CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 490

presentata dai Consiglieri regionali
LUNESU - PITTALIS - AMADU - BARDANZELLU - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO

il 27 febbraio 2013

Donne e lavoro: binomio possibile grazie alle forme di sviluppo e sostegno agli asili nido
e ai servizi per la prima infanzia

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Secondo diverse indagini il lavoro femminile non va d'accordo con la maternità: se i lavoratori uomini con almeno due figli rappresentano il 42 per cento del totale, le donne nelle stesse condizioni sono il 21 per cento. In più, le donne con figli, guadagnano oltre il 20 per cento in meno dei loro colleghi uomini. Un recente studio ha dimostrato come per ogni anno di assenza dal lavoro per maternità, il salario di una madre si riduce del 5 per cento.

Favorire l'inserimento della donna nella vita lavorativa non è tuttavia possibile senza adeguate misure di conciliazione tra vita familiare e professionale. Cosa si potrebbe fare allora per supportare le lavoratrici che vogliono conciliare lavoro e famiglia senza perdere l'opportunità di lavorare? Promuovere lo sviluppo del sistema degli asili nido e delle strutture per la prima infanzia, anche eventualmente all'interno dei luoghi di lavoro, potrebbe rappresentare non solo una forma di attenzione per le esigenze delle donne lavoratrici, ma anche un'apertura alle necessità di garantire la formazione/educazione di ogni bambina e bambino.

Come molte altre regioni italiane, anche la Sardegna ha visto negli ultimi anni un importante sviluppo del settore dei servizi per l'infanzia, cui hanno contribuito il forte impegno di alcune amministrazioni comunali e un apporto consistente dell'iniziativa privata e del privato-sociale. Anche in Sardegna, sia nel settore pubblico che tra i gestori privati, si è diffusa la consapevolezza di realizzare servizi di qualità per rispondere in maniera adeguata ai bisogni evolutivi dei bambini in armonia con le aspettative delle mamme lavoratrici.

La presente proposta di legge riconosce il carattere educativo di tutti i servizi per l'infanzia e il diritto di ogni bambino ad accedervi. In essa si afferma che i servizi per l'infanzia sono servizi di interesse generale e non servizi a domanda individuale e vanno inseriti in percorsi di continuità con tutte le strutture educative che accolgono i bambini. Tutti i servizi per l'infanzia, infatti, indipendentemente da chi li gestisca, devono comporre un'offerta di qualità che garantisca i diritti di tutti i bambini e dia risposta alle esigenze dei genitori nel sostegno alla loro azione educativa.

La consapevolezza delle trasformazioni sociali e culturali in atto, il passaggio dalle politiche sociali di tutela per l'infanzia al riconoscimento dei bambini come portatori del diritto al gioco, alla vita di relazione e all'educazione, la definizione dei nidi come luoghi di educazione e socializzazione, sono tenuti nella dovuta considerazione in questa proposta di legge i cui interventi normativi mirano essenzialmente a predisporre misure in grado di esprimere il valore educativo e sancire il diritto di ogni bambino a poter usufruire degli asili nido e dei servizi per la prima l'infanzia.

L'accesso al nido è un diritto per tutti i bambini e non può essere correlato all'occupazione dei genitori o a qualsiasi altra condizione; non è un'alternativa alle cure materne o dei genitori: anzi, entrambi, genitori e nido, sono considerati necessari, ed entrambi sono valori per bambini e genitori.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione, in armonia con il suo Statuto e richiamandosi alla Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove azioni di benessere, cura ed educazione a favore della prima infanzia e attua interventi per prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione sociale nei confronti dei bambini e delle loro famiglie, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. La Regione con la presente legge disciplina il sistema d'offerta degli asili nido e dei servizi pubblici e privati accreditati di natura socio-educativa destinata ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni presenti sul territorio della Sardegna.

3. La Regione attua interventi per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, sostenendo prioritariamente le azioni degli enti locali e valorizzando l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni, nonché degli enti religiosi con cui la Regione o i comuni hanno stipulato patti, accordi o intese.

4. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:
a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

 

Art. 2
Sistema dei servizi per la prima infanzia

1. Il sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia riconosce alle famiglie, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, l'esercizio del diritto a beneficiare delle prestazioni socio-educative a favore dei bambini.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è costituito dagli asili nido, dai servizi integrativi e da quelli innovativi e sperimentali offerti da soggetti di diritto pubblico e privato che assolvono, nel rispetto della Costituzione e del principio di sussidiarietà, una funzione di interesse pubblico a favore dell'intera popolazione nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura e nella educazione dei figli per permettere la conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi del lavoro.

