CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 491
presentata dai Consiglieri regionali
PERU - LAI - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PETRINI - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO - DESSÌil 27 febbraio 2013
Riordino delle leggi in materia di turismo e disciplina delle imprese turistiche
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La situazione di gravissima difficoltà sociale, economica ed occupazionale nella quale attualmente versa la Regione rende necessario adottare misure straordinarie, anche di tipo legislativo e regolamentare, per favorire nuove prospettive di sviluppo e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali.
In questo contesto, ormai da troppo tempo il comparto turistico regionale attende una sistemazione definitiva ed organica dei principi e delle regole indispensabili a garantire le condizioni per il progresso sostenibile e durevole di un settore giustamente considerato strategico.
Gli interventi legislativi che con grave ritardo si sono succeduti nel tempo non hanno mai considerato adeguatamente l'esigenza di superare la frammentarietà degli strumenti di disciplina della materia e l'opportunità di portare a compimento un complessivo disegno riformatore.
Con sempre maggiore urgenza, oggi ancora più che in passato, occorre restituire serenità e certezza all'azione amministrativa esercitata dagli organi di governo, perché possa dispiegarsi in maniera coerente ed efficace nei diversi livelli in cui si esplica.
Allo stesso tempo, è doveroso creare i presupposti affinché gli operatori turistici possano agire in un quadro di regole chiare e condivise, confrontarsi tra loro in condizioni di effettiva concorrenzialità e competere senza inutili appesantimenti sui mercati internazionali.
L'intervento di riordino delle leggi regionali in materia di turismo e di disciplina delle imprese turistiche, perciò, è un'occasione preziosa non tanto, o non soltanto, per operare una collazione delle disposizioni vigenti, quanto piuttosto per una parziale riscrittura del corpus normativo.
Sotto il profilo tecnico, si tratta di tenere opportunamente conto delle esigenze di aggiornamento, di semplificazione e di delegificazione che attengono al comparto turistico e non possono certo essere eluse nel complessivo disegno riformatore.
L'intervento di razionalizzazione legislativa è determinato soprattutto dalla necessità di attuare un generale ripensamento della disciplina di settore, a seguito dell'individuazione di nuovi principi ispiratori della materia e di una valutazione compiuta dell'ampio scenario nel quale si inserisce.
Il tentativo di assecondare le nuove esigenze di regolamentazione e di accelerare il processo di sviluppo economico non può trascurare il ripetuto richiamo delle organizzazioni di categoria degli imprenditori turistici alla necessità di definire una strategia di medio periodo e di assumere la concertazione come elemento distintivo del processo decisionale.
La prima parte del presente provvedimento legislativo intende quindi offrire una risposta compiuta ed efficace alle esigenze indifferibili rappresentate dagli attori principali del comparto turistico, affidando finalmente ad una nuova disciplina generale del settore il compito di intervenire in maniera attiva e funzionale su tutti i temi di maggiore rilievo e valore.
È significativo che il sistema regionale integrato del turismo faccia perno, anzitutto, sulla concertazione tra i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, assunta come strumento e metodo essenziale per stabilire gli indirizzi della politica turistica regionale.
Viene riservato ampio rilievo, in particolare, alla individuazione dei principi cardine intorno ai quali è chiamata a dispiegarsi l'azione turistica regionale, garantendo così solide basi per orientare l'attività dei pubblici poteri e ripensare le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative.
Riaffermato il ruolo strategico del turismo come risorsa fondamentale e strumento indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile e accrescere l'integrazione territoriale, si insiste con convinzione sull'importanza dei valori identitari come costitutivi delle nostre comunità e della tutela dell'ambiente e del paesaggio come fondamento di ogni progetto di crescita.
È posta particolare enfasi sulla promozione integrata e sulla valorizzazione omogenea sull'intero territorio regionale delle attrattive e dei beni, delle risorse e dei prodotti, dei valori e dei saperi, della lingua e delle tradizioni che contribuiscono alla crescita culturale, sociale, economica ed occupazionale.
In un settore nel quale è indispensabile una pianificazione almeno triennale degli interventi, l'introduzione del "piano strategico regionale del turismo" si configura come lo strumento fondamen¬tale per la definizione della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, co-ordinamento e programmazione riservate alla Regione.
All'Assessore competente in materia di turismo è invece affidato il compito di adottare ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative.
La misura è accompagnata dalla previsione di ulteriori livelli di intervento, opportunamente modulati in funzione delle esigenze particolari dei territori di valorizzare le proprie potenzialità turistiche ed assecondare programmi e progetti di sviluppo di impatto rilevante o di proporzioni più misurate, benché comunque altamente significative.
Si tratta, in particolare, dei "programmi strategici di sviluppo turistico" configurati in maniera tale da potere incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale.
Rilevano, inoltre, in questa prospettiva, i "progetti turistici locali", di durata non superiore a tre anni, destinati a sostituire l'esperienza non sempre positiva dei sistemi turistici locali, intesi quali programmi di sviluppo turistico, presentati in accordo tra soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione delle risorse e la promozione dell'offerta turistica.
L'istituzione di un autonomo Osservatorio turistico regionale consentirà di mettere a disposizione dell'Assessorato regionale competente, dell'Agenzia regionale Sardegna promozione e degli altri soggetti pubblici e privati interessati gli elementi di conoscenza del fenomeno turistico indispensabili per una corretta programmazione degli interventi.
Altrettanto impegno è posto nel garantire un innalzamento dei livelli dei servizi turistici, con particolare riferimento ai servizi di promozione, informazione ed accoglienza, nella duplice prospettiva di una maggiore attenzione per la tutela dei turisti e della previsione di nuovi dispositivi per la valorizzazione delle risorse turistiche e l'incremento della capacità di offerta.
Si è ritenuto così di attribuire specifica rilevanza alle funzioni fondamentali di indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Regione in materia di promozione dell'immagine turistica unitaria e di armonizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica.
Nel contempo, è stato anche previsto un innalzamento della soglia di tutela dei consumatori, da attuarsi anzitutto attraverso l'implementazione di nuovi servizi all'utenza, senza inutili appesantimenti burocratici, tra i quali assume particolare rilievo la Carta dei diritti del turista. La carta è configurata come un vero e proprio sistema informativo ufficiale, destinato ad essere svolto con modalità e mezzi anche non convenzionali (guida, web, call center), prestato in favore dei viaggiatori, con particolare attenzione per le persone diversamente abili o bisognose di particolare assistenza.
