CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 496
presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PITTALIS - STOCHINO - LUNESU - FLORIS Rosanna - GALLUS - RANDAZZO - MURGIONI - PERU - BARDANZELLU - LOCCIil 14 marzo 2013
Norme urgenti in materia di regolamentazione rivolta alle opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione sui litorali dei comuni costieri sardi. Promozione di attività aventi ad oggetto la corretta predisposizione ed implementazione da parte delle amministrazioni comunali dei Piani di utilizzo dei litorali (PUL)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Al fine di pianificare e facilitare un vero e duraturo sviluppo turistico-ambientale dei litorali sardi, risulta indifferibile ed urgente risolvere, legislativamente, l'annosa e complessa vicenda delle strutture temporanee a servizio della balneazione e della ristorazione. L'obiettivo è trovare un compromesso tra la tutela dell'ambiente e la necessità di offrire servizi di qualità alla balneazione ed al turismo, garantendo gli investimenti degli operatori economici. Il tutto creando nuove opportunità di lavoro e confermando anche la possibilità di ospitare in spiaggia grandi iniziative durante tutto l'arco dell'anno.
Con la deliberazione 10 luglio 2010, n. 25/42, la Giunta regionale ha dettato le linee guida per la predisposizione dei Piani di utilizzo dei litorali (PUL). L'articolo 26 delle linee guida assegna alle amministrazioni comunali il termine del 31 ottobre 2012 per l'approvazione dei PUL differito al 31 dicembre 2013 con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2013, n. 5/1. Si deve però constatare che solo alcuni dei 72 comuni costieri hanno proceduto all'approvazione del documento di programmazione territoriale entro i termini assegnati, mentre la quasi totalità dei comuni, pur trovandosi in una fase procedurale avanzata, non ha conseguito l'obiettivo del rispetto del termine assegnato.
Le problematiche contingenti dei chioschetti del litorale di Cagliari potrebbero estendersi a tutti gli altri litorali costieri sardi, con aggravio per gli stessi operatori che si vedrebbero costretti allo smantellamento delle strutture se la Regione non approverà velocemente una legge per superare le criticità urbanistiche e legislative per il rilascio della autorizzazione comunale all'apertura stagionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Definizione e regolamentazione dei manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione ubicati nel litorale
di Cagliari1. In attuazione dell'articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di edilizia ed urbanistica, nonché della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), secondo cui spettano alla Regione le funzioni in materia di definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria turistica e di definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento, i chioschi adibiti ad attività di bar o ristorante e, in generale, tutte le strutture amovibili comunque connesse a finalità turistico-ricreative realizzate su aree demaniali marittime assentite in concessione, sono considerate strutture oggettivamente precarie e temporanee ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), così come richiamato dall'articolo 12 del Piano paesaggistico regionale e possono essere autorizzate a permanere per tutta la durata della concessione demaniale, a condizione che:
a) siano conformi all'oggetto della concessione demaniale;
b) ottengano o abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica;
c) siano realizzati, in conformità a quanto disposto dalle linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) con finalità turistico ricreative approvate con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2010, n. 25/42, e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente con elementi assemblati con giunzioni a secco, senza l'impiego di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi;
d) il litorale sia classificabile come "urbano o in contesto urbano" ai sensi dell'articolo 3 delle linee guida per la predisposizione del PUL.2. I limiti dimensionali ed i parametri geometrici delle concessioni demaniali marittime sono fissati dall'articolo 24, comma 1, delle linee guida di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 25/42 del 2010.
Art. 2
Predisposizione ed implementazione da parte delle amministrazioni comunali dei PUL1. I comuni possono prevedere nei litorali, sino alla predisposizione ed approvazione dei PUL, idonee strutture e manufatti amovibili a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione, nel rispetto dell'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale). È consentita, inoltre, la deroga dei parametri dimensionali fissati dal primo comma dell'articolo 24 delle linee guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010 per la redazione dei PUL, a seguito di motivata proposta delle singole amministrazioni comunali limitatamente alle concessioni alberghiere, sanitarie e multifunzionali.
2. Le amministrazioni comunali presentano in allegato al PUL approvato, per le finalità di cui all'articolo 22, comma 2, delle linee guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, una dettagliata relazione, corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle modalità di attuazione del PUL, in riferimento alle tutele poste a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, come scaturenti dalla proroga al 2020 delle concessioni medesime, disposta con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).