3. Il sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia si caratterizza per la presenza territoriale e per la capillarità delle strutture, degli interventi e delle azioni in ogni comune della Sardegna, anche attraverso forme di cooperazione tra gli enti locali e tra gli enti locali e i soggetti privati accreditati, tra cui le associazioni familiari.

 

Art. 3
Destinatari e accesso alle prestazioni

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia le bambine e i bambini di cittadinanza italiana e le bambine e i bambini stranieri con permesso di soggiorno, secondo la vigente normativa sull'immigrazione. Ai profughi, agli stranieri, ai nomadi e agli apolidi sono comunque garantite le misure di prima assistenza, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. Accedono prioritariamente alle prestazioni le famiglie in condizioni di povertà o con limitato reddito, ovvero in presenza di disabilità di uno dei genitori o in condizioni di grave disagio, nonché in caso di maltrattamenti o abusi a danno dei minori, che rendono necessari interventi sia assistenziali che educativi.

3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

4. È garantito l'accesso, rimuovendo eventuali ostacoli e barriere architettoniche, ai bambini in condizioni di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. Gli enti gestori degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia promuovono forme di partecipazione attiva delle famiglie allo scopo di aumentare il livello di co-responsabilizzazione verso le scelte educative.

6. Gli enti gestori degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia determinano le tariffe in base al costo di gestione e, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), al principio di equità di trattamento.

7. Le rette di frequenza non superano il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

8. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche della famiglia, valutate sulla base del reddito familiare.

 

Art. 4
Asili nido

1. L'asilo nido, ovvero il nido di infanzia, è un servizio educativo e sociale di tipo diurno rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che offre prestazioni professionali di accoglienza, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e di promozione delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, attraverso anche specifiche azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico sociale.

2. I criteri e le modalità di funzionamento degli asili nido che consentano oltre all'ampliamento dell'offerta anche quello di adeguare la conduzione e gli orari di apertura alle diversificate esigenze territoriali, sono definiti dai comuni in rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative e ai tempi di lavoro dei loro genitori.

 

Art. 5
Micro-nidi

1. A fronte di particolari esigenze sociali e organizzative possono essere istituiti da soggetti pubblici e da soggetti privati accreditati micro-nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.

2. Il servizio di cui al comma 1 è un'attività educativa ad integrazione e sostegno della famiglia e del bambino poiché lo accompagna e lo assiste nella crescita nello sviluppo corretto delle sue capacità. Le attività che si svolgono nel micro-nido hanno natura identica a quelle svolte nelle strutture tradizionali, sono caratterizzate da obblighi più limitati circa le strutture e i locali. Esse, gestite con competenza, rappresentano un buon modo per moltiplicare l'offerta, in modo particolare dove i servizi comunali sono carenti e quelli dei nidi di dimensioni tradizionali privati troppo cari.

3. La legge, per garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi, in relazione alla loro particolare struttura, definisce i seguenti standard minimi organizzativi descritti nell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che riassunti nei punti più importanti sono:
a) il micro-nido segue la normativa regionale e gli appositi regolamenti comunali;
b) l'età dei bambini accolti è compresa tra i tre mesi e i tre anni;
c) le figure educative possiedono i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido;
d) giorni e orari di apertura dei micro-nidi sono concordati tra l'ente gestore ed i genitori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino;
e) il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini è quello previsto dalla normativa vigente;
f) la superficie utile per ogni bambino non è inferiore a quella prevista dalla legge.

 

Art. 6
Asili e micro-nidi aziendali

1. Gli asili nido e i micro-nidi possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro.

2. Gli asili nido e i micro-nidi aziendali, qualora accreditati, afferiscono al sistema pubblico dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati ai sensi della presente e delle precedenti leggi regionali e dagli appositi regolamenti comunali.

3. Destinatari degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro sono i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di aziende private o di enti pubblici e di liberi professionisti.

4. Nei comuni di piccole dimensioni o negli ambiti territoriali comunque carenti, in presenza di insediamenti di lavoro tali da istituire un asilo nido a favore dei genitori lavoratori, il servizio può essere esteso, a seguito di accordi con le amministrazioni locali, anche ai bambini residenti sul territorio comunale.

 

Art. 7
Servizi integrativi ed innovativi

1. La Regione e gli enti locali promuovono l'attivazione di servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia diversificati per modalità di strutture, di accesso, di frequenza e di funzionamento, valorizzando e sostenendo i progetti degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni, degli enti religiosi, nonché degli stessi enti locali.