Alla Giunta regionale sono affidati, altresì, alcuni strumenti di promozione e comunicazione potenzialmente destinati ad avere un forte impatto sulle nuove fasce di consumatori interessati al prodotto Sardegna.
Al pari di quanto avviene già da tempo in altre Regioni italiane a forte vocazione turistica, si attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di adottare uno o più marchi di qualità per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica.
Nella medesima direzione, si prevede la possibilità di riconoscere e promuovere club di prodotto che presentino valenza strategica nell'ambito della programmazione turistica regionale, finalizzati alla specializzazione dell'offerta turistica di qualità, trasferendo in forma nuova a livello regionale le azioni di maggiore successo sperimentate in contesti più ampi.
All'Assessore regionale competente in materia di turismo è poi attribuita la facoltà di adottare altri strumenti di informazione e comunicazione, promozione e marketing, in coerenza con le linee della programmazione strategica regionale, prestando particolare attenzione all'uso delle tecnologie informatiche e digitali.
Tra questi, la Carta dei valori della Sardegna, intesa come insieme dei principi identitari condivisi volontariamente dagli operatori e dai territori, può rappresentare uno strumento efficace per comunicare in maniera originale le strategie di valorizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico e contribuire ad elevare la qualità dell'offerta turistica regionale.
In linea con le esperienze di successo maturate in alcune tra le Regioni italiane maggiormente competitive sul mercato turistico, si attribuisce altresì alla Regione la possibilità di commercializzare e distribuire direttamente i prodotti e i servizi offerti dagli operatori regionali, affidandone eventualmente la gestione ad altro soggetto pubblico o privato.
Tenendo opportunamente conto dei più recenti sviluppi della legislazione statale (decreto legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009 e successive modifiche e integrazioni; articolo 45 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, cosiddetto "decreto crescita") e della prossima pubblicazione del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport recante "Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo", la nuova normativa regionale guarda con grande attenzione ai vantaggi derivanti dalla creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.
In proposito, la Giunta regionale è chiamata a individuare criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota, definendo gli interventi che possono formare oggetto di contributi, incentivi ed agevolazioni per la messa a sistema degli strumenti informativi e di prenotazione dei servizi turistici, la formazione e la riqualificazione degli addetti, nonché la promozione integrata dell'offerta.
Per quanto concerne la nuova disciplina delle imprese turistiche, essa comprende le attività esercitate dai gestori delle strutture ricettive e dagli agenti di viaggio e turismo, considerati quali interpreti fondamentali dell'offerta turistica.
Con riferimento all'attività ricettiva, si è ritenuto di assumere integralmente l'esito del percorso di condivisione intrapreso da tempo con gli attori economici e sociali; in particolare, si è ritenuto opportuno insistere sulla valorizzazione della concertazione con le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative come metodo per la condivisione della scelte fondamentali che interessano il settore.
Tra le novità che meritano una particolare segnalazione occorre indicare soprattutto la revisione della tipologia e delle denominazioni delle strutture ricettive, con riferimento soprattutto a quelle alberghiere e all'aria aperta, ed accompagnata da un'opportuna "delegificazione" del sistema di classificazione.
Affidando alla Giunta regionale il compito di classificare le strutture ricettive - anziché prevedere che la qualificazione di queste ultime risulti stabilita dalla legge, come è attualmente previsto dalla normativa vigente - si ottiene un sistema facilmente adattabile al continuo mutamento delle esigenze dei consumatori e delle richieste del mercato.
Il coinvolgimento delle organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, senza compromettere la flessibilità del procedimento, offre importanti garanzie sull'attenta attuazione della delega e consente agli operatori di intervenire su un processo che intende rispondere alle esigenze di tutela dell'utenza e, nel contempo, assicurare alle imprese la possibilità di agire sul mercato in condizioni di effettiva parità ed in un regime di corretta competizione.
La normativa di settore è stata anche riorientata verso una maggiore attenzione per la qualità dell'offerta ospitale e la necessaria professionalità degli addetti: in questa logica si muovono, tra l'altro, le disposizioni in materia di classificazione di tutte le forme di ricettività e quelle che estendo¬no a tutti gli operatori, siano essi o meno imprenditori, alcuni adempimenti in origine previsti soltanto per le strutture alberghiere.
Si è provveduto ad una riconfigurazione dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione, che mantiene il carattere di attività non imprenditoriale, ma viene assoggettato ad una serie di condizioni coerente e proporzionata rispetto al modello corretto dell'ospitalità offerta presso l'abitante.
Con riferimento alle agenzie di viaggio e turismo, si è reso necessario un intervento di razionalizzazione della normativa, assai risalente nel tempo, all'evoluzione del mercato agenziale (nell'ambito del quale alcuni imprenditori operano ormai esclusivamente on-line o con sistemi di comunicazione a distanza) ed alle esigenze di semplificazione amministrativa e di snellimento burocratico.
Tra gli altri elementi di cambiamento, è stata innovata la disciplina per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, sostituendo alla necessità dell'autorizzazione regionale una più semplice e lineare segnalazione certificata di inizio attività (secondo la nuova formulazione della legge n. 241 del 1990) alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.
La semplificazione delle procedure e lo snellimento degli adempimenti, in, linea con quanto è stato fatto in altre regioni, passa anche attraverso la soppressione dell'obbligo del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente.
Si tratta, infatti, di una misura ormai inadeguata ed obsoleta, sia per l'importo che per lo strumento in sé, rispetto all'ambizioso obiettivo di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia e l'esatto adempimento degli obblighi di legge.
È stato poi necessario adeguare la legislazione regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo alla decisione adottata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le leggi di alcune Regioni, laddove prevedevano l'obbligo di nuova autorizzazione in caso di apertura di una filiale o di una sede secondaria.
Nel caso di specie, con un'ulteriore semplificazione delle procedure destinata a favorire ulteriormente gli agenti di viaggio si è stabilito che l'apertura di filiali, succursali, succursali stagionali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a semplice comunicazione alla provincia.
Il progetto di riforma include altresì l'ambito dei finanziamenti al settore alberghiero, attualmente regolato dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, recante "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera", della quale si prevede l'abrogazione, che gli operatori del settore ricettivo considerano ormai superata e del tutto inefficace.
La proposta legislativa opera una radicale revisione degli strumenti di finanziamento e compie uno sforzo significativo per conformare le relative misure alle esigenze manifestate dagli operatori del settore, in linea con la più recente normativa nazionale e comunitaria.
