CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 501

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - SECHI - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - SANNA Giacomo - SANNA Matteo - DEDONI - OBINU - SALIS

il 26 marzo 2013

Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, avente natura del tutto eccezionale e transitoria, è finalizzata a fornire una soluzione alla dibattuta questione della disciplina giuridica relativa ai manufatti temporanei che nei litorali della Sardegna forniscono servizi a supporto della balneazione.

La particolarissima ed eccezionale natura di legge-provvedimento che la presente proposta assume appare giustificata dalla particolare situazione in atto, particolarmente controversa e delicata. Infatti, se da un lato è ormai incombente l'inizio della stagione turistica, dall'altro lato le amministrazioni comunali palesano un evidente ritardo nella redazione ed approvazione dei piani di utilizzo dei litorali, strumenti, com'è noto, indispensabili per il corretto uso di tale delicato ed importante ambito.

Tale ritardo non è sempre causato dall'inerzia delle competenti amministrazioni, ma può trovare fondamento sia nell'oggettiva difficoltà redazionale, sia nelle sopravvenute modifiche alle disposizioni regionali di riferimento che impongono la rivisitazione di atti già assunti.

La proposta di legge, quindi, consapevole della particolare difficoltà delle problematiche affrontate e della situazione giuridico-amministrativa al momento consolidatasi, e senza avere alcuna intenzione di contrapporsi alle eventuali determinazioni di altri organismi ed autorità pubbliche, pone le premesse per consentire, al fine di salvaguardare in primo luogo gli ambiti costieri interessati e, secondariamente, tutelare le imprese operanti nel settore, la permanenza di tali opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa per il tempo strettamente necessario per la redazione dei PUL, unico e vero obiettivo finale dell'intera materia.

Le condizioni particolarmente rigide previste, le motivazioni di ordine generale specificamente richiamate, la limitatezza dei termini indicata e il raccordo con la disciplina organica di indirizzo emanata dalla Regione con l'approvazione delle linee guida per la predisposizione dei PUL con finalità turistico-ricreativa, costituiscono elementi sufficienti per garantire un corretto utilizzo delle eccezionali disposizioni disciplinate dalla presente proposta di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. Le opere e i manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione sui litorali della Sardegna in essi insistenti alla data del 1° novembre 2012, in via eccezionale a decorrere da tale data, per un periodo di validità massimo fino al 31 dicembre 2013 e anche in carenza dei relativi provvedimenti autorizzatori, restano installate, al fine di evitare che la loro reiterata opera di rimozione e di ripristino determini sia l'insorgere di rilevanti danni ambientali agli ambiti costieri interessati sia il logoramento e depauperamento delle strutture e l'insorgere di inutili e insostenibili costi economici.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:
a) tali opere o manufatti insistano su litorali oggetto di piani di utilizzo dei litorali (PUL) che siano stati adottati dalle competenti amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2012;
b) le norme tecniche dei piani adottati prevedano la possibilità che tali strutture siano finalizzate a garantire i servizi alla cittadinanza per l'intero anno solare, nel rispetto della disciplina urbanistica di dettaglio in esse contenuta;
c) il litorale sia classificabile come "urbano o in contesto urbano" ai sensi dell'articolo 3 delle linee guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali.

3. Le opere e i manufatti temporanei aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, fino all'approvazione del PUL e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), non hanno la natura di "interventi di nuova costruzione" e non determinano, pertanto, volumi edilizi permanenti, e la loro permanenza è autorizzata improrogabilmente fino al 31 dicembre 2013.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).