante provinciale del Soccorso alpino regionale, un rappresentante delle associazioni convenzionate o destinatarie di incarichi continuativi su porzioni della RES.

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni della CP della RES sono svolte da funzionari della provincia designati dall'assessore provinciale competente.

6. La consulta provinciale:
a) è la sede di consulenza, confronto, concentrazione ed elaborazione delle proposte riguardanti i percorsi escursionistici ed i relativi servizi del territorio provinciale, delle quali valuta la congruità con le linee di indirizzo e di pianificazione regionale, provinciale e comunale e la compatibilità con i piani di intervento degli enti territoriali e degli enti gestori di aree naturali protette;
b) supporta la provincia nella gestione della sezione provinciale di competenza del catasto della RES;
c) formula alla provincia proposte e pareri:
1) sulle modifiche ed integrazioni alla sezione del catasto della RES di propria pertinenza;
2) per la predisposizione del Piano annuale degli interventi manutentivi ordinari e delle iniziative di monitoraggio sulla porzione della RES ricompresa nel territorio provinciale;
3) da inviare alla Regione per la predisposizione del programma straordinario triennale di cui all'articolo 10.

 

Art. 10
Programma triennale degli interventi straordinari sulla RES

1. L'Assemblea legislativa regionale approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla RES ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta regionale, che lo redige avvalendosi del supporto del CTR di cui all'articolo 8 e previa acquisizione delle proposte delle province accompagnate dal parere obbligatorio e non vincolante delle CP di cui all'articolo 9 e degli enti gestori dei parchi e delle aree protette ricadenti sul territorio di loro pertinenza.

2. Il programma contiene azioni mirate a:
a) incoraggiare la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal Club alpino italiano, ai sensi delle leggi nazionali n. 91 del 1963 e n. 776 del 1985, e rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
c) sostenere attività di educazione ambientale in territorio montano realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;
d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica di qualità;
e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica;
f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica ed alpinistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della RES e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RES, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2;
i) preservare il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della RES;
j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita (ad esempio il diabete);
k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
1) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e/o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RES particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della RES promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
p) migliorare i servizi di fruizione della RES, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della RES in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RES.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi a enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni e soggetti privati.

4. Il programma di cui al comma 1 è attivato con bandi annuali che prevedono almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere da a) ad h), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere da i) a q).

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.

 

Art. 11
Divieti

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RES è vietato:
a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RES, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) segnalare percorsi escursionistici, anche non appartenenti alla RES, in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 13; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
d) praticare sport incompatibili col transito pedonale per motivi di sicurezza, quali il "downhill";
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali;
f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo deroga temporanea concessa dal comune sul cui territorio ricade il tratto interessato; l'autorizzazione in deroga da parte del comune è ammessa solo a tempo determinato, con la precisa indicazione di durata e le necessarie prescrizioni comportamentali e prevede, inoltre, il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente ed essere comunque subordinata alla presentazione di idonea cauzione o fidejussione a garanzia di tale ripristino.

2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti posti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 13 od insistenti sui singoli percorsi.

 

Art. 12
Sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla leggi vigenti in materia, e che ne introitano i relativi proventi.

2. Salvo che la condotta non figuri più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 13;
b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della RES;
c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della RES;
d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati;
e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla RES con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata;
f) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratichi sport incompatibili con la sicurezza del transito pedonale sulla RES.

3. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

4. In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette.

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, che la esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

 

Art. 13
Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del coordinamento tecnico regionale della RES di cui all'articolo 8.

2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RES, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella RES;
e) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto di cui all'articolo 6;
d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RES;
f) le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale e delle consulte territoriali provinciali;
g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base UPB S04.08.002, capitolo SC04.1755 n.i. del bilancio regionale dotati della necessaria disponibilità a partire dall'esercizio 2014 con specifica norma della legge finanziaria. Per l'anno 2013 si provvede con uno stanziamento di euro 200.000 a valere sul predetto capitolo e sulla UPB S04.08.002; a tal fine lo stanziamento stabilito per il medesimo esercizio nella UPB S01.01.002 e ridotto di pari importo.

2. In tutti i casi in cui la manutenzione ordinaria o straordinaria sia affidata ad agricoltori e pastori operanti sul territorio a qualsiasi titolo, la Regione si avvale dei necessari strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale e, ove si applichi, di quella nazionale, nonché di quanto previsto dai programmi di sviluppo rurale destinati ad aziende agro-pastorali e agricoltori e pastori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi straordinari di cui all'articolo 10 si provvede con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nel corso della manovra finanziaria dell'esercizio. La manutenzione ordinaria e i rilievi ed aggiornamenti sono finanziati in proporzione all'estensione chilometrica della porzione di RES a cui si riferiscono. L'accesso ai fondi del programma straordinario triennale avviene sulla base della graduatoria elaborata sulle priorità individuate con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2. In particolare ogni programma straordinario prevede sia misure insistenti sugli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettere da a) ad h), sia misure insistenti sugli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettere da i) a q).