CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 487

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - OPPI - ARTIZZU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - PITEA - SANNA Matteo

il 20 febbraio 2013

Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che per l'appunto ha dettato disposizioni, tra l'altro, in materia di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di carichi pubbliche elettive. La legge, che non comporta aumento di spesa, è volta ad assicurare modalità di trasparenza circa lo stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ogni consigliere regionale, entro trenta giorni dall'insediamento, presenta una dichiarazione nella quale sia analiticamente indicato il suo stato patrimoniale. In particolare nella dichiarazione sono indicati i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è aggiornata entro il 30 gennaio di ogni anno.

3. Entro trenta giorni dall'indizione della nuova tornata elettorale il consigliere presenta una dichiarazione nella quale sia messo a raffronto lo stato patrimoniale al momento dell'inizio del mandato ed al momento del termine e sia offerta giustificazione degli eventuali incrementi patrimoniali.

4. Con deliberazione del Collegio dei Questori del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione.

5. Il Collegio dei Questori procede all'esame delle dichiarazioni e richiede le eventuali precisazioni ed integrazioni, che sono rese nel termine assegnato dal Collegio stesso. La mancata risposta equivale a mancata presentazione della dichiarazione.

6. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito internet del Consiglio regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche agli assessori regionali che non rivestano la carica di consigliere.

8. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, commi da 6 a 12, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

 

Art. 2
Sanzioni

1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi posti a carico dei consiglieri e degli assessori dall'articolo 1, il Collegio dei questori procede al richiamo scritto dell'interessato assegnando altro termine per provvedere. Il richiamo è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale.

2. Qualora anche a seguito del richiamo scritto l'interessato non provveda, il Collegio dei questori applica una sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo pari all'ammontare dell'indennità giornaliera spettante al consigliere. In ogni caso la sanzione non può superare l'ammontare dell'indennità spettante al consigliere per il periodo in cui ha omesso la presentazione della dichiarazione.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 3, la sanzione non può superare l'ammontare dell'indennità di fine mandato.

4. Contro le decisioni adottate dal Collegio dei questori l'interessato può fare ricorso all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro comunicazione.

5. Le decisioni del Collegio dei Questori, una volta divenute definitive, sono pubblicate nel sito internet del Consiglio regionale.

 

Art. 3
Norma transitoria

1. Nella legislatura in corso la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, nella quale è indicato lo stato patrimoniale dell'interessato al momento dell'inizio della legislatura, è presentata entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Qualora l'interessato fosse in carica precedentemente, la dichiarazione prende in considerazione anche la situazione patrimoniale dal momento della prima nomina.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. le disposizioni di cui alla presente legge non comportano aumento di spesa.