2. I servizi integrativi per la prima infanzia si basano su adeguati progetti educativi e garantiscono ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo, tali da conciliare i tempi di lavoro dei genitori.

 

Art. 8
Servizi educativi a domicilio

1. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi educativi e di cura, tra cui i nidi condominiali, ovvero i nidi di famiglia, sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dalla Regione, avvalendosi di personale con specifici requisiti professionali.

2. La Regione sostiene finanziariamente, attraverso i comuni, singoli e associati, la realizzazione di servizi educativi e di cura, ovvero dei nidi di famiglia.

 

Art. 9
Partecipazione delle famiglie

1. Gli enti locali e i soggetti privati accreditati che gestiscono gli asili nido ed i servizi per la prima infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione dei servizi. La partecipazione delle famiglie è altresì garantita affinché, assieme agli operatori, definiscano le scelte educative, contribuiscano alla programmazione e verifichino le attività attraverso l'istituzione di appositi organismi collegiali.

 

Art. 10
Funzioni della Regione e dei comuni

1. La Regione, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge, svolge le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi del sistema pubblico degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, esercitando altresì la funzione di verifica dell'attuazione a livello territoriale.

2. La Regione, nell'adottare i programmi di intervento, promuove modalità di collaborazione e di concertazione con gli enti locali, al fine di garantire le esigenze delle comunità locali.

3. La Regione trasferisce ai comuni le funzioni amministrative e le risorse per la realizzazione e lo sviluppo del sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
4. I comuni in particolare:
a) predispongono progetti per la realizzazione, in sede locale, del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia;
b) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi pubblici e privati in possesso dei requisiti definiti dalla presente legge, tenuto conto della qualità della progettazione del servizio, del tipo di presentazione offerta e delle relative caratteristiche economiche;
c) provvedono alla erogazione dei servizi direttamente o tramite soggetti pubblici o privati purché accreditati;
d) agevolano la partecipazione delle famiglie alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi;
e) favoriscono interventi di integrazione e raccordo con le istituzioni scolastiche e in particolare con le scuole dell'infanzia del territorio al fine di garantire omogeneità e continuità educativa fra i diversi servizi rivolti all'infanzia.

 

Art. 11
Autorizzazione ed accreditamento

1. La realizzazione e la gestione degli asili nido e dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione.

2. I soggetti autorizzati possono ottenere l'accreditamento dai comuni secondo i criteri definiti dalla Regione.

3. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

 

Art. 12
Compiti del servizio sanitario regionale

1. Sono attribuiti al servizio sanitario regionale, in particolare alle aziende sanitarie locali, compiti di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi e per la realizzazione, in collaborazione con gli enti locali, di interventi e di azioni di prevenzione e di educazione alla salute e alla corretta alimentazione.

 

Art. 13
Profili professionali

1. Il personale impiegato per il funzionamento degli asili nido, degli asili nido aziendali, dei micro-nidi e dei servizi integrativi ed innovativi è assicurato da personale educativo di ambo i sessi con specifiche competenze psico-pedagogiche e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale educativo è in possesso del diploma di laurea triennale. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione. Per la specifica funzione di coordinamento pedagogico è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica.

3. Per i servizi educativi a domicilio di cui all'articolo 8, il personale deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore attinente alle discipline sociali, o da altro diploma purché integrato da un attestato almeno annuale nell'ambito delle discipline educative rilasciato dai centri professionali regionali ovvero da agenzie formative accreditate.

4. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti sulla base delle diverse professionalità in rapporto alle specificità dei singoli servizi e dei diversi moduli organizzativi.

5. I profili professionali del personale educativo sono quelli indicati dallo Stato e disciplinati dalla Regione. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi, ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia, i titoli di studio richiesti alla data dell'assunzione in ruolo.

6. La Regione, anche tramite le province, promuove attività di formazione permanente e di specializzazione del personale e dei servizi per la prima infanzia, finalizzata in particolare agli operatori dei servizi integrativi e dei nidi famiglia e di quelli condominiali autogestiti dalle associazioni familiari.

 

Art. 14
Priorità

1. Nel finanziamento del sistema pubblico degli asilo nido e dei servizi per la prima infanzia, è data priorità agli ambiti territoriali carenti, secondo i seguenti criteri:
a) domanda inevasa dai servizi educativi per la prima infanzia;
b) tasso di natalità;
c) tasso di occupazione delle donne con figli minori;
d) situazione di particolare disagio sociale, con fenomeni o rischi di emarginazione o devianza minorile.

 

Art. 15
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di pari quota dell'autorizzazione di spesa del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) (UPB S01.06.001).