Nel tentativo di offrire una risposta concreta, ed efficace alle necessità degli imprenditori turistici, si è ritenuto indispensabile arricchire lo spettro degli strumenti finanziari disponibili ed ampliare il novero delle imprese interessate, rivolgendosi non soltanto alle strutture ricettive, ma a tutte le aziende del comparto turistico ed a quelle ad esso connesse.
Si prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale possa intervenire, anche in forma congiunta, con una serie di misure che comprendono contributi in conto interessi e in conto capitale, prestiti, finanziamenti agevolati tramite un Fondo di rotazione, garanzie, misure fiscali, partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
In specie, la Regione privilegia gli aiuti concessi sotto forma di misura fiscale, mediante ricorso alla fiscalità premiale o di vantaggio (intesa come possibilità di sgravare l'impresa di quota parte di tributi, canoni e oneri fiscali regionali) ed alla fiscalità territoriale (destinandone i fondi alla realizzazione dei programmi, progetti e attività previsti dalla proposta di legge).
Presenta inoltre particolare interesse la possibilità di istituire un Fondo di rotazione per il turismo, destinato alle imprese turistiche o connesse con il turismo, che eroga a favore dei beneficiari finanziamenti a tasso agevolato e reimpiega a favore di ulteriori beneficiari le somme restituite.
Infine, ma non ultimo, l'intervento si preoccupa di accompagnare le nuove figure di pianificazione strategica e progettazione degli interventi territoriali con opportune risorse, proporzionate all'incidenza del settore turismo sul prodotto interno lordo della Regione.
In conclusione, pare interessante segnalare un dato quasi statistico: i 42 articoli della proposta di legge armonizzano, semplificano, riorganizzano e restituiscono chiarezza ed efficacia a un insieme disaggregato di 7 leggi regionali (n. 22 del 1984, n. 35 del 1986, n. 13 del 1988, n. 40 del 1993, n. 27 del 1998, n. 9 del 2006 e n. 3 del 2009), scomposte in oltre 150 articoli ed in centinaia di commi, regolamenti attuativi e tabelle.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Sistema regionale integrato del turismoCapo I
Sistema regionale integrato del turismoArt. 1
Principi della politica turistica regionale1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione e l'esercizio delle attività imprenditoriali del turismo, secondo criteri di semplificazione normativa ed amministrativa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.
2. La Regione configura il turismo come sistema integrato e stabilisce gli indirizzi della politica turistica regionale attraverso il metodo della concertazione con i soggetti privati e pubblici che concorrono all'offerta turistica.
3. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo quale risorsa fondamentale e come strumento indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e di tutela del paesaggio.
4. La Regione favorisce la promozione integrata e la valorizzazione omogenea sul territorio regionale delle attrattive e dei beni, delle risorse e dei prodotti, dei valori e dei saperi, della lingua e delle tradizioni che concorrono a costituire l'identità delle comunità locali e contribuiscono alla crescita culturale, sociale, economica ed occupazionale.
Art. 2
Organizzazione turistica regionale1. La ripartizione delle funzioni in materia di turismo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza indicati dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, è attuata secondo i principi di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali.
2. Spettano alla Regione, oltre alle generali potestà legislative, di programmazione, di controllo e di vigilanza, le funzioni in materia di:
a) definizione dei principi, degli obiettivi e degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, con l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
b) promozione regionale, nazionale ed internazionale dell'offerta turistica e del marchio "Sardegna", anche al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo e valorizzare e sviluppare l'offerta turistica;
c) sviluppo e coordinamento del sistema informativo turistico regionale, incluse la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale;
d) cura dei rapporti con lo Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
e) finanziamento, concessione di benefici, agevolazioni, incentivi e contributi per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, infrastrutture, impianti, servizi e per l'implementazione di progetti turistici gestiti dai soggetti privati o pubblici che concorrono all'offerta turistica regionale.3. Alle province sono attribuite:
a) la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'offerta turistica provinciale, in coerenza con il piano strategico e gli indirizzi della politica turistica regionale;
b) la promozione dell'offerta turistica, la realizzazione di iniziative e manifestazioni, l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti riferite all'ambito provinciale;
c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
d) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, l'informazione e la documentazione, riferiti alle attività turistiche presenti sul territorio provinciale e la loro trasmissione al sistema informativo turistico regionale, anche attraverso la creazione di un osservatorio turistico provinciale, inteso come modello organizzativo funzionale al sistema di gestione della destinazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica provinciale.4. Sono attribuite ai comuni:
a) la promozione dell'offerta turistica, la realizzazione di iniziative e manifestazioni, l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti riferite all'ambito comunale;
b) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
c) le funzioni amministrative in materia di strutture ricettive, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
d) l'informazione e la documentazione sulle attività turistiche presenti sul territorio comunale, in raccordo con il sistema informativo turistico provinciale e regionale, da realizzare eventualmente attraverso la creazione di un osservatorio turistico comunale funzionale al sistema di gestione della destinazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica locale;
e) le altre funzioni amministrative in materia di turismo non espressamente riservate alla Regione o alle province.
Art. 3
Piano strategico regionale del turismo1. Il piano strategico regionale del turismo costituisce lo strumento fondamentale per la definizione della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento della Regione.
2. Il piano, articolato su base almeno triennale, è adottato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Il piano indica, tra l'altro:
a) le strategie, gli obiettivi e le azioni da intraprendere per lo sviluppo dell'offerta e l'incremento della domanda turistica;
b) i programmi, gli strumenti e gli interventi per la realizzazione dei progetti e delle azioni di valorizzazione del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica, occupazionale e sociale;
c) i fabbisogni finanziari, le modalità di reperimento delle risorse, le condizioni per l'accesso agli incentivi, le priorità degli interventi, i criteri di ripartizione dei contributi, per ambiti territoriali e tematici, per club di prodotto, progetti strategici di sviluppo e progetti turistici locali, per reti e sistemi, per la promozione dell'industria turistica, il sostegno alle iniziative imprenditoriali e l'incremento dell'ospitalità, dei prodotti e dei servizi;
d) i criteri e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle azioni e dei programmi realizzati e del loro impatto sociale, economico ed occupazionale.4. L'Assessore competente in materia di turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative.
