CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 500

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - DIANA Giampaolo

il 26 marzo 2013

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge rappresenta il primo provvedimento normativo che riconosce, dal punto di vista giuridico, una importante esperienza che va affermandosi positivamente in diverse parti d'Italia, quella delle cooperative di comunità.

Le cooperative di comunità nascono rispondendo ad una specifica esigenza: garantire la produzione di beni e, soprattutto, servizi in piccole realtà comunali, caratterizzate da un forte disagio socio-economico e, in particolare, contraddistinte da rilevanti dati di spopolamento.

Realtà nelle quali le intraprese economiche sono negli ultimi anni state cancellate, assieme a molti dei servizi essenziali prima garantiti; cancellazione contemporaneamente effetto e causa del progressivo abbandono dei piccoli centri da parte delle giovani generazioni che privilegiano il trasferimento in comuni più grandi, alla ricerca di lavoro e servizi per le proprie famiglie.

Le cooperative di comunità rappresentano, dunque, uno strumento che consente ai cittadini di una comunità con tali caratteristiche di organizzarsi, anche con il supporto degli enti locali e delle associazioni presenti, per fornire ai cittadini utenti, lavoratori o sovventori che siano, la possibilità di usufruire dei servizi offerti e di offrire la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

La Sardegna, per le sue caratteristiche demografiche ed orografiche, appare una realtà regionale nella quale, più di altre, lo strumento delle cooperative di comunità può affermarsi, dando risposte efficaci sotto ambedue i profili sopra enunciati, quello dei servizi e quello del lavoro.

Il riconoscimento di tale tipologia di cooperativa consentirà alla Regione di implementare le proprie politiche a vantaggio dei piccoli centri dell'interno.

Il testo proposto consta di otto articoli.

Nel primo viene enunciato il riconoscimento delle cooperative di comunità.

Nel secondo tali cooperative vengono delineate nelle loro caratteristiche essenziali.

Nel terzo articolo vengono evidenziate le diverse tipologie di soci; in particolare viene riconosciuta all'ente locale la possibilità di diventare socio della cooperativa di comunità.

Nel quarto articolo viene evidenziato che il quadro normativo di riferimento è il Codice civile.

Nel quinto articolo vengono previste una serie di agevolazioni che la Regione si impegna a mettere in campo, a sostegno delle cooperative di comunità sarde.

Nel sesto articolo vengono previste le modalità attraverso le quali la Regione favorisce lo sviluppo delle cooperative di comunità, riconoscendo agli enti locali la possibilità di avvalersene per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Nel settimo articolo viene individuata la norma finanziaria.

L'ottavo articolo riguarda l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a favorire le piccole comunità dell'Isola ed al fine di contribuire alla permanenza dei servizi essenziali in tutti i comuni della Sardegna, favorendo contestualmente la nascita di nuovi posti di lavoro, visto il dettato dell'articolo 45 della Costituzione italiana "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità", riconosce, promuove e sostiene le cooperative di comunità, individuate e descritte dall'articolo 2.

 

Art. 2
Oggetto

1. Si considerano cooperative di comunità quelle che hanno tra gli scopi sociali il miglioramento della qualità della vita sociale ed economica delle comunità interessate. Possono essere costituite nelle diverse forme (di lavoro, di utenza, sociali, miste) previste dall'Albo delle cooperative, istituito presso la camera di commercio (CCIAA), e operano, con la produzione di beni e servizi, nei piccoli comuni nei quali si registrano evidenti situazioni di marginalità economica/sociale, identificate dalla Regione come l'accentuato decremento della popolazione residente.

 

Art. 3
Soci

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa sulla cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che a vario titolo operano con la comunità di riferimento.

2. Possono essere soci delle cooperative di comunità:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche;
c) associazione/fondazioni;
d) enti pubblici (a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità).

 

Art. 4
Norme di riferimento

1. Le cooperative di comunità hanno come modello normativo di riferimento quello previsto per la cooperazione dal Codice civile e faranno riferimento, per quanto non previsto dalla normativa sulla cooperazione, alla presente legge e alla normativa prevista per le Spa o Srl.

 

Art. 5
Agevolazioni per l'accesso al credito,
la capitalizzazione e il sostegno
agli investimenti da parte
delle imprese cooperative

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione interviene attraverso:
a) finanziamenti agevolati;
b) contributi in fondo capitale;
c) contributi in conto occupazione.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

 

Art. 6
Strumenti

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione, in attuazione della presente legge:
a) istituisce l'Albo regionale delle cooperative di comunità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, sentita la Consulta regionale per la cooperazione;
b) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni;
c) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante:
1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
d) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
e) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
f) mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali;
g) adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, sentita la Consulta regionale per la cooperazione, appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati, a decorrere dall'anno 2013, in complessivi euro 1.000.000 annui.

2. Agli stessi oneri si provvede mediante le risorse già iscritte, negli anni 2013, 2014, 2015 in conto, rispettivamente, dell'UPB S06.03.027, e dell'UPB S06.03.028 del bilancio regionale per gli stessi anni e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci regionali per gli anni successivi.

 

Art.8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).