CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 475

presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - CUGUSI - COCCO Daniele Secondo - PORCU

il 23 gennaio 2013

Norme concernenti la redazione di piani di utilizzo dei litorali e proroga delle attività di servizio in strutture amovibili

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è costituita da un unico articolo con l'obiettivo di superare la confusione normativa e le difficoltà interpretative dei comuni in materia di rimozione di strutture amovibili in area demaniale adibita a servizi di spiaggia, nelle more dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) e dell'approvazione definitiva dei piani di utilizzo dei litorali (PUL).

Tale disposizione tende a evitare un notevole, spesso inutile, dispendio di risorse private e pubbliche per le attività di rimozione e di ricostruzione delle predette strutture e, al contempo, anche nei casi di inerzia delle amministrazioni comunali nel predisporre gli strumenti urbanistici e il loro adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), consentire agli operatori turistici di operare in piena legittimità. L'autorizzazione temporanea può essere concessa solo da quelle amministrazioni, previa intesa con la Regione, che abbiano, comunque, avviato le procedure di predisposizione e adeguamento dei PUC e dei PUL.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Proroga temporanea delle concessioni demaniali

1. I comuni che hanno avviato le procedure di predisposizione e approvazione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) sono autorizzati a concedere, previa intesa con l'Amministrazione regionale, la proroga temporanea delle concessioni demaniali relative alle strutture funzionali alla fruizione turistica della zona, tra cui in particolare opere di supporto alla balneazione, nelle quali sono ricompresi piccoli chioschi utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, concessa anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti interessati da processi di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), è limitata ad un periodo non superiore ai diciotto mesi e nelle more della definitiva approvazione del piano di utilizzo dei litorali.