CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 506

presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PERU - FLORIS Rosanna - BARDANZELLU - RANDAZZO - GRECO - MURGIONI - LUNESU - PIRAS - AMADU - SANJUST - PITTALIS - LAI

il 5 aprile 2013

Sport e impresa - Azioni rivolte all'ottenimento di politiche di coesione sociale ed incentivi all'imprenditorialità per gli operatori economici del settore sportivo regionale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La valenza sociale dello sport ed i sentimenti di identificazione che esso è capace di suscitare hanno, nel tempo, configurato la pratica sportiva come un potente veicolo promozionale dell'attività di impresa. Lo sport rappresenta oggi un interessante volano per lo sviluppo duraturo di iniziative economiche nell'ambito del settore sportivo e terapeutico. Se è vero che una quota della popolazione ha accentuato il suo carattere sedentario, un'altra importante quota della popolazione dichiara di praticare una qualche attività fisico-sportiva.

Lo sport, oltre ad essere un'attività con funzioni sociali, rappresenta sempre più una nuova forma di creazione di valore economico e finanziario. Ciò è dovuto non solo alla sua recente evoluzione storica, ma anche alla continua espansione economica dell'attività sportiva.

Un primo aspetto importante sarà quello di diffondere a tutti i livelli, ma soprattutto presso bambini e giovani, una vera cultura dello sport e della pratica sportiva. In questo senso, la diffusione dello sport e soprattutto della pratica sportiva rappresenta un processo di crescita culturale che deve essere alimentato e sostenuto a partire dalla formazione scolastica e con un forte supporto alle associazioni sportive dilettantistiche, vero motore su cui poggia l'intero movimento sportivo regionale e nazionale.

Oggi lo sport ha assunto rilevanti dimensioni e attira risorse economiche significative, con un peso dell'1,6 per cento sul PIL nazionale, generando, a detta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), un giro d'affari di 25 miliardi di euro.

L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che lo sport è un ambito di competenza legislativa a livello regionale, nel rispetto dei principi generali definiti a livello statale. In Italia, non esiste una legge generale sullo sport, tuttavia leggi specifiche hanno riconosciuto il CONI quale soggetto nazionale per il governo dello sport (legge n. 426 del 1942 e successive leggi, decreto legislativo n. 242 del 1999, decreto legge n. 138 del 2002 e decreto legislativo n. 15 del 2004) e le stesse leggi regolamentano le competenze delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti coinvolti nella promozione dell'attività sportiva.

In linea con il principio generale di autonomia dello sport previsto dall'ordinamento italiano, gli organi del Governo centrale svolgono un ruolo limitato all'interno del sistema sportivo: le responsabilità della gestione e dell'amministrazione dello sport sono del CONI così come definite dal decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modifiche. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, adotta misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive; promuove la massima diffusione della pratica sportiva sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paralimpico, per i disabili; assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Quando si intende procedere allo sviluppo economico ed imprenditoriale dell'attività sportiva regionale, non possiamo prescindere dalla recente normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica che ha interessato direttamente la possibilità, per gli enti locali, di effettuare spese riguardanti una certa tipologia di azioni osservanti il sociale.

L'articolo 6, comma 9, della legge n. 122 del 2010 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.". Di fronte ad una statuizione così perentoria pareva non fosse possibile per gli enti locali effettuare spese a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma e soprattutto a carattere sportivo. Verrebbero meno le spese cosiddette di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio. Un esempio pratico è rappresentato dalle associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio (fiere, sagre, eventi, ecc.) attraverso il sostegno economico dell'ente. Un divieto così netto costituirebbe un ostacolo insormontabile per gli enti locali, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole, che spesso programmano l'intera stagione culturale, sportiva e di manifestazioni con l'ausilio necessario ed insostituibile del terzo settore (pro loco, parrocchie, associazioni sportive, culturali, ambientali, religiose, volontariato sociale, sodalizi vari). Dall'altro lato minerebbero una risorsa economica importante per le associazioni sportive legata ai contributi in denaro e di mezzi provenienti direttamente dagli enti locali.

Utilissimi in tal senso sono stati alcuni pareri della Corte dei conti che, nelle parti conclusive delle motivazioni, sostiene la tesi della portata limitata del divieto in commento. Infatti stabilisce che "resterebbero invece consentite le iniziative organizzate sia in via diretta, sia indirettamente, dagli enti locali, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio".