Art. 4
Programmi strategici di sviluppo e progetti turistici locali1. La Regione può promuovere la crescita, economica, sociale ed occupazionale, attraverso la valorizzazione dei territori a vocazione turistica, adottando misure straordinarie; a tale fine, la Giunta regionale individua ed attiva, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, programmi, progetti e interventi aventi carattere strategico, tali da incidere significativamente sul sistema socioeconomico, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. La Giunta regionale può, altresì, promuovere e finanziare progetti turistici locali, di durata non superiore a tre anni, intesi come azioni di sviluppo turistico coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale, presentati in accordo tra i soggetti privati e pubblici che operano in un determinato ambito territoriale, per la valorizzazione delle risorse e la promozione dell'offerta turistica locale.
Art. 5
Promozione, informazione e accoglienza turistica e Carta regionale del turista1. La Regione promuove l'immagine unitaria della Sardegna, l'offerta turistica regionale, la commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici e la realizzazione di iniziative e di progetti speciali, in ambito regionale, nazionale e internazionale, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale Sardegna promozione.
2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi unitari relativi ai servizi locali di informazione, accoglienza e assistenza turistica, organizzati dalle province e dai comuni, assicurando che gli stessi siano svolti con criteri di omogeneità su tutto il territorio regionale e che l'attività degli uffici sia raccordata con il sistema informativo regionale e con l'Osservatorio turistico regionale; a tale fine, definisce le caratteristiche uniformi del servizio, i segni distintivi comuni degli uffici, gli standard minimi dei servizi da rendere ai turisti ed alle imprese operanti nel settore, nonché gli indirizzi generali e i criteri di coordinamento delle iniziative. Per l'organizzazione dei servizi locali di informazione, accoglienza e assistenza turistica, le province e i comuni possono stipulare convenzioni e accordi con altri soggetti privati e pubblici, con le associazioni pro-loco e con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese e delle professioni che concorrono all'offerta turistica.
3. La Giunta regionale adotta la Carta regionale del turista, intesa quale servizio informativo ufficiale per i turisti presenti sul territorio regionale o interessati ad un viaggio o un soggiorno in Sardegna, determinandone l'oggetto, i contenuti, le modalità e i mezzi, anche telematici e digitali, attraverso i quali è offerto al pubblico, prestando specifica attenzione per le esigenze delle persone diversamente abili e le necessità delle persone bisognose di particolare assistenza.
4. L'esercizio dei servizi pubblici di informazione, accoglienza e assistenza turistica e l'uso delle denominazioni "ufficio informazioni turistiche" o "servizio informazioni turistiche" o simili, in lingua italiana o in altra lingua, è riservato ai soggetti indicati dalla presente legge; fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, in caso di violazione il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e dispone la cessazione immediata dell'uso; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata ed è disposta la chiusura dell'esercizio.
Art. 6
Strumenti di promozione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, può adottare uno o più marchi di qualità per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica riferiti, tra l'altro, alla qualità ambientale e alla sostenibilità, all'innovazione tecnologica e di prodotto, alla specializzazione dell'offerta ed ai servizi, ai quali associare particolari misure di promozione, incentivo, sviluppo e finanziamento.
2. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Giunta regionale può riconoscere e promuovere club di prodotto, finalizzati alla specializzazione dell'offerta turistica di qualità rivolta a segmenti caratterizzati di domanda, anche attraverso il finanziamento di azioni di promozione e di commercializzazione e la valorizzazione del ruolo degli operatori che concorrono all'offerta turistica.
3. L'Assessore regionale competente in materia di turismo può adottare altri strumenti di informazione e comunicazione, promozione e marketing, in coerenza con le linee della programmazione strategica regionale, facendo uso soprattutto di modalità e strumenti informatici, telematici e digitali; tra questi, in particolare, può adottare la Carta dei valori della Sardegna, intesa come insieme dei principi condivisi volontariamente da operatori turistici, soggetti pubblici e comunità territoriali, diretta a comunicare, promuovere e valorizzare in maniera originale i valori identitari di accoglienza e di ospitalità ed elevare la qualità dell'offerta turistica regionale alla quale associare strategie di valorizzazione e promozione dei prodotti e dei servizi turistici.
4. La Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative e previo parere della Commissione consiliare competente, può altresì provvedere alla commercializzazione e alla distribuzione, anche elettronica, dei prodotti e dei servizi turistici, affidandone eventualmente la gestione ad altro soggetto pubblico o privato.
5. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, individua criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota, definendo gli interventi che possono formare oggetto di contributi, incentivi ed agevolazioni, finalizzati tra l'altro alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, gestione e prenotazione dei servizi turistici, all'attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione degli addetti, alla promozione integrata dell'offerta turistica regionale, nonché le modalità di attribuzione nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
Art. 7
Associazioni pro-loco1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali organizzazioni di promozione, informazione ed accoglienza turistica locale, preposte a realizzare iniziative idonee:
a) a favorire la conoscenza, la promozione, la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali, delle tradizioni identitarie e del patrimonio ambientale;
b) a fornire servizi di assistenza, informazione ed accoglienza, anche per il miglioramento delle condizioni di soggiorno e di transito dei turisti;
c) a sensibilizzare le popolazioni residenti ai temi della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche.2. Le funzioni in materia di associazioni pro-loco sono esercitate dalla Regione.
3. L'Assessore regionale competente in materia di turismo stabilisce le modalità e le condizioni per l'istituzione delle associazioni, la tenuta del relativo elenco, lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge e l'accesso ad eventuali contributi.
Art. 8
Osservatorio turistico regionale1. Presso l'Assessorato competente in materia di turismo è istituito l'Osservatorio turistico regionale, inteso come modello organizzativo funzionale al sistema di gestione della destinazione regionale ed allo sviluppo dell'offerta turistica, con il compito di:
a) garantire una puntuale conoscenza dei mercati, dell'offerta e della domanda turistica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, l'informazione e la documentazione, la promozione di indagini e della ricerca nel settore turistico;
b) realizzare e gestire il sistema informativo turistico regionale, raccordandone le attività con gli osservatori organizzati dagli enti locali;
c) offrire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica;
d) garantire il supporto informativo e progettuale a tutti i soggetti privati e pubblici che operano nel settore, con particolare riferimento all'Agenzia regionale Sardegna promozione.2. Le modalità di costituzione, di organizzazione, di funzionamento e di finanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente.
Titolo II
Imprese turisticheCapo I
Strutture ricettiveArt. 9
Gestione unitaria ed esercizio
delle attività ricettive1. Agli effetti della presente legge si intende per gestione unitaria l'esercizio dell'attività ricettiva facente capo ad un unico soggetto giuridico; essa si considera tale anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altra impresa mediante un'apposita convenzione scritta.
