CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 482
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - MULAS - SABATINI - CUCCU - CUCCA - MANCA - COCCO Pietro - CORDA - MELONI Valerio - AGUS - CAMPUS - DIANA Giampaolo - COCCO Daniele Secondo - BEN AMARA - DIANA Mario - BRUNO - PORCU - BARRACCIUl'8 febbraio 2013
Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), la Sardegna, dopo circa quaranta anni dallo Statuto di autonomia, dà attuazione all'articolo 12 della sua carta fondamentale istituendo le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax.
Il decreto legislativo costitutivo prevede che per definire la delimitazione territoriale e l'operatività delle zone franche si provvede, su proposta della Regione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Allo stato dei fatti risulta essere stato adottato un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 giugno 2001, per la sola operatività della zona franca di Cagliari.
Ancora ad oggi, nonostante le stesse norme di attuazione dello Statuto riconoscano alla Sardegna una pluralità di siti ove insediare le zone franche, le previsioni risultano largamente disattese privando la comunità regionale di benefici di carattere fiscale certamente rilevanti anche in relazione alla difficile congiuntura economica di questi anni.
Con la presente disposizione si pongono le condizioni perché in un definito periodo di tempo la Giunta regionale, attraverso un proprio atto deliberativo, richieda con urgenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'adozione di un decreto di modifica ed integrazione di quello già adottato nel 2001 che preveda la trasformazione del soggetto preposto alla gestione (da Cagliari Free Zone in Sardegna Free Zone) per dare vita ad un soggetto societario idoneo a provvedere all'attuazione operativa non più di uno solo, ma di tutti i punti franchi istituiti nella Regione secondo le disposizioni del decreto istitutivo.
Si intende, con la presente disposizione, rimuovere ogni inerzia sia politica che procedimentale che si contrappone alla piena e responsabile attuazione di un'opportunità dell'autonomia regionale rivolta a tutti i territori della nostra Regione e che viene vista sempre più come una delle poche possibilità per innescare positivi segnali di ripresa e di rilancio economico.
La norma proposta prevede, inoltre, sia le quote di partecipazione sociale che dovranno caratterizzare il soggetto gestore, sia i poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte della Giunta regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Trasformazione di società
di gestione1. Al fine di dare piena operatività alle zone franche della Sardegna istituite ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta apposita delibera contenente la proposta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 (Ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari), che preveda la trasformazione della società di gestione denominata "Cagliari Free Zone" in "Sardegna Free Zone" e avente la finalità di porre in capo a quest'ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001. Nei termini previsti la Presidenza della Regione raccoglie e, qualora non ancora perfezionata, definisce la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della Sardegna.
2. La società Sardegna Free Zone dispone di un capitale sociale così ripartito per: il 33 per cento fra i comuni interessati, il 33 per cento fra le autorità di gestione dei porti e il restante 34 per cento detenuto dalla Regione autonoma della Sardegna.
3. Entro i successivi sessanta giorni dalla adozione del decreto di modifica del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione determina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, gli indirizzi generali per l'attività del soggetto gestore delle zone franche di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i prefetti delle province sarde interessate.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).