Quindi, sono consentite le attività organizzate dagli enti o quelle attività che rientrano astrattamente nella competenza dell'ente, ma che sono organizzate da soggetti che abbiano come scopo istituzionale la valorizzazione territoriale. La formulazione non è delle più felici, ma sembra di comprendere che l'espressione "attività di valorizzazione del territorio" sia utilizzata dalla Corte in senso ampio, ricomprendendo ogni iniziativa che abbia una positiva ricaduta nella comunità amministrata (cultura, sport, nei limiti già visti, promozione turistica ecc.) grazie a soggetti che operino in tali ambiti ai sensi del proprio statuto (attività istituzionale). La Sezione regionale lombarda della Corte dei conti, introduce un elemento ulteriore che traccia i confini di distinzione tra sponsorizzazione e patrocinio. Il giudizio di merito tra erogazioni vietate ex articolo 6, comma 9, della legge n. 122 del 2010 (sponsorizzazioni), e consentite (accordi di patrocinio) si deve svolgere seguendo un metro teleologico: la finalità per la quale il contributo è erogato diviene quindi lo strumento per determinare ciò che è ancora consentito. Inoltre "il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (...) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il cosiddetto diritto allo studio, ecc.". Ma in tal caso, non si tratta di sponsorizzazioni, bensì patrocini, come già dimostrato. Sono due le conclusioni della motivazione: innanzitutto, la Sezione lombarda stabilisce che, per rientrare fra le erogazioni consentite, le attività patrocinate debbano appartenere al novero delle competenze dell'ente che, per ragioni varie e nella propria autonomia, stabilisce di esercitarle non direttamente, ma attraverso soggetti privati destinatari dei contributi "che svolgono un'attività propria in forma sussidiaria". La seconda conclusione, è una sorta di "buon consiglio" agli enti riconducibile al controllo collaborativo. Osserva la Corte che in sede di erogazione del patrocinio è opportuna la dettagliata motivazione del percorso teleologico che porta alla decisione favorevole nei confronti del privato beneficiario, in modo da rendere chiaro ed inequivocabile il fine dell'Amministrazione di sostenere un'attività di propria competenza realizzata tramite terzi e soprattutto che questa "delega di funzioni" persegua i principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

Riassumendo, gli enti possono continuare ad erogare patrocini ai soggetti del terzo settore per attività sul territorio, ma devono esplicitare nelle motivazioni degli atti di concessione il fine per il quale il contributo (economico o non economico) è erogato e devono, altresì, evidenziare le ragioni per le quali tale fine viene ritenuto meritevole di una tutela privilegiata forte, come il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

Quando il fenomeno sportivo assume una dimensione economica e costituisce oggetto di un'attività organizzata in forma di impresa va indirizzato verso criteri di razionalità ed efficienza economica volti, in particolare, al mantenimento dell'impresa sul mercato ed all'obiettivo di creare occupazione stabile soprattutto tra i giovani e la popolazione femminile.

La normativa nazionale e regionale prevede esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione dello sport agonistico e non agonistico, rivolte agli enti di promozione sportiva, alle società sportive e alle federazioni sportive. Il nuovo orientamento legislativo in materia di impresa sociale e l'evoluzione dell'associazionismo sportivo di promozione sociale e terapeutico, accelerano ad un ripensamento complessivo del sistema imprenditoriale sportivo rivolto anche alle aziende individuali ed in forma societaria. Tale riordino si rende necessario anche nella Regione che deve predisporre iniziative per facilitare la nascita di imprese sportive ed agevolare l'accesso al credito, ai finanziamenti ed ai contributi. In particolare si rende imprescindibile riunire in un unico punto di accesso regionale le attività inerenti l'erogazione delle facilitazioni economiche per le imprese operanti nel settore sportivo nel territorio della Regione. Si prevede con questa proposta di legge l'istituzione dello Sportello di credito sportivo regionale presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport con la finalità di consentire un agevole ingresso delle imprese e degli enti locali a tutte le risorse disponibili. La proposta presta particolare attenzione, inoltre, al ruolo sociale e di valorizzazione del territorio svolto dall'impresa sportiva, privilegiando le iniziative che si caratterizzano per un'alta efficienza energetica e un basso impatto ambientale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce la funzione sociale ed economica dello sport e promulga leggi direttamente o indirettamente collegate all'attività sportiva praticata nel territorio regionale con gli obiettivi di:
a) pianificare e definire principi guida;
b) legiferare in materia fiscale sportiva;
c) fornire alle organizzazioni sportive risorse strumentali attraverso l'erogazione di beni, servizi o supporto finanziario;
d) sostenere e ampliare le ricadute sociali positive, in termini di benessere e salute;
e) favorire e sviluppare l'imprenditoria sportiva e l'occupazione, soprattutto dei giovani e femminile, nel settore;
f) ridurre le possibili ricadute negative, quali danni ambientali da attività sportiva diretta o indiretta;
g) consentire la crescita culturale, civile e psicofisica della società sarda.

 

Art. 2
Funzione di pianificazione, coordinamento e controllo nel settore sportivo della Regione

1. La Regione coordina e controlla la pianificazione e programmazione di attività ed eventi sportivi a carattere regionale e valuta quelli realizzati negli enti locali. A tal fine:
a) emana leggi in linea con i principi guida nazionali e comunitari, relativamente alla regolamentazione dell'attività sportiva, coerenti con i bisogni specifici della popolazione;
b) supporta finanziariamente l'attività sportiva, soprattutto quella di base;
c) costruisce o supporta la costruzione di nuovi impianti sportivi;
d) gestisce direttamente o assiste, anche con contributi economici, le società sportive responsabili della gestione di impianti sportivi e gli operatori imprenditoriali del settore sportivo regionale.