2. La gestione unitaria può riguardare anche servizi di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di attività commerciali all'interno della struttura ricettiva.
3. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono determinati dai titolari o dai gestori e si distinguono in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende l'apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende, invece, un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti, strutturali e di esercizio, delle attività e delle strutture ricettive, ai fini della loro apertura, gestione e classificazione, secondo le diverse tipologie e denominazioni stabilite dalla presente legge.
Art. 10
Strutture ricettive alberghiere1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi in non meno di sette camere, ubicate in uno o più stabili o parti di stabile.
2. Sono alberghi residenziali o residenze turistico alberghiere o "aparthotel" gli alberghi che offrono alloggio in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura.
3. Sono alberghi diffusi gli alberghi che offrono alloggio in camere o unità abitative dislocate in più stabili separati, ubicate nel centro storico, dotate di servizi tra loro omogenei, distanti non più di 300 metri lineari dal ricevimento ed integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico edificio del servizio ricevimento, nello stesso o in altro edificio delle sale di uso comune e degli altri servizi offerti.
4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
5. Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di camere, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
6. L'attività ricettiva può essere svolta anche in dipendenze ubicate in stabili diversi o in una parte separata dello stesso stabile quando ad esso si acceda da un diverso ingresso.
Art. 11
Denominazione delle strutture
ricettive alberghiere1. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento della struttura in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
2. Possono assumere la denominazione di "dimora tradizionale" le strutture ricettive alberghiere ubicate in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che corrispondano alle forme tipiche dell'architettura tradizionale della Regione, mantengano sostanzialmente integre le caratteristiche costruttive originarie e siano ammobiliate con arredi tipici del luogo.
3. Possono assumere la denominazione di "dimora storica" le strutture ricettive alberghiere ubicate in stabili o in complessi immobiliari esistenti, di particolare pregio storico, assoggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, mantengano integre le caratteristiche costruttive originarie e siano ammobiliate con arredi d'epoca.
4. Possono assumere la denominazione di "albergo rurale" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate con l'impiego di materie prime di produzione locale e altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
5. Possono assumere la denominazione di "albergo termale" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti ospitalità e servizio specializzati in annessi stabilimenti termali.
6. Possono assumere la denominazione di "centro congressi" le strutture ricettive alberghiere dotate di strutture, attrezzature, personale e servizi specializzati per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni simili.
7. Possono assumere la denominazione di "centro benessere" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti, attrezzature e personale adeguati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione psicofisica della persona.
8. Possono assumere la denominazione di "beauty farm" le strutture ricettive alberghiere dotate di impianti, attrezzature e personale adeguati a fornire agli ospiti servizi specializzati per trattamenti dietetici od estetici.
9. Possono assumere la denominazione di "resort" le strutture ricettive alberghiere inserite in aree di rilevante attrattività turistica, specie se collocate in contesti ambientali o paesaggistici di particolare pregio, ovvero quelle a struttura polivalente facenti capo ad un unico gestore in grado di offrire una pluralità di servizi turistici o ricettivi.
10. L'uso delle denominazioni indicate nei commi precedenti e delle altre eventualmente stabilite dalla Giunta regionale è riservato alle strutture ricettive alberghiere classificate ai sensi della presente legge.
Art. 12
Strutture ricettive all'aria aperta1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.
2. Sono villaggi turistici le strutture organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende, caravan, autocaravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
5. Le recinzioni delle strutture ricettive all'aria aperta sono completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.
Art. 13
Denominazione delle strutture ricettive
all'aria aperta1. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze" i campeggi e i villaggi turistici dotati di strutture e servizi per lo svago degli ospiti, con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
2. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di "centro sportivo" i campeggi e i villaggi turistici dotati di impianti sportivi e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
3. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di "campeggio di transito" i campeggi che offrono servizi ad una clientela itinerante consentendo la sosta anche per frazioni di giornata.
4. L'uso delle denominazioni indicate nei commi precedenti e delle altre eventualmente stabilite dalla Giunta regionale è riservato alle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della presente legge.
Art. 14
Strutture ricettive extra alberghiere gestite informa imprenditoriale1. Sono "affittacamere" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari ché comprendono almeno la pulizia dei locali e la sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente e, comunque, una volta, la settimana, nonché il riscaldamento se aperti oltre la stagione estiva.
2. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
3. Sono "case e appartamenti per le vacanze" (CAV) le unità abitative, in numero non inferiore a tre, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per la locazione a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nelle quali è offerta ospitalità per almeno sette giorni consecutivi e sono assicurati almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente, riscaldamento nei mesi invernali, e possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, quali la pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti, la fornitura e il cambio di biancheria, l'utilizzo di attrezzature di svago e sport, con esclusione comunque della somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 15
Strutture ricettive extra alberghiere gestite informa non imprenditoriale1. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento delle predette finalità.
2. La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che nella prassi assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori, centri di vacanza per anziani ed altri simili.
3. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti anche da operatori privati mediante convenzione scritta con l'ente, l'associazione o l'organizzazione proprietari, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le predette finalità.
Art. 16
Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)1. Per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione "bed & breakfast" (B&B) si intende l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano, assicurata avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa.
2. Il servizio di alloggio è fornito in non più di tre camere, calcolate al netto dei locali necessari per la dimora abituale dei residenti, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni.
3. Il servizio di prima colazione è fornito esclusivamente alle persone alloggiate, mediante somministrazione di alimenti e bevande; agli ospiti non è consentito l'uso della cucina.
4. L'attività è intrapresa previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività al comune in cui è ubicata l'abitazione ed il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno.
5. Entro la data d'inizio dell'attività, e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, sono comunicati al comune i periodi di disponibilità all'accoglienza ed i prezzi minimi e massimi per l'anno successivo; nelle camere in cui è offerta l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi.
6. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti all'ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
7. L'attività di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.
Art. 17
Uso occasionale di immobili sfitti a fini ricettivi1. Il comune può autorizzare l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, di immobili non destinati abitualmente alla ricettività, per una durata massima di quindici giorni, in coincidenza di manifestazioni, raduni o altre iniziative.
2. Il comune concede l'autorizzazione, subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
3. L'attività di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.
Art. 18
Locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi1. Nell'arco dell'anno solare, per il periodo massimo anche non continuativo stabilito dalla Giunta regionale, è consentita da parte di soggetti privati la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari, in numero non superiore a due.
2. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali degli immobili sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; ulteriori caratteristiche vincolanti possono essere stabilite dalla Giunta regionale.
3. L'attività è intrapresa previa comunicazione da effettuare ogni anno, prima dell'inizio dell'attività ricettiva, al comune in cui l'immobile è ubicato, con indicazione del periodo della disponibilità alla locazione e dei prezzi minimi e massimi praticati, ed è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.
4. La Regione favorisce l'uso produttivo degli immobili privati a fini ricettivi e incentiva l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione degli stessi da parte di soggetti abilitati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 19
Aree attrezzate di sosta temporanea e libretto degli scarichi1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi, possono istituire e gestire, direttamente o mediante convenzioni con soggetti terzi, aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli impianti interni dei veicoli.
4. I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; in caso di violazione il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900, che è raddoppiata in caso di recidiva.
Art. 20
Divieto di campeggio e soggiorno libero1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, nonché delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, in caso di violazione il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.
Art. 21
Uso occasionale di aree per campeggio1. Il comune può autorizzare la sosta da parte di singoli o il campeggio mobile organizzato da associazioni, enti od organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali e sportivi, su aree pubbliche o private, per una durata massima di quindici giorni.
2. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
Art. 22
Borghi ospitali1. Sono "borghi ospitali" le località, individuate dalla Giunta regionale tra quelle caratterizzate dalla presenza di una comunità viva e dall'esistenza di attrattori turistici, che sono stabilmente inserite in accordi, circuiti, consorzi, partenariati, nazionali o internazionali, diretti alla valorizzazione dei beni, dei servizi e delle risorse ambientali, archeologici, culturali, naturalistici, paesistici o turistici, e che si presentano connotate da forti valori identitari, da una radicata tradizione di ospitalità e da una riconoscibile vocazione all'accoglienza.
2. Nei borghi ospitali la Regione favorisce la creazione di associazioni, comitati, consorzi di operatori e reti di impresa, per la promozione dei servizi, la commercializzazione dell'offerta e l'esercizio dell'attività ricettiva in forma coordinata, anche senza gestione unitaria.
Art. 23
Sistemi integrati di ospitalità1. Sono "sistemi integrati di ospitalità" le reti di operatori e le reti di impresa costituiti mediante accordi di collaborazione per fornire alloggio e altri servizi turistici in forma coordinata, anche senza gestione unitaria, riconosciuti dalla Giunta regionale anche al fine di accordare eventuali benefici, agevolazioni, incentivi, contributi e finanziamenti e realizzare azioni di sistema per la valorizzazione delle realtà locali, la promozione e la commercializzazione dei servizi turistici.
Art. 24
Classificazione1. Le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra alberghiere e le attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale sono classificate, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente; la delibera indica le procedure relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione, le modalità di richiesta e di rilascio della stessa, la durata, la verifica della permanenza dei requisiti, la declassificazione e le forme per la contestazione dei provvedimenti, nonché i livelli di classificazione e i segni distintivi riferibili alle strutture interessate, anche diversi rispetto a quelli indicati nei commi seguenti.
2. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione alla tipologia, e ai requisiti stabiliti con la delibera di cui al comma 1; i livelli di classificazione attribuibili alle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per gli aparthotel (da 2 a 4 stelle); tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle); gli alberghi classificati a 5 stelle, se in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale indicati dalla delibera di cui al comma 1, possono assumere la denominazione "lusso".
3. Le strutture ricettive extra alberghiere sono classificate dal comune in diverse categorie, in relazione ai requisiti stabiliti con la delibera di cui al comma 1; i livelli di classificazione sono tre (da 1 a 3).
4. I comuni provvedono, altresì, alla classificazione delle attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale, in relazione ai requisiti stabiliti con la delibera di cui al comma 1, attribuendo i livelli di classificazione da 1 a 3, a case per ferie, ostelli per la gioventù e bed & breakfast; da 1 a 5, con l'eventuale denominazione "lusso", agli immobili privati destinati a fini ricettivi o alla locazione occasionale, il cui utilizzo a fini di ospitalità è consentito agli interessati anche nelle more della classificazione da parte del comune competente.
5. Il provvedimento di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, decorsi i quali il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.
Art. 25
Pubblicità, insegna ed altre indicazioni1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo tiene ed aggiorna l'elenco regionale delle strutture ricettive, distinte per tipologia e livello di classificazione, copia del quale viene annualmente trasmessa all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed all'Agenzia regionale Sardegna promozione.
2. All'esterno della struttura ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extra alberghiera e delle attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale sono esposti in modo ben visibile il segno distintivo comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare e ad esibire prontamente e a semplice richiesta dell'ospite o dell'autorità:
a) la copia della denuncia dei requisiti presentata al comune;
b) il prospetto della capacità ricettiva, corredato da planimetria in caso di villaggio albergo, villaggio turistico e campeggio, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole.4. È fatto divieto ai gestori di attività ricettive di installare cartelli indicatori o pubblicitari delle proprie attività all'interno dei centri urbani; il comune nel quale ricadono le strutture ricettive provvede all'apposizione di idonea segnaletica stradale, con cartelli indicatori la cui tipologia è definita dal competente Assessorato regionale.
Art. 26
Disciplina e pubblicità dei prezzi1. I prezzi praticati dalle strutture ricettive sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori; i prezzi minimi e massimi praticati sono comunicati dai titolari o dai gestori alla provincia, salvo che sia diversamente disposto dalla Giunta regionale, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio, l'interruzione o la cessazione dell'attività.
2. Per le strutture ricettive di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di interruzione dell'attività la comunicazione dei prezzi è effettuata prima della data di apertura o della ripresa dell'attività.
3. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
4. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso e la classificazione attribuita sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento degli ospiti; il prezzo del servizio di pernottamento è riportato su un cartellino, esposto in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa, di norma nella parte interna della porta.
5. Nei campeggi e nei villaggi turistici permane l'obbligo dell'esposizione del cartellino prezzi per l'ospitalità fornita nelle unità abitative fisse; per l'ospitalità fornita nelle piazzole utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento, in luogo del cartellino prezzi è consentito fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo del prezzo praticato.
