CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 493
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - LOCCI - FLORIS Rosanna - GALLUS - LAI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO - LUNESUil 6 marzo 2013
Interventi a sostegno della promozione e divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, viene istituito e disciplinato il ruolo dell'amministratore di sostegno, istituto concepito a favore di quelle persone che, a causa di una infermità, di una menomazione fisica o psichica o di una qualche specifica fragilità si trovino nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Se fino all'anno 2004 la tutela delle persone in condizione di fragilità, anche temporanea, era demandata ai due istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione (caratterizzati da un profilo sostanzialmente rigido e dall'attenzione pressoché esclusiva per gli aspetti patrimoniali), la legge sull'amministrazione di sostegno cambia radicalmente questa prospettiva. Questo istituto intende infatti valorizzare e promuovere l'autonomia residua della persona e scongiurare il rischio della sua emarginazione ed esclusione sociale.
L'amministrazione di sostegno è dunque un istituto idoneo a fronteggiare situazioni di invalidità fisica e di disagio psichico che in passato sfuggivano alle maglie strette dell'interdizione e dell'inabilitazione. I due istituti appena citati, a cui sino al 2004 era affidata la tutela dei soggetti deboli, hanno un carattere estremamente invasivo della sfera personale del soggetto interdetto o inabilitato: l'interdizione presuppone la perdita completa della capacità di agire da parte del soggetto, anche per atti meno rilevanti della vita quotidiana, sicché questa attività viene demandata ad un tutore; l'inabilitazione invece interviene laddove vi sia una perdita di capacità di agire limitata agli atti di straordinaria amministrazione, che vengono affidati quindi ad un curatore. Il riferimento anche terminologico alla patrimonialità degli istituti testé citati è dunque evidente.
L'amministrazione di sostegno invece si iscrive in un sistema in cui la finalità è di tutelare con la limitazione minore possibile della capacità d'agire le persone prive di autonomia; trattasi di una tutela calibrata caso per caso, situazione per situazione, in una prospettiva di funzionalità rispetto alla qualità della vita del soggetto tutelato. In questo ambito si sottolinea dunque l'importanza di preservare, anche nelle persone con grave disabilità, un'autonomia che si esprime nella libertà di compiere le proprie scelte.
Questa nuova figura è finalizzata dunque a promuovere, piuttosto che deprimere, l'attivazione delle facoltà residue dell'individuo che ne è "destinatario", consentendo a quest'ultimo, data la sua fragilità, una partecipazione graduale e vigilata alla gestione della propria vita, dei propri interessi patrimoniali, riconoscendogli dunque la facoltà di autodeterminarsi sul terreno esistenziale, comprendendo atti di natura personale e familiare che non siano incompatibili con il livello di capacità concretamente residuato.
Questo diritto ineludibile deve sposarsi con misure di protezione adatte e proporzionate ai singoli casi di fragilità. La natura di questo istituto segue dunque, per la prima volta, un criterio qualitativo, nel senso che lo stesso è modellato sulla persona, in funzione dell'adeguamento alle stesse esigenze del beneficiario.
Un atteggiamento ben diverso dal passato dunque, poiché si presta attenzione alle aspirazioni, alle possibilità e alle esigenze del soggetto fragile. Egli conserva infatti la capacità di agire in tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno e può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. L'amministratore di sostegno affianca quindi il soggetto fragile sostenendo e incentivandone l'autonomia, accompagnandolo in una fase, che comprende un periodo più o meno lungo, della sua esistenza.
Il soggetto in difficoltà sarà così affiancato nel compimento di quegli specifici atti che da solo non potrebbe portare a termine, consentendone comunque lo sviluppo in un percorso di vita che rafforzi una visione più solida e fiduciosa verso il futuro, valorizzandone le sue capacità e peculiarità, anche in relazione alla sua situazione personale, sociale e patrimoniale.
Sotto tale ultimo profilo, in sede regionale, già con la proposta di legge regionale n. 399 del 2012, i soggetti deboli finora descritti hanno ricevuto un primo riconoscimento, nel senso che, in ossequio alla normativa statale di cui alla legge n. 6 del 2004, è stata proposta la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, includendo tra i destinatari potenziali del sussidio ivi previsto anche i soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno.
Tale modifica, oltre che dalla necessità di adeguare la normativa regionale al nuovo impianto normativo e da motivi di equità, veniva imposta dall'esigenza di scongiurare una patologia del sistema: i beneficiari dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1997, infatti, avrebbero potuto essere indotti a privilegiare istanze per l'interdizione o l'inabilitazione piuttosto che optare per il più adeguato istituto dell'amministrazione di sostegno e ciò solo per le implicazioni economiche che tale scelta avrebbe comportato.
È emerso così l'intento del legislatore regionale di distinguere i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia (interdetti, inabilitati e minori) da coloro la cui sfera di autonomia non abbia subito limitazioni, e di riservare ai primi, certamente più deboli e maggiormente bisognosi di protezione, un trattamento di maggior favore.
