CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 476
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - URAS - SECHI - CUGUSI - ZUNCHEDDUil 25 gennaio 2013
Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende predisporre, anche nella nostra Regione, strumenti idonei a favorire ed incentivare l'ingresso dei giovani in agricoltura.
In particolare, la presente proposta intende contribuire all'attuazione sul territorio sardo dell'articolo 66 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Invero, con l'articolo 66 del decreto liberalizzazioni n. 1 del 2012, il Governo nazionale ha voluto dare priorità alla valorizzazione del patrimonio demaniale con vocazione agricola favorendone una dismissione a favore degli agricoltori.
Durante l'iter della conversione, fondamentale è stato il ruolo delle associazioni di categoria, le quali hanno insistito affinché la normata valorizzazione dei beni demaniali si estendesse non solo alle ipotesi di alienazione dei beni, ma anche a quelle di locazione da parte dei giovani agricoltori, fissando a tal fine la soglia anagrafica di accesso alle agevolazioni all'età inferiore ai 40 anni.
Invero, il testo ante modifica prevedeva solamente l'ipotesi dell'alienazione dei beni demaniali, accrescendo il famoso fenomeno del "land grabbing" caratterizzato, appunto, dalla concentrazione della proprietà terriera in capo a pochi e facoltosi soggetti, snaturando, di fatto, l'obiettivo della norma che è quello di creare opportunità per lo sviluppo di nuove imprenditorialità giovanili.
La Regione, pertanto, attraverso la predisposizione di questa proposta di legge, ha la possibilità di avere un ruolo determinante e di impulso in questa opera, agognata dal Governo nazionale, volta a riconvertire il patrimonio collettivo a vocazione agricola, cooperando a tal fine con l'Agenzia regionale Laore all'individuazione dei terreni, alla diffusione dell'informazione, alla elaborazione degli aspetti di dettaglio, al fine di rendere trasparente, facile e fruibile l'opportunità a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti.
In particolare, la presente proposta, dato, anche, il particolare momento storico che sta interessando la nostra terra, si prefigge, attraverso la valorizzazione dei suindicati beni demaniali, di salvaguardare da un lato il territorio, dall'altro di creare sviluppo occupazionale.
È auspicabile, infatti, che la creazione di nuove attività, anche sotto forma di società agricole, generi una forte integrazione con il territorio e, inevitabilmente, costituisca occasione di occupazione.
Tale proposta di legge si compone di soli 5 articoli al fine di renderla snella ed immediatamente operativa ed attraverso essa si assegna all'Agenzia regionale Laore il compito di censire, nell'ambito dei beni immobili di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, tutti i beni agricoli e a vocazione agricola idonei per la cessione in locazione ai soggetti beneficiari individuati ex articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005.
Tali soggetti sono individuati negli agricoltori di età inferiore ai 40 anni, anche organizzati in forma societaria, che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
Inoltre, al fine di incentivare l'accesso dei giovani allo scopo di cui alla presente proposta, e favorire l'imprenditorialità giovanile, viene prevista, nella stipula dei contratti di affitto, la possibilità di godere di agevolazioni fiscali, così come previsto dall'articolo 66, comma 4 ter, del decreto legge. 24 gennaio 2012, n. 1, il quale ha sostituito il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Al fine di dare immediata e piena attuazione alla presente proposta è stata disposta la possibilità in capo all'Agenzia regionale Laore di attivarsi al fine di porre in essere le eventuali azioni di sgombero che si dovessero ritenere necessarie a carico di occupanti senza titolo autorizzativo dei beni demaniali destinabili allo scopo di cui alla presente proposta.
Inoltre, tale proposta non comporta un ulteriore aggravio sul bilancio regionale ma, anzi, così come previsto dall'articolo 66, comma 9, del decreto legge n. 1 del 2012, le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui alla proposta in argomento, sono destinate alla riduzione del debito pubblico al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività svolte.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.
2. Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.
Art. 2
Individuazione degli immobili di proprietà
regionale e di altri enti pubblici1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia regionale Laore individua, nell'ambito dei beni immobili di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR.
2. Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del comma 1, l'Agenzia Laore è autorizzata, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo.
3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Laore, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone la mappatura regionale delle aree agricole di proprietà pubblica e la rende disponibile anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.
Art. 3
Procedure per il conferimento
ai giovani agricoltori1. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione, individuati ai sensi dell'articolo 2, è disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, in forma individuale o associata, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Le risultanze del censimento di cui al comma 3 sono pubblicate, da ogni comune, nel rispettivo albo pretorio.
4. Ai contratti di affitto di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), così come modificato dall'articolo 66, comma 4 ter, del decreto legge n. 1 del 2012.
Art. 4
Norme per favorire il recupero produttivo
e contenere il consumo di suoli agricoli1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, con regolamento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla Commissione consiliare competente in materia, sono individuate le misure rivolte a disincentivare l'abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale scopo dagli strumenti urbanistici dei comuni, e a favorirne il recupero a fini produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. I terreni agricoli con riferimento ai quali sono stati erogati nella Regione aiuti di Stato o aiuti comunitari non hanno una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 5
Sanzioni amministrative1. Nel caso di trasgressione al divieto di cui all'articolo 4, comma 2, si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
2. I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono i titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).