CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 498
presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - PITTALIS - AMADU - GRECO - PERU - RANDAZZO - SANNA Paolo Terzo -
STOCHINO - TOCCO - MURGIONI - PETRINIil 20 marzo 2013
Norme di regolamentazione dell'attività di piercing, tatuaggio e pratiche correlate
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge "Nome di regolamentazione dell'attività di piercing, tatuaggio e pratiche correlate", di seguito presentata si propone di regolamentare, per quanto di competenza della legislazione regionale, una materia quale quella delle pratiche di tatuaggio e piercing, nonché delle pratiche di trucco permanente e semipermanente, che al momento attuale risulta priva di delimitazioni chiare e precise, nonostante le implicazioni in campo igienico-sanitario, estetico e, in qualche modo, anche di tipo educativo.
L'obiettivo è quello di stabilire prima di tutto regole corrette ed evidenti a tutela della salute di coloro che scelgono di sottoporsi a queste pratiche, che spesso sono persone giovanissime, ancora in età minore e, inoltre, di combattere l'abusivismo che spesso caratterizza queste attività. Per questo motivo la proposta di legge definisce una serie di prescrizioni per coloro che intendano esercitare l'attività di tatuatori e prevede una serie di controlli sulla loro osservanza a cura di comuni e aziende sanitarie locali: primo obiettivo è quello di garantire l'igiene e la sicurezza degli ambienti in cui i tatuaggi/piercing vengono eseguiti e di vietarne l'esercizio in siti esterni e improvvisati. Inoltre, si è pensato di organizzare e definire meglio le figure professionali che si dedicano a tali pratiche, richiedendo la loro adesione alle associazioni regionali degli artigiani; anche questa indicazione conferma la necessità di regolamentare il settore in modo chiaro sia per i consumatori/fruitori che per i professionisti interessati, facendo così uscire le pratiche di tatuaggio da quell'ambito ambiguo dell'improvvisazione creativa, della trasgressione estetica e di una certa propensione al rischio sanitario e, soprattutto, di una troppo spesso diffusa mancanza di igiene e profilassi.
Per correggere questo alone di ambiguità che circonda le pratiche di tatuaggio e piercing, inoltre, si prevede una campagna di informazione e di comunicazione che proponga una serie di indicazioni giuste che assicurino una corretta conoscenza delle caratteristiche e delle varie forme di tali pratiche, in modo da convincere i cittadini utenti a scegliere solo coloro che operano in sicurezza. È giusto inoltre, che venga garantito un adeguato rilievo professionale a coloro che praticano tale attività, cui vanno riconosciute caratteristiche di creatività, di gusto coloristico, di ricerca formale, che hanno raccolto consensi e seguito fra i più giovani, tanto da sviluppare un'ormai consolidata tradizione estetica non solo propria dei paesi orientali.
Sempre nell'intento di una regolamentazione preventiva del settore, viene indicata come obbligatoria la formazione professionale, secondo standard propri dell'artigianato dedicato ai servizi di cura della persona e quindi legato agli indirizzi regionali in materia: una formazione obbligatoria per un numero definito di ore e con un aggiornamento professionale periodico al fine di garantire la qualità del servizio ed evitare pratiche fuori controllo e quanto meno rischiose per la salute di coloro che vi si affidano.
Le prescrizioni indicate comportano un'osservanza da parte dei soggetti erogatori che sono dunque passibili di sanzioni nel caso di loro violazione; le inadempienze al dettato normativo, nel testo di legge vengono graduate e descritte in modo dettagliato, per evitare abusi e per garantire un principio di autorevolezza riguardo agli enti preposti al controllo, in modo che la chiarezza dell'intervento sanzionatorio sia dirimente per coloro che intendano scegliere l'abusivismo, che è proprio il pericolo che si intende combattere e che ancora oggi caratterizza tanta parte del settore.