In linea di continuità con il delineato assetto normativo regionale in tale ambito, si pone il presente intervento normativo, indirizzato a favorire la conoscenza e la capillare diffusione di tale istituto.
L'obiettivo è dunque quello di garantire l'analisi e la conoscenza dello stato di applicazione della legge, implementare la diffusione di questa nuova forma giuridica e assicurare una promozione e formazione adeguata delle persone disponibili ad assumersi questo compito, supportandole nel corso dell'attività e nei diversi impegni che questo incarico comporta.
A fronte di ciò è indispensabile formare persone competenti, in grado di dare l'aiuto di cui necessitano gli individui che usufruiscono della misura disciplinata.
Con questi intenti e auspici nasce l'odierna proposta di legge, composta da nove articoli.
L'articolo 1 riassume la ratio della proposta, cioè quella di promuovere e valorizzare la tutela dei soggetti legittimati ad usufruire dell'amministrazione di sostegno.
L'articolo 2 elenca le azioni che la Regione, in cooperazione che le altre amministrazioni dislocate nel territorio (provincia e comune) e qualsivoglia ente pubblico o privato, si propone di concretizzare.
L'articolo 3 prevede la nascita di uno sportello denominato "Sportello dell'amministrazione di sostegno", il quale dovrà assolvere svariati compiti (raccordo, informazione, formazione, aggiornamento, supporto tecnico ed altri) elencati dettagliatamente nel corpo della legge. Detto sportello potrà avere altresì funzioni di osservatorio, monitorando e promuovendo il lavoro e le azioni concrete di formazione e informazione, aggiornamento e supporto tecnico.
Con l'articolo 4 la Regione autonoma della Sardegna si pone come guida a livello nazionale con l'istituzione e promozione di un ufficio denominato "Ufficio dell'amministrazione di sostegno", presso gli uffici dei giudici tutelari, finalizzato a coadiuvare lo stesso nell'applicazione concreta dell'istituto di sostegno.
L'articolo 5 prevede la formazione e conservazione di un elenco di soggetti disponibili, amministratori già nominati o persone volontarie e in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, con l'analisi preventiva del possesso dei requisiti necessari ad assumere l'incarico; il tutto sottoposto al controllo di vari organi e con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore. L'elenco sarà uno strumento utile per il monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale, funzionale all'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere le azioni di formazione, aggiornamento e supporto tecnico, e potrà costituire un supporto alle funzioni del giudice tutelare.
L'articolo 6 regola la creazione del "Registro regionale dei soggetti atti alla protezione delle persone prive, in parte o in tutto, di autonomia" e la facoltà di promuovere interventi a sostegno delle associazioni e degli operatori già operanti sul territorio in materia di tutela degli individui.
Mediante l'articolo 7 si intende riconoscere e promuovere la formazione e la conoscenza dell'istituto in esame, sia per coloro ai quali è rivolto (potenziali amministrati) sia per i soggetti che intendono ricoprire tale importante e delicato ruolo (amministratori di sostegno).
L'articolo 8 riconosce il ruolo delle organizzazioni di volontariato e di tutte le associazioni ispirate ai principi solidaristici, grazie alla quali le problematiche dei soggetti cosiddetti deboli possono essere mitigate e affrontate con maggiore serenità e competenza.
L'articolo 9 ha ad oggetto le norme di attuazione.
L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione tutela e garantisce il pieno rispetto della dignità ed il diritto all'autonomia delle persone con limitata capacità di agire e nel rispetto di quanto dettato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto statuito dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)); con la presente legge, disciplina e detta norme atte alla diffusione ed alla valorizzazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, al fine di perseguire la migliore tutela dei soggetti legittimati ad usufruirne.
Art. 2
Interventi1. La Regione, in coerenza con la legge regionale n. 23 del 2005, sostiene e promuove, in collaborazione con gli altri enti territoriali, ASL, servizi sociali, centri di servizio per il volontariato, giudici tutelari, ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti) presenti nel territorio, comuni, province nonché altri soggetti pubblici o privati, la realizzazione dei seguenti interventi:
a) attività di sensibilizzazione verso la società civile sulle finalità dell'istituto attraverso formazione e informazione a favore delle famiglie, degli operatori sociali, pubblici e privati;
b) formazione delle persone che intendono prestare la funzione di amministratore di sostegno;
c) sostegno alla creazione ed al rafforzamento dei soggetti, pubblici o privati, dislocati nel territorio coinvolti nell'attuazione della legge e in generale nel supporto degli individui deboli;
d) eventi tesi alla sensibilizzazione e conseguente conoscenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
e) sollievo e conseguente sgravio dagli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa all'incarico ricoperto, in base alle modalità e i limiti stabili dal regolamento di cui all'articolo 9;
f) creazione e dislocamento nel territorio di uffici di supporto al sistema della protezione giuridica delle persone, di cui al libro I, titolo XII (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) del Codice civile, in grado di supportare e garantire, nel tempo, la figura dell'amministratore di sostegno;
g) promozione ed incentivo di un coordinamento stabile delle esperienze maturate dai vari operatori del settore, pubblici e privati, al fine di diffondere le varie conoscenze e competenze acquisite;
h) informatizzazione dei dati raccolti a livello regionale allo scopo di monitorare l'andamento e, se necessario, modificare la presente legge.2. I comuni concorrono alla proficua attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 3
Sportello dell'amministratore di sostegno1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la gestione, mediante l'opera dei servizi sociali comunali, di uno o più sportelli denominati "Sportello dell'amministrazione di sostegno ".