6. I prezzi comunicati si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
7. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo spetta ai comuni e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
Art. 27
Comunicazione dei dati a fini statistici1. Coloro che esercitano qualsiasi attività ricettiva comunicano i dati sul movimento dei clienti, nei termini e secondo le modalità indicate dall'ISTAT, alla provincia, la quale provvede a ritrasmetterli alla Regione e al comune interessato.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la comminatoria, da parte della provincia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata; in caso di recidiva reiterata il comune può altresì disporre la chiusura dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi e la Regione può disporre l'esclusione da eventuali benefici, agevolazioni, incentivi, contributi e finanziamenti previste da leggi regionali per il periodo relativo all'inosservanza.
Art. 28
Sanzioni per la violazione di disposizioni in materia di strutture ricettive1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza essere in possesso dei requisiti o senza avere effettuato le comunicazioni che costituiscono condizione per il loro esercizio; il comune dispone la chiusura immediata dell'attività.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 chiunque, sia esso imprenditore o meno:
a) non esponga il segno distintivo o le altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
b) nel segno distintivo o nella classificazione esposti, faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune o aggiunga alla classificazione ufficiale indicazioni non previste dalla presente legge;
c) al di fuori delle ipotesi previste dalle lettere b) e c), attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
d) non faccia pervenire, nei termini prescritti, la denuncia dei requisiti ai fini dell'attribuzione della classificazione o vi esponga elementi non veritieri;
e) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
g) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali o la tipologia o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
h) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
i) interrompa o cessi l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
j) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi;
k) ometta di indicare nel materiale pubblicitario la tipologia e la classificazione riconosciute alla struttura;
l) attribuisca all'immobile o ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di struttura ricettiva in violazione delle norme della presente legge;
m) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi avendo omesso la comunicazione al comune o eserciti comunque l'attività in violazione delle disposizioni della presente legge.3. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate; in caso recidiva reiterata il comune può altresì disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi e la Regione può disporre l'esclusione da eventuali benefici, agevolazioni, incentivi, contributi e finanziamenti previste da leggi regionali per il periodo relativo all'inosservanza; in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) ed f), può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
4. Avverso le sanzioni di cui al presente articolo è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni.
Art. 29
Applicazione delle sanzioni1. I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.
2. L'Assessore regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo e sull'attività turistica in generale; a tal fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia, da parte dell'amministrazione competente.
3. L'Assessore regionale competente in materia di turismo può disporre la sospensione o la chiusura della struttura ricettiva quando l'attività svolta dal gestore risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale.
Capo II
Agenzie di viaggio e turismoArt. 30
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti.
2. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la produzione e l'organizzazione di viaggi, soggiorni e crociere, per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di singoli servizi turistici, di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie.3. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:
a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b) prenotazione e vendita al pubblico di biglietti per conto delle imprese di trasporto;
c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori;
e) noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto;
f) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
g) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
h) assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;
i) informazione e promozione di iniziative turistiche, nonché distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo;
j) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori;
k) organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
l) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.4. Quando le attività in oggetto interferiscono con le attività professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, nazionale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge.
Art. 31
Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo1. L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo sono intraprese previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività presentata alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; per le società, i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, sono posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.
2. Le agenzie non possono adottare la denominazione di comuni, province o regioni italiane, o una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, al direttore tecnico, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l'obbligo di immediata comunicazione alla provincia.
4. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 30 comporta l'obbligo di una nuova segnalazione certificata di inizio di attività.
5. L'apertura di filiali, succursali, succursali stagionali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a semplice comunicazione alla provincia, ove sono ubicate, nonché alla provincia alla quale è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività, se ubicata in Sardegna.
6. Nelle agenzie è esposta in modo ben visibile copia della segnalazione certificata di inizio di attività ed è tenuta a disposizione dell'autorità e dei clienti ogni comunicazione di cui ai commi precedenti.
Art. 32
Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nell'apposito registro o è assunta dallo stesso titolare d'agenzia che risulti iscritto al registro.
2. Il direttore tecnico presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato.
Art. 33
Requisiti per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo1. Alla segnalazione certificata di inizio attività è allegata la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità tecnico-funzionale e ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio; i locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;
b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali, moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;
c) capacità finanziaria;
d) idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico;
e) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici, mentre sono esentati dal possedere tali requisiti le agenzie di viaggio e turismo che dichiarino di operare esclusivamente su internet o tramite altri mezzi di comunicazione a distanza; la capacità finanziaria è rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata; l'idoneità tecnico-professionale è comprovata dall'iscrizione al registro dei direttori tecnici; la Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, stabilisce le caratteristiche e i massimali della copertura assicurativa obbligatoria, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti dalle agenzie e degli obblighi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito apposito registro delle agenzie di viaggio e turismo operanti in Sardegna, delle filiali e delle succursali, pubblicato periodicamente in testo aggiornato sul sito web della Regione.
4. In ogni caso l'agenzia non può cessare la propria attività fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati o venduti.
Art. 34
Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi e soggiorni1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale o nazionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati e dei relativi familiari.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:
a) iscrizione al registro delle associazioni senza scopo di lucro istituito e tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
b) preventiva trasmissione all'Assessorato, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, e delle successive modifiche;
c) stipulazione di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati e i loro familiari, con le caratteristiche e i massimali stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dei servizi offerti e degli obblighi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 35
Attività esercitate da imprese di trasporto e uffici di biglietteria1. Non sono soggette alla presente legge le imprese che esercitano 1'attività di trasporto, nonché gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei relativi biglietti, salvo che assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite od escursioni, comprendenti prestazioni o altri servizi turistici resi oltre il servizio di trasporto.
2. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge, altresì, gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 36
Sanzioni amministrative1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 chiunque:
a) eserciti l'attività di agenzia di viaggio senza avere fatto la dichiarazione di inizio attività;
b) ometta di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati al sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali indicate dalla presente legge;
c) violi le disposizioni della presente legge in materia di apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
d) violi le disposizioni della presente legge in materia di direzione tecnica delle agenzie di viaggio;
e) contravvenga all'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti;
f) violi le disposizioni della presente legge in materia di associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi e soggiorni;
g) violi le disposizioni della presente legge in materia di chiusura temporanea e cessazione dell'attività.2. Fermo restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, la provincia dispone:
a) la chiusura dell'attività in caso di esercizio senza preventiva dichiarazione di inizio attività;
b) la sospensione dell'attività, da uno a sei mesi, in caso di mancata accensione della garanzia assicurativa e la chiusura dell'attività dopo infruttuosa diffida ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;
c) la chiusura dell'attività per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a sei mesi;
d) la sospensione dell'attività o la chiusura dell'agenzia quando l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale, applicando le procedure previste dal comma 4.3. In caso di recidiva, salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.