La presente proposta si propone di far uscire le pratiche di tatuaggio dal pericolo della clandestinità più o meno evidente in cui esse, per molta parte ancora, si svolgono e di definirne i corretti ambiti professionali e amministrativi attraverso elementi chiarificatori quali una campagna di corretta informazione, una definizione delle competenze per i controlli, una prescrizione di standard di igiene e sicurezza per gli ambienti di lavoro e una formazione necessaria agli operatori che vedano in tal modo riconosciuta la loro professionalità nel campo, oggi sempre più vasto, dei servizi alla persona e degli interventi estetici.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La Regione nel rispetto delle sue competenze in materia di formazione professionale e di tutela della salute disciplina le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o semipermanente.
Art. 2
Definizioni1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare decorazioni indelebili e permanenti sulla pelle.
Art. 3
Esercizio delle attività1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433 (Legge quadro per l'artigianato), i soggetti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4, che esercitano personalmente e professionalmente le attività di cui all'articolo 1, sono tenuti a iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 4
Requisiti formativi1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di cui all'articolo 1 garantiscono l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'esercizio di tali attività.
Art. 5
Regolamento regionale1. La Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1;
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 13;
d) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 e la composizione delle commissioni di esame;
e) la documentazione necessaria per la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 11.
Art. 6
Funzione dei comuni. Regolamenti comunali1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale disciplina:
a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1;
b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 11, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12;
c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.
Art. 7
Aggiornamento professionale1. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 8
Campagna informativa1. La Regione promuove, nell'ambito dell'attività di prevenzione dei rischi per la salute, una specifica campagna informativa, rivolta in particolare ai giovani, sulle problematiche connesse alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 9
Smaltimento rifiuti1. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività oggetto della presente legge sono smaltiti secondo quanto previsto dai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 10
Piercing del padiglione auricolare1. I soggetti che effettuano piercing del padiglione auricolare ne danno comunicazione al comune competente trenta giorni prima dell'avvio di tale attività.
2. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
Art. 11
Dichiarazione d'inizio attività1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune dove si svolge l'attività, che provvede alla sua trasmissione all'azienda sanitaria locale (ASL) per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 12
Vigilanza e controllo1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
2. L'azienda sanitaria locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Art. 13
Consenso informato1. Gli esercenti le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente hanno l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo sui potenziali rischi per la salute derivanti da tali pratiche e di fare sottoscrivere allo stesso cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.
2. È fatto altresì obbligo di compilare una scheda individuale relativa ad ogni utente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione ed i materiali utilizzati.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, sottoscritta e datata dall'utente, è conservata dall'esercente per almeno cinque anni presso il proprio esercizio.
Art. 14
Divieti1. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.
2. È vietato effettuare tatuaggi, piercing e trucco permanente o semipermanente su soggetti inferiori ai 18 anni senza il consenso informato, reso personalmente dai genitori o dal tutore.
3. È vietato effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie in cui non ci sia la presenza di personale medico.
Art. 15
Sanzioni1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo conseguito al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.
2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.
3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al regolamento indicato all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.
4. Chiunque esegue tatuaggi, piercing e trucco permanente o semipermanente ai minori di anni 18 in assenza del consenso di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 20.000:
5. Chiunque esegue tatuaggi al padiglione auricolare di minori di anni 18 in assenza del consenso di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.
6. Chiunque esercita in forma itinerante o di posteggio le attività di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
Art. 16
Norme transitorie1. Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semipermanente hanno l'obbligo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, di darne comunicazione al comune e alla ASL di competenza, ai sensi dell'articolo 10, e di iscriversi al primo corso utile di aggiornamento igienico-sanitario organizzato dalla Regione o da enti da questa delegati. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
Art. 17
Norma finanziaria1. In fase di prima attuazione della legge, nell'esercizio finanziario 2013, si provvede alla spesa corrente con uno stanziamento complessivo pari a euro 40.000, a valere sulle risorse di cui all'UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente).
2. Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dalla legge finanziaria regionale.
Art. 18
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).