2. Lo sportello ha i seguenti compiti:
a) promozione e sviluppo del lavoro di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione e nella tutela dell'amministrazione di sostegno;
b) attività di raccordo con gli uffici giudiziari ed in particolare con i giudici tutelari e l'ufficio di cui all'articolo 4;
c) promozione di attività di informazione, diffusione e distribuzione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, convegni, corsi di formazione e aggiornamento;
d) supporto tecnico diretto ed indiretto agli amministratori di sostegno mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti ed esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;
e) attivazione di percorsi di mutualità e conoscenza tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
f) fungere da osservatorio dei bisogni e delle esigenze della famiglia, della persona fragile, degli amministratori di sostegno e dei soggetti coinvolti in generale al fine di rendere l'istituto oggetto di regolamentazione più efficace e consono alla società in cui opera;
g) ricerche e studi connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.3. L'ente gestore del servizio sociale dei comuni, mediante apposite convenzioni e protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più iscritti al registro di cui all'articolo 6.
Art. 4
Ufficio dell'amministrazione di sostegno1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di un ufficio denominato "Ufficio dell'amministrazione di sostegno ", mediante la futura stipula di protocolli d'intesa con i tribunali del territorio regionale, presso gli uffici dei giudici tutelari, finalizzato a coadiuvare il giudice tutelare nell'individuazione del progetto di sostegno più adatto alla persona che necessita di un amministratore di sostegno.
Art. 5
Elenchi degli amministratori di sostegno1. Ogni ente gestore del servizio sociale dei comuni, nonché gli sportelli di cui all'articolo 3 e gli uffici di cui all'articolo 4, formano e conservano l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, vagliando preventivamente il possesso dei requisiti necessari ad assumere l'incarico, inclusi quelli stabiliti dall'articolo 9.
2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce, presso la direzione centrale competente, a fini statistici, di controllo e di conoscenza, un elenco regionale dei soggetti iscritti agli elenchi succitati.
Art. 6
Registro regionale dei soggetti atti alla protezione delle persone prive in parte o in tutto di autonomia1. La Regione istituisce, presso la direzione centrale competente, un registro regionale nel quale sono iscritti i vari enti dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nel settore delle persone con ridotta autonomia.
2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la Regione ha la facoltà di promuovere interventi a sostegno delle associazioni e degli operatori, di vario genere, già operanti sul territorio per la promozione dell'istituto oggetto di regolamentazione.
Art. 7
Sistemi informativi e attività di ricerca1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la creazione di sistemi informativi, formativi e di ricerca sulle problematiche dei soggetti cosiddetti deboli e dei destinatari delle misure previste dall'ordinamento (interdicendi, inabilitandi e potenziali beneficiari dell'amministrazione di sostegno), indagini, convegni di studio, pubblicazioni, seminari, corsi di formazione ed incontri formativi destinati ai soggetti che intendono ricoprire tale delicato ruolo.
Art. 8
Associazioni e attività di volontariato1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle associazioni di volontariato ispirate al senso della solidarietà, della vicinanza e della prossimità umana, quali utili strumenti atti ad affrontare le tematiche dei soggetti cosiddetti deboli e dei potenziali destinatari delle misure di cui all'articolo 7.
Art. 9
Attuazione1. Mediante regolamento regionale di attuazione, redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con preliminare parere della Commissione regionale competente, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, della Consulta regionale delle associazioni dei disabili ed in ossequio alla legge regionale n. 23 del 2005, sono disciplinati con particolare riguardo:
a) le forme di finanziamento verso i soggetti, pubblici e privati, di cui all'articolo 2, comma 1;
b) le modalità di rimborsi e sgravi, riguardanti gli oneri fiscali, previsti all'articolo 2, comma 1, lettera e);
c) lo schema di convenzione e i protocolli d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
d) i requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5, oltre quelli sanciti all'interno del Codice civile;
e) i criteri e le modalità di creazione e tenuta degli elenchi previsti dall'articolo 5;
f) i requisiti per l'iscrizione e i criteri per l'istituzione del registro di cui all'articolo 6.
Art. 10
Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli strumenti finanziari già previsti dalla legislazione vigente.