4. Sulla base delle risultanze d'ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l'Assessore regionale competente in materia di turismo può disporre, previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima, la sospensione del censurato direttore tecnico dal registro regionale per la durata da uno a sei mesi, ovvero la definitiva cancellazione dal registro stesso nei casi di recidiva o di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della funzione, ovvero di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.
5. Avverso le sanzioni di cui al presente articolo è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni.
Art. 37
Funzioni di vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dalla provincia, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.
2. L'Assessore regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo e sull'attività turistica in generale; a tal fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo; oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.
Titolo III
Disposizioni finanziarie, transitorie e finaliCapo I
Disposizioni finanziarieArt. 38
Misure e strumenti per la competitività e lo sviluppo del sistema regionale integrato del turismo1. Per assicurare la competitività e lo sviluppo del sistema regionale integrato del turismo e conseguire le finalità indicate dalla presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese che concorrono all'offerta turistica, può istituire specifici regimi di aiuto, in favore delle imprese turistiche e di quelle connesse con il turismo, nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, o estendere l'applicazione di altri strumenti nazionali o comunitari a favore del sistema produttivo regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; gli aiuti di importanza minore (de minimis) possono essere concessi in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), o in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
2. Gli strumenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure, concentrazione e integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, massimizzazione dell'impatto economico territoriale. È prestata particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle attività, alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del paesaggio, al risparmio energetico e all'impiego di fonti rinnovabili; al rinnovamento organizzativo ed ai sistemi informativi, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'innovazione dei prodotti e dei servizi, all'aumento della competitività e dell'internazionalizzazione; al miglioramento delle condizioni di lavoro, di sicurezza e igienico-sanitarie, all'accrescimento delle competenze dei dipendenti e del management; alla fruibilità dei servizi da parte dei disabili e dei soggetti a mobilità ridotta; all'efficienza operativa e alla patrimonializzazione delle imprese che hanno sede in Sardegna.
3. Ferma restando la cumulabilità degli interventi previsti dalla presente legge con altri interventi pubblici ottenuti per la medesima finalità nei limiti della vigente normativa comunitaria e statale, la Giunta regionale può adottare, anche in forma congiunta, le seguenti misure:
a) contributi in conto interessi e in conto capitale;
b) prestiti;
c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
d) garanzia, favorendo altresì le attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi aventi sede operativa in Sardegna;
e) misure fiscali, anche mediante ricorso:
1) alla fiscalità premiale o di vantaggio, intesa come possibilità di sgravare l'impresa di quota parte di tributi, canoni e oneri fiscali regionali, per quanto di competenza, nei limiti annualmente stabiliti con legge regionale, a scomputo dei benefici regionali concessi per gli interventi previsti dalla presente legge e concessi dalla Giunta regionale;
2) alla fiscalità territoriale, destinandone integralmente i fondi alla realizzazione dei programmi, progetti e attività previsti dalla presente legge.
f) partecipazione al capitale di rischio delle imprese turistiche o connesse con il turismo e dei consorzi di imprese turistiche costituite in forma di società di capitali, mediante l'assunzione di partecipazioni societarie.4. Per ciascuno strumento la Giunta regionale definisce: il cronoprogramma; le fonti finanziarie di copertura, identificate di norma su base triennale, rese disponibili annualmente nel bilancio regionale; gli indicatori di risultato e di impatto utili a valutare nel tempo gli effetti delle singole misure; le modalità di realizzazione dell'attività di monitoraggio, valutazione e controllo; le procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresi i criteri di assegnazione e le eventuali priorità, in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge; le procedure di erogazione e le cause di eventuale riduzione o decadenza.
5. La Regione privilegia gli aiuti concessi sotto forma di misura fiscale; favorisce prioritariamente l'adozione di aiuti in esenzione, nonché gli aiuti che incoraggino la cooperazione con il sistema finanziario regionale, nazionale e comunitario, la riduzione dell'intensità massima dell'aiuto concedibile e l'utilizzo di forme evolute di finanza innovativa; avvantaggia le imprese che esercitano in comune attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività, sui mercati in forza di un contratto di rete o mediante la creazione di reti di impresa; presta particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile; favorisce le imprese in possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 39
Fondo di rotazione per il turismo e reperimento delle risorse finanziarie1. Per gli interventi di tipo strutturale e dotazionale è istituito il Fondo di rotazione per il turismo, destinato alle imprese turistiche o connesse con il turismo. Il Fondo eroga a favore dei beneficiari finanziamenti a tasso agevolato e le somme restituite costituiscono disponibilità da impiegare a favore di ulteriori beneficiari. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione consiliare competente, può affidare la gestione delle risorse del Fondo ad un soggetto pubblico o privato e definisce le condizioni di operatività che il soggetto gestore è tenuto a rispettare, con particolare riferimento alle procedure, ai termini e ai criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con la programmazione turistica regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, altresì, destinando annualmente al settore del turismo quota parte delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione, in proporzione al prodotto interno lordo regionale generato dal comparto turistico.
Capo II
Disposizioni transitorie e finaliArt. 40
Provvedimenti attuativi1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e l'Assessore regionale competente in materia di turismo adottano i relativi provvedimenti attuativi.
2. La Commissione consiliare competente, chiamata ad esprimere parere ai sensi della presente legge, si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Qualora la presente legge preveda che siano sentite le organizzazioni regionali degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, queste sono chiamate ad esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 41
Revisione della classificazione delle strutture ricettive1. La classificazione delle strutture ricettive prevista dalla presente legge è operante, per ciascuna delle tipologie e denominazioni sopra indicate, a decorrere dall'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, che disciplinano, altresì, le modalità di applicazione del nuovo regime di classificazione, tenendo conto delle caratteristiche delle strutture ricettive esistenti, di quelle in corso di realizzazione e di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento.
2. I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su strutture ricettive ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività permangono su tali strutture anche se in sede di classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.
3. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2 restano in vigore le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), e alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
Art. 42
Abrogazioni1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale n. 22 del 1984;
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
c) la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo);
d) la legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera);
e) la legge regionale n. 27 del 1998;
f) gli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
g) gli articoli 2, comma 24, e 5, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).