2. Particolare attenzione la Regione rivolge a quelle attività imprenditoriali aventi ad oggetto la gestione di campi polivalenti caratterizzata dall'erogazione di servizi accessori in ambito sportivo, ricreativo, socio-assistenziale, formativo e promozionale.

 

Art. 3
Istituzione dello Sportello di credito
sportivo regionale

1. È costituito lo Sportello di credito sportivo regionale presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che ne predispone apposito regolamento di funzionamento ed organizzazione di concerto con il Ministero per gli affari regionali il turismo e lo sport.

2. Obiettivo e finalità dello Sportello di credito sportivo regionale è quello di ricevere, valutare ed erogare finanziamenti e contributi alle associazioni sportive ed imprenditoriali in forma singola o associata operanti nel settore sportivo regionale. È istituito con la presente legge regionale che ne disciplina, di seguito, anche i principali punti dello statuto.

3. Rientrano nell'ambito delle attività proprie dello Sportello la concessione di contributi e finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree; per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali ad esse; per la promozione della cultura sportiva; per la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi; per finanziare iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali; per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività sportive o ad essa strumentali. Lo sportello può finanziare e concedere contributi ad ogni altra attività ed investimento connessi al settore dello sport. Lo Sportello di credito sportivo regionale può, altresì, svolgere servizio di consulenza per l'accesso a finanziamenti e contributi di soggetti pubblici e privati che operino nel settore dello sport, e assumere, nei limiti consentiti dall'ordinamento, partecipazioni al capitale di imprese operanti nei predetti settori, anche in concorso con enti locali territoriali e fondazioni bancarie. Nell'esercizio delle attività lo Sportello opera prevalentemente con comuni, province, Regione, enti pubblici, CONI servizi Spa, operatori economici del settore sportivo, federazioni sportive nazionali, società, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

4. I benefici di cui alla presente legge sono erogati con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai fini dell'ammissibilità all'attività istruttoria si adottano parametri relativi oltre che all'impatto economico anche a quello occupazionale, sociale, energetico, ambientale e alla valorizzazione del territorio.

 

Art. 4
Contributi destinati agli operatori economici del settore sportivo regionale

1. La Regione, nel rispetto dei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), è autorizzata a concedere contributi ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale avente ad oggetto la gestione di un complesso sportivo o una intrapresa operante nel settore sportivo agonistico, delle attrezzature, del commercio e per fini terapeutici.

2. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con una delle seguenti forme e nel rispetto dei limiti indicati:
a) contributo in conto capitale nel limite del 50 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile utilizzabile immediatamente con la modalità del credito di imposta in sede di versamento dei contributi previdenziali, imposte dirette ed indirette a mezzo del modello di pagamento unificato dei tributi F24 sezione Erario, con appositi codici tributo;
b) contributo in conto interessi e finanziamento agevolato nel limite del 75 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile e valutato dallo Sportello di credito sportivo regionale;
c) concessione di garanzia nel limite del 50 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile; i contributi complessivi concedibili non possono superare il 75 per cento dell'importo dell'investimento ammissibile;
d) contributo per la formazione professionale: 100 per cento del costo della formazione professionale specifica per il personale da impiegare nell'attività imprenditoriale proposta;
e) la sede operativa dell'impresa beneficiaria deve essere ubicata nel territorio della Regione ed ivi mantenuta, a pena di decadenza dei benefici, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione del contributo; le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare e del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
f) le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare.

 

Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti

1. I contributi sono erogati a seguito di accordo di programma tra la Regione ed i soggetti beneficiari.

2. L'erogazione del contributo in conto capitale è così regolamentata:
a) 40 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione dello Sportello di credito sportivo regionale o alla firma dell'accordo di programma; tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti pubblici;
b) 60 per cento a seguito di verifica della realizzazione dell'intero programma di investimento ammesso a seguito di avvenuto collaudo per i soggetti privati; la percentuale è del 50 per cento per gli enti pubblici.

3. I contributi concessi dalla presente legge sono revocati dalla Regione per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi secondo quanto definito nell'accordo di programma.

4. I soggetti beneficiari dei contributi forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle analisi previste all'articolo 4, ed alle lettere a) ed b) del presente articolo, sia in fase di presentazione delle domande, sia in fase di rendicontazione.

5. È introdotta una clausola valutativa degli effetti prodotti dagli investimenti, nell'intento di comprenderne le ricadute economiche e occupazionali e apportare gli eventuali opportuni correttivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

Art. 6
Spese ammesse al contributo

1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo dello Sportello di credito sportivo regionale, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), concorrono a costituire il costo globale dell'opera:
a) l'importo del progetto esecutivo;
b) le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;
c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma sono valutati in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, ripartiti secondo la seguente modalità: euro 2.000.000 annui finalizzati ad interventi degli enti locali ed euro 1.000.000 annui finalizzati ad interventi di privati ed associazioni sportive.

2. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 in conto delle UPB S05.04.001 (Interventi a favore dello sport - Spese correnti) e S05.04.002 (Interventi a favore dello sport